Condominio, revoca giudiziale dell’amministratore e nomina (giudiziale) di un sostituto

Condominio, revoca giudiziale dell’amministratore e nomina (giudiziale) di un sostituto

Una condomina ha adito la Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Milano per chiedere la revoca e la nomina di un nuovo amministratore per i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 1129 comma 12 numeri 7 ed 8 codice civile per avere l’amministratore omesso d’indicare locali, giorni ed orari in cui ogni condomino – previa richiesta – avrebbe potuto prendere visione ed estrarre copia del registro dell’anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee e della contabilità nonché per averne ripetutamente negato la consultazione e per non averne dimostrato la corretta tenuta; b) violazione dell’art. 1130 comma 1 numeri 1 e 2 codice civile per non avere curato l’osservanza del regolamento condominiale né disciplinato l’uso delle cose comuni e di essere rimasto inerte pur a seguito delle numerose segnalazioni oltre che per non aver affisso avvisi nella bacheca condominiale, inviato diffide ai trasgressori, assunto iniziative o irrogato le sanzioni previste dall’art 70 delle disposizioni attuative del codice civile; c) per la violazione dell’art. 1130 comma 2 numeri 2 e 4 del codice civile per non aver compiuto i necessari atti conservativi delle parti comuni e trascurato l’ordinaria manutenzione dello stabile.

Costituitosi in giudizio l’amministratore ha, in primo luogo, eccepito l’improcedibilità della domanda per omesso previo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda; il Tribunale di Milano, in composizione collegiale e con decreto n. 955/2018 depositato lo scorso 8 marzo, ha accolto il ricorso specificando, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione d’improcedibilità della domanda poiché, a mente dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, il procedimento di mediazione è obbligatorio nelle materie ivi indicate, tra le quali – è si vero – compare il condominio ad eccezione, però, che nei casi elencati al comma 4 del medesimo articolo tra i quali figurano, alla lettera f), i procedimenti in camera di consiglio come quello di revoca dell’amministratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 disposizioni attuative del codice civile; del resto, sottolinea ancora il giudice relatore, la medesima interpretazione è stata data anche, di recente, dalla sentenza della Cassazione Civile n. 1237/2018.

Nel merito della controversia, poi, i giudici milanesi hanno evidenziato che l’art. 1129 del codice civile, al suo comma 11, stabilisce che l’autorità giudiziaria può revocare l’amministratore “in caso di gravi irregolarità” ed al successivo comma ne elenca alcune in forma esemplificativa ma non tassativa; nel caso di specie tali violazioni sono state riscontrate nel non avere mai evaso l’amministratore le richieste di visionare i registri di legge e nel non averne, nemmeno in sede giudiziale, provato una tenuta corretta in violazione dell’art. 1130 numeri 6 e 7 del codice civile.

Ed ancora per il Tribunale è grave irregolarità, prevista dall’art. 1129 comma 12 numero 2 codice civile, la mancata esecuzione delle delibere assembleari degli anni dal 2015 al 2017 per la mancata richiesta di un preventivo neppure presentato all’udienza di discussione; risulta inoltre dagli atti e dalle allegazioni proposte che l’amministratore non abbia mai preso provvedimenti – così come richiesto dall’art. 1130 numero 1 codice civile – nei confronti dei condomini che reiteratamente contravvenivano il regolamento condominiale al suo articolo 16 come documentato dalla ricorrente.

In conclusione, per la Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale lombardo, le irregolarità evidenziate sono da ritenersi complessivamente gravi da giustificare l’accoglimento del ricorso con la revoca dell’amministratore resistente; di contro, posto che spetta all’assemblea nominare l’amministratore e, solo ove questa non vi provveda, all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1129 comma 1 codice civile, la domanda di nomina giudiziale di un nuovo professionista è stata rigettata, ferma restando la condanna alle spese di lite in capo all’amministratore convenuto in giudizio.


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