Condizionatore in condominio: l’installazione non deve andare a danno degli altri condomini

Condizionatore in condominio: l’installazione non deve andare a danno degli altri condomini

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 luglio 2017, n. 17400

Presidente Bianchini – Relatore Grasso

Il Giudice di Pace di Ravenna, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio, condannava i convenuti a rimuovere l’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite. I condomini proponevano appello avverso la pronuncia, deducendo l’errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio e l’omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione.

Con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c, il Tribunale di Ravenna confermava la sentenza nel merito, accogliendo parzialmente il gravame in punto delle spese di lite. Contro la sentenza del Tribunale di Ravenna, i condomini proponevano ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo i ricorrenti, la pronuncia impugnata non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata la violazione dell’art. 1102 c.c. in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata da uno dei condomini non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione. Il giudice, in tal senso, avrebbe ritenuto rispettato l’art. 1102 c.c. solo nel caso in cui tutti e quattro i condizionatori potessero essere posizionati sulla medesima parete, errando in tale affermazione e confondendo l’individuazione della parte comune ai fini dell’art. 1102 c.c. a volte nel ballatoio (unica vera parte comune esistente) altre volte nelle singole pareti dalle quali è composto.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso.

Invero, in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261).

Il disposto di cui all’art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466).

Nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423), l’installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d’altronde può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell’installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015).


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