Confini tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione

Confini tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione

Sommario: 1. Le fattispecie – 2. Questioni dottrinarie – 3. Casistica giurisprudenziale – 4. Prospettive

 

1. Le fattispecie

L’esercizio dei propri diritti rappresenta, per ogni soggetto, un’attività inconscia fino a quando la sua sfera giuridica non entri in rotta di collisione con l’altrui comportamento. quando ciò accada, è acquisizione della civiltà moderna che l’intervento dello Stato, attraverso la ramificazione dei suoi poteri, sia l’unica via per la riappacificazione sociale.

Così, la rivendicazione di un proprio diritto in via di autotutela, avversata già a livello della coscienza primordiale del cittadino, può dar luogo, a seconda delle modalità con cui è posta in essere, a responsabilità penale.

In particolare, l’agere del singolo può colorarsi dei profili della illiceità quando implementi i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata, estorsione.

Tentando di mettere ordine tra le diverse fattispecie, si può dire che i delitti contro la tutela delle proprie ragioni, anche detti “delitti di ragion fattasi”, trovano collocazione nell’ambito del titolo dedicato ai delitti contro l’amministrazione della giustizia. L’obiettivo del legislatore, con la loro positivizzazione, è quello di tutelare l’istituzione processo in senso generalmente inteso, laddove le ipotesi di reato disciplinate dalla restante parte del titolo III del libro II c.p., invece, vanno a sanzionare condotte poste in spregio di singole vicende interne all’esercizio dell’attività giudiziaria.

Orbene, l’art. 392 c.p. disciplina l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose mentre l’art. 393 c.p. disciplina l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Quanto ai caratteri materiali delle fattispecie de quibus, bisogna procedere all’analisi delle componenti essenziali di esse. Circa il bene giuridico tutelato, si tratta di fattispecie con portata plurioffensiva, posto che è tutelato tanto il bene dell’interesse pubblico a garantire il processo quanto quello dell’interesse privato alla tutela, rispettivamente, dell’integrità del patrimonio ovvero della persona, come si può agevolmente argomentare dalla circostanza dell’azionabilità a querela di parte. Circa i soggetti, trattasi di reato comune e, se è indubbio che il reato è posto in essere dal titolare del diritto preteso, residua, in dottrina e in giurisprudenza, una certa varietà di opinioni circa la qualificazione del mandatario quale possibile soggetto attivo del reato. Ancora, quanto alla condotta penalmente rilevante, presupposti del reato sono: un conflitto tra contrastanti pretese giuridiche e la titolarità apparente di un diritto.

Quanto all’elemento subiettivo del reato, il delitto di ragion fattasi è punibile a titolo di dolo generico, pur tuttavia ritenendosi che ad esso debba aggiungersi quello specifico consistente nell’orientamento della volontà dell’agente verso la realizzazione del suo preteso diritto.

Il delitto di estorsione trova disciplina nell’ambito del titolo XIII, libro II c.p. denominato “Dei delitti contro il patrimonio”. In particolare, è l’art. 629 c.p. che individua i contorni della fattispecie di reato.

Trattasi di reato plurioffensivo, posto che la fattispecie è volta alla tutela tanto del patrimonio quanto della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Circa i soggetti, trattasi di reato comune. Quanto, in ultimo, alla condotta penalmente rilevante, è sanzionata l’azione di chi, mediante violenza o minaccia, coarti la volontà della vittima costringendola a tenere comportamenti, attivi od omissivi, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per l’autore e un danno per la vittima.

L’estorsione era, tradizionalmente, qualificata quale reato a dolo specifico, pretendendosi lo scopo di perseguire un profitto ingiusto con altrui danno. Tuttavia, ad oggi, l’orientamento maggioritario opta per la tesi del dolo generico.

Orbene, laddove l’agente si sia trovato nella situazione di dover rivendicare un proprio diritto, in punto di qualificazione giuridica del fatto storico, l’interprete è chiamato alla sussunzione, spesso non agevole, in una piuttosto che nell’altra delle fattispecie di reato descritte, con problemi anche in ordine alle ipotesi di concorso di norme.

2. Questioni dottrinarie

Molteplici sono gli spunti offerti dagli interventi dottrinali. La titolarità di un diritto non attribuisce, salvo eccezioni, il potere di tutelarlo da sé medesimi sostituendosi all’autorità giudiziaria. Solo in ipotesi specificatamente previste dalla legge è infatti riconosciuta la possibilità di un’autotutela che può consistere anche nell’uso della forza ma solo nella flagranza o quasi flagranza dello spoglio secondo il principio vim vi repellere licet. Escluse tali ipotesi, il privato cittadino che ricorra all’uso della violenza o della minaccia per tutelare un proprio diritto incorrerà nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ciò prescindendo dalla fondatezza o meno delle proprie ragioni. Trattasi di fattispecie che condivide con il delitto di violenza privata l’elemento materiale della condotta – dato dalla costrizione altrui – e che se ne differenzia per l’elemento specializzante costituito dalla perseguita finalità di tutelare un proprio diritto. Finalità che deve essere contrassegnata da buona fede e dunque dalla ragionevole convinzione di essere titolari del preteso diritto. Ove tale requisito difetti e l’agente sia consapevole dell’ingiustizia o della non tutelabilità della propria pretesa, incorrerà nel diverso e più grave delitto di estorsione. Parimenti di tale delitto risponderà colui che si prefigga un fine diverso, che prescinda dall’esercizio del preteso diritto, sì da ottenerne un vantaggio altrimenti non dovuto e per ciò stesso ingiusto.

3. Casistica giurisprudenziale

La casistica giurisprudenziale è assai disparata. Trattasi di decisioni che più che evidenziare un’evoluzione interpretativa si preoccupano di delineare gli elementi costitutivi delle diverse fattispecie sì da esaltarne le differenze.

C’è chi sostiene che la distinzione tra i due reati andrebbe basata sulla materialità del fatto: nell’esercizio abusivo delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al quale si pone quindi come elemento accidentale; conseguentemente la violenza non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e “gratuite”. Quando la stessa si estrinseca con una tale forza intimidatoria che va al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia (ex multis, Cass. Pen., Sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1921). Insomma, se la violenza o la minaccia è proporzionata e limitata alla reintegrazione, in astratto, del proprio diritto, tale da apparire in termini di autotutela come una logica e tollerabile risposta del privato ad una aggressione patita, allora sarà integrata la fattispecie di reato di ragion fattasi. In definitiva, dunque, quando la violenza sia connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, allora si configurerà il  delitto di cui all’articolo  393 c.p.;  laddove, invece, la condotta minacciosa o violenta si estrinsechi in modalità esecutive caratterizzate da una attività intimidatoria e da una particolare pervicacia  che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio diritto, apparendo come gratuita manifestazione di forza nell’ambito di un assoggettamento della vittima senza parametrazione ad un danno subito,  allora  la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata soltanto a conseguire un profitto ingiusto, con conseguente sussunzione della condotta nella fattispecie dell’estorsione. Dunque, secondo tale filone giurisprudenziale, occorre verificare una sorta di livello di gravità della condotta violenta o minacciosa, così che si rimane nell’ambito dell’estorsione quando venga esercitata una violenza di forma più seria, gratuita e sproporzionata rispetto al fine. Tale impostazione è stata molto criticata dalla dottrina che ha visto in essa un tentativo giurisprudenziale di introdurre surrettiziamente una modulazione della condotta fondata su parametri discrezionali. Si è osservato, infatti, che il criterio di distinzione,  basato sulla gradazione della violenza, si pone in contrasto con il principio di legalità, nella misura in cui  introduce un elemento quale “l’intensità della violenza o della minaccia” non previsto dal dettato normativo,  con riserve anche in ordine al rispetto del principio di  determinatezza, non risultando possibile individuare con precisione scientifica una soglia di gravità della condotta violenta o minacciosa,  al cui superamento si  configuri  il delitto di estorsione. Tale orientamento, si è detto, finirebbe per lasciare al giudice un eccessivo grado di discrezionalità.

Quanto alla distinzione tra i due reati basata sulla materialità del fatto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che non è tanto l’elemento oggettivo della esistenza, a monte, di una valida pretesa creditoria a far sì che la fattispecie storica sia inquadrabile in una piuttosto che nell’altra fattispecie astratta, ma sono le concrete modalità esecutive della condotta a colorare la materialità ontologica del fatto di una sfumatura più o meno violenta e, dunque, inquadrabile come estorsione quando la coazione sia del tutto ingiustificata e trovi ragion d’essere soltanto nella volontà di assoggettare altri al proprio volere. Infatti, con la Sent. 35563/2019 la V Sez. della Corte di Cassazione ha chiarito che “i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all’esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta e, quindi, si configura il reato di estorsione quando le condotte minacciose si manifestino con modalità esecutive che esorbitano dall’esclusiva finalità dell’esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia”.

Altra parte della giurisprudenza ha, invece, valorizzato quale criterio distintivo delle due fattispecie il profitto perseguito, nel senso che, ogni qualvolta esso sia superiore all’entità del diritto vantato e, quindi, qualificabile come ingiusto, deve ritenersi integrato il delitto di estorsione (Cass. Pen., Sez. II, 21 maggio 2001, n. 26272). Insomma, in questo caso, parametrando la materialità del fatto al profitto conseguito per mezzo della condotta violenta, l’ingiustizia e, dunque, l’assenza di proporzionalità si misura con il quantum di surplus rispetto a quanto il soggetto avrebbe conseguito perseguendo soltanto un’azione finalizzata alla reintegrazione di quanto perso. Si tratta, dunque, di un tentativo di ancoraggio ad un parametro misurabile e determinabile (il profitto) che ben potrebbe integrare il filone che valorizza quale discrimen tra le fattispecie l’aspetto materiale.

La giurisprudenza maggioritaria ha, da par suo, precisato che la linea distintiva tra i reati in trattazione andrebbe individuata nell’elemento soggettivo: nel reato di cui all’art. 393 c.p., l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella ragionevole convinzione, pur se infondata, di esercitare un proprio diritto, giudizialmente azionabile; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un risultato nella consapevolezza di non averne diritto (Cass. Pen., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288). Ancora, con Sent. 13380/20 la Sez. II della Corte di Cassazione ha chiarito che “è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di somme costituenti proventi di attività vietate dalla legge, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius, giudizialmente non azionabile (Sez. 2, sentenza n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Rv. 262566, in un caso nel quale era stata esercitata una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari; Sez. 6, Sentenza n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 258284, in un caso nel quale erano state poste in essere violenze o minacce per ottenere il pagamento di una fornitura di sostanze stupefacenti già eseguita).

4. Prospettive

La questione, si è visto, ha assunto una tale rilevanza che, il prossimo 16 luglio, le Sezioni Unite penali della Cassazione, interpellate dalla Seconda sezione della Corte con l’ordinanza 16 dicembre 2019, n. 50696, saranno chiamate a decidere in ordine ai rapporti tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all’art. 393 c.p. e il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p.

Infatti, a fronte dei molteplici contrasti giurisprudenziali che da anni interessano questa materia, la Corte ha chiesto al massimo organo di nomofilachia di chiarire: a) se la differenza tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione vada rintracciata nell’elemento materiale del reato o, piuttosto, nell’elemento psicologico; b) se, qualora si riconosca quale elemento differenziale quello soggettivo, occorra comunque attribuire rilevanza anche all’entità della violenza o della minaccia esercitate; c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia o meno un reato proprio “di mano propria” e, dunque, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo nel fatto di reato.

La risposta del Supremo Consesso è attesissima, in ragione di un acceso dibattito sul tema, scaturigine di contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza.


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Andrea Cristiano

Ha intrapreso - dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo scientifico ”Emilio Segrè” - gli studi giuridici presso l´Università degli studi di Napoli ”Federico II” dove, nell´ottobre 2019, si è laureato con lode discutendo una tesi in diritto penale con il Chiarissimo Prof. Vincenzo Maiello dal titolo ”la non punibilità per speciale tenuità del fatto”. Ha preso parte, dal novembre dello stesso anno al maggio 2021, ad un tirocinio formativo presso l´Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, affiancando un Giudice togato nelle funzioni giurisdizionali con attività di ricerca e presenza in udienza. Ha svolto, nel medesimo arco temporale, la pratica forense in ambito civile presso uno Studio Legale con sede in Napoli e Milano specializzato nel contenzioso bancario e societario, ivi svolgendo attività di redazione atti giuridici e partecipando, a seguito dell´abilitazione al patrocinio sostitutivo anche in sostituzione del titolare, alle udienze. Ha conseguito, nell´ottobre 2022, l´abilitazione all´esercizio della professione di avvocato superando la doppia prova dell´esame di stato. E´ autore di diversi articoli giuridici, pubblicati su Cammino Diritto e Salvis Juribus.

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