Comune in dissesto: obbligato a deliberare l’imposta di soggiorno con aliquota massima

Comune in dissesto: obbligato a deliberare l’imposta di soggiorno con aliquota massima

Corte dei conti, sezione regionale di controllo Toscana, Pres. D’Auria – Rel. Peluffo, delibera 31 marzo 2015, n. 28

Il Comune che presenta un dissesto finanziario deve deliberare per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla normativa prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL): la finalità dell’art. 251 del TUEL, ispirata alla necessità prioritaria di garantire tutte le entrate finanziarie occorrenti per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova l’amministrazione finanziaria, non può che indurre a un’interpretazione particolarmente restrittiva delle misure previste e cioè una rimodulazione dell’imposta di soggiorno che però deve partire dall’applicazione del tributo nella misura massima prevista.

Nel caso di specie, alla sezione regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, perveniva una richiesta di parere, formulata dal commissario Straordinario di un Comune toscano, concernente la possibilità per il Comune stesso di applicare, in deroga all’art. 251 del TUEL, la tassa di soggiorno, già vigente al momento della dichiarazione del dissesto, in misura inferiore al massimo.

Il contesto normativo

L’art. 251 TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000), rubricato “Attivazione delle entrate proprie”, nel caso di Comuni in dissesto finanziario richiede che, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto, l’ente deliberi, per le imposte e tasse locali di spettanza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; tuttavia la stessa norma attribuisce all’ente dissestato il potere di stabilire maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni per le stesse imposte secondo le competenze, le modalità, nei termini ed entro i limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni di legge vigenti.

Il potere in questione va interpretato nel senso che l’ente in dissesto possa esercitarlo nelle ipotesi in cui la legge disciplinante il tributo preveda espressamente la facoltà di operare tali variazioni, fermo restando l’innalzamento delle aliquote del tributo al massimo consentito.

Il citato art. 251 stabilisce, inoltre, che “la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.

La finalità della norma è da ricercare nella necessità, conseguente alla procedura di dissesto, di garantire entrate finanziarie all’ente in grado di assicurare non solo la solvibilità nei confronti dei creditori, ma anche la continuità dei servizi e delle prestazioni ai cittadini.

La decisione

I giudici contabili toscani hanno evidenziato che il Commissario prefettizio ha fatto uso del potere conferito all’ente in dissesto dal citato art.251 del TUEL, nella parte in cui questo consente all’ente di stabilire maggiorazioni, riduzioni e graduazioni entro i limiti stabiliti dalle “disposizioni di legge vigenti”; disposizioni tra le quali vi è quella dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale espressamente prevede “criteri di gradualità” nell’applicazione dell’imposta, da parte dei comuni.

Per la Corte di Conti toscana, il comportamento tenuto dal Commissario è da ritenersi corretto; la normativa in materia (art. 4,D.Lgs. n. 23 del 2011 e art. 251 TUEL), consente una rimodulazione, nella sede regolamentare, delle tariffe della tassa di soggiorno, fermo restando che la gradazione debba partire dall’applicazione del tributo nella misura massima.

In conclusione la ratio legis dell’art. 251 del TUEL, ispirata alla necessità prioritaria di garantire tutte le entrate finanziarie occorrenti per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si trova l’amministrazione finanziaria, non può che indurre a un’interpretazione particolarmente restrittiva delle misure previste.


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