Compro oro: il conto corrente dedicato

Compro oro: il conto corrente dedicato

Il D.LgS 92/2017, intitolato “Disposizioni per l’esercizio dell’attivita’ di compro oro” detta specifiche norme per la definizione degli obblighi cui sono soggetti gli operatori compro oro.

L’attività di compro oro, in particolare, è definita dall’art. 2 come “l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente”; per operazioni di compro oro invece, il medesimo art. 2 intende “la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati”.

Orbene, tra le disposizioni più pregnanti introdotte, si annovera quella postulata dall’art. 5, comma 1, del menzionato Decreto, in ossequio alla quale sussiste un vero e proprio obbligo per l’operatore di compro oro di dotarsi di un apposito conto corrente, dedicato in via esclusiva alle operazioni di compro oro, cosi’ come sopra definite; ciò al fine di garantire la tracciabilità di tutte le relative transazioni.

È bene precisare che l’apertura del conto dedicato per tutte le operazioni di compro oro, è prevista anche laddove l’operatore svolga in via cumulativa attività di gioielleria.

Da questi assiomi è scaturita di recente una aspra querelle afferente la possibilità di poter canalizzare alcune operazioni relative all’attività di compro oro (ma che si pongono a latere rispetto a quelle di compravendita di beni preziosi usati), su un conto diverso da quello dedicato, ovvero se a contrariis, tutte le operazioni debbano transitare sull’apposito conto corrente. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni di pagamento delle utenze del locale commerciale adibito ad attività di compro oro.

In altre parole, è possibile che il titolare di compro oro trasferisca dei fondi dal conto dedicato ad altro conto personale, e successivamente utilizzi i predetti fondi per il pagamento di spese accessorie relative all’attività di compro oro (es. utenze, locazioni uso commerciale)?

Il dubbio si pone giacché l’art. 5, comma 1, utilizza i lemmi “transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro”, per definire la movimentazione che deve necessariamente transitare sul conto dedicato.

A risolvere il contrasto è intervenuto direttamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che nelle FAQ 2017, ha ammesso la liceità di tale operatività, prevedendo dunque che debbano essere canalizzate sul conto corrente dedicato, strictu sensu solo le operazioni di acquisto e vendita di ben preziosi.

E’ doveroso in argomento evidenziare come l’art. 4, comma 2, del D.Lgs 92/17, ha previsto in via mandatoria che le operazioni di compro ora superiori ad € 500,00, debbano essere necessariamente realizzate attraverso mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante (quali ad es. bonifico).


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