Commettere una rapina indossando una mascherina, obbligatoria per il covid, integra la fattispecie di rapina aggravata?

Commettere una rapina indossando una mascherina, obbligatoria per il covid, integra la fattispecie di rapina aggravata?

La sentenza della Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione del 17 gennaio 2022 n. 1712 affronta la questione relativa alla configurabilità del reato di rapina aggravata dal “travisamento del volto” in quanto il ladro indossa una mascherina.

Nel caso in esame, un uomo è stato condannato in primo e secondo grado per rapina con l’applicazione dell’aggravante relativa al travisamento del volto in quanto il reato è stato compiuto mentre indossava la mascherina, resa obbligatoria dalle norme anti-Covid.

L’art. 628 c.p. disciplina il reato di rapina e al comma 1 prevede che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Tale articolo, al comma 3, prevede una serie di circostanze aggravanti del reato di rapina tra le quali, nel caso in esame, merita attenzione la circostanza di cui al n.1 che prevede un aumento della pena se la violenza o minaccia è commessa da persona travisata.

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. [1]

In tema di rapina, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione  ha affermato che la circostanza aggravante del “travisamento del volto” può dirsi integrata anche dalla condotta di chi abbia commesso il reato indossando una mascherina (e sebbene la stessa fosse obbligatoria alla luce della normativa per il contrasto alla pandemia da Covid-19). [2]

Il travisamento, quindi, risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto, non essendo possibile ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere. [3]

In conclusione, il camuffamento del volto per aver indossato la mascherina è utile a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del reato, per cui è corretto applicare tale aggravante dal momento che il nesso di occasionalità della rapina effettuata indossando la mascherina esclude la possibilità di ritenere quest’ultima condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.

 

 

 

 

 


[1] Cass., sez. VI, 3 aprile 2014 – 28 maggio 2014, n. 21890; Cass., sez. II, 20 novembre 2017 – 20 dicembre 2017, n. 56937
[2] Cass., sez. II, 17 gennaio 2022, n. 1712
[3] Cass., sez. II, 20 novembre 2017, n. 56937; Cass., sez. II, 17 gennaio 2022, n. 1712

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