Condominio, i frontalini dei balconi sono beni comuni

Condominio, i frontalini dei balconi sono beni comuni

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ord. 29 ottobre 2018, n. 27413

Il Tribunale di Foggia veniva adito da un condomino per la dichiarazione di illegittimità di una delibera condominiale che aveva ripartito le spese di rifacimento della facciata dell’edificio considerando parti condominiali anche i balconi, ricomprendendo inoltre le spese per il montaggio del ponteggio e per il pozzo luce.

Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d’Appello di Bari ribaltava la decisione e rigettava l’impugnativa della delibera assembleare.

La questione giunge dunque dinanzi alla Suprema Corte.

La Suprema Corte ha affermato, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 568/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017), che i frontalini dei balconi (siccome configuranti, per l’appunto, elementi decorativi della facciata del fabbricato comune) devono considerarsi beni comuni, la cui riparazione, perciò, sarebbe dovuta rimanere assoggettata ai criteri generali di ripartizione condominiale.

Pertanto, la Corte ha confermato il principio secondo cui gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) – svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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