Compensi avvocati: liquidazione nel rispetto del decoro della professione

Compensi avvocati: liquidazione nel rispetto del decoro della professione

Con ordinanza n 24492/2016 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il decreto del giudice di merito con il quale venivano liquidate le competenze per la difesa di un fallimento nella causa per l’ammissione al passivo di Equitalia, avente ad oggetto un credito di oltre 1,7 milioni di euro.

Ed invero, a parere della Corte, il ricorso proposto dall’ avvocato appare manifestamente fondato, in quanto, una volta che il Tribunale abbia riconosciuto l’attività svolta dal legale della procedura, il valore della controversia, e il Decreto ministeriale applicabile (DM n. 140 del 2012), non si giustifica l’entità di quanto liquidato, che appare lesivo sia dei minimi stabiliti, sia del canone del decoro della professione.

I giudici di Piazza Cavour, in relazione al DM n. 140 del 2012, avevano già avuto modo di affermare, in primo luogo, che, la facoltà riconosciuta al giudice ex art. 9 DM 140 del 2012 di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie ai sensi della legge n. 89 del 2001, trova un limite preciso nel secondo comma dell’art 2233 c.c. stabilendo che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’ importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Inoltre, i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, per consentire di effettuare una valutazione sulla correttezza dei parametri utilizzati e sul rispetto delle relative tabelle.

Nel caso in esame, tali principi sono stati violati.

Non è infanti condivisibile il riconoscimento di un compenso così modesto, dal momento che l’attività, come riconosciuto dallo stesso giudice di merito, si era articolata in almeno tre fasi necessarie e che il valore della controversia superava lo scaglione massimo indicato dal DM.

Di conseguenza, la sentenza di merito veniva annullata con rinvio.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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