Considerazioni sul giudizio immediato “custodiale” e la definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.

Considerazioni sul giudizio immediato “custodiale” e la definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.

Cass. pen., Sez. 6, 06/10/2015 Ud.  (dep. 02/12/2015), n. 47722

Presidente: Agrò A.  Estensore: Bassi A.  Relatore: Bassi A.  Imputato: Arcone e altri. P.M. Di Nardo M. (Parz. Diff.)

(Rigetta in parte, App. Napoli, 19/07/2013)

 

Il caso

Con tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione relativa alla dedotta nullità della sentenza derivante dal fatto di essersi incardinato il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato emesso prima della definitività della decisione del ricorso per riesame ex art. 309 c.p.p.

Prendendo lo spunto da tale decisione, una delle ultime che hanno riguardato l’interpretazione del disposto di cui all’art. 453, comma 1ter c.p.p., si tenteranno di ricostruire, attraverso lo studio della dottrina e della giurisprudenza, le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a propendere per una esegesi così restrittiva del requisito dell’avvenuta definizione del giudizio di cui all’art. 309 c.p.p. ai fini della richiesta di giudizio immediato “custodiale”.

Considerazioni

La riforma del giudizio immediato, introdotta con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ha sin da subito aperto un dibattito molto interessante, tra dottrina e giurisprudenza, suscitando opinioni discordanti.

La novità che aveva originato, all’epoca, maggiore interesse tra gli interpreti e gli operatori del diritto riguardava la connessione istituita dal Legislatore tra procedimento principale e procedimento de libertate.

Tale raccordo è stato creato grazie alla riformulazione degli artt. 453 e 455 c.p.p., mediante l’inserimento, nel primo, dei commi 1-bis e 1-ter, e nel secondo, del comma 1-bis. Dal restyling del giudizio immediato “tipico” è così venuta a delinearsi una nuova fattispecie di rito speciale, etichettata, per distinguerla dalle altre, come “custodiale”. Il nuovo art. 453, comma 1-bis, sancisce l’obbligo per il pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato, anche oltre i termini di cui all’art. 454, comma 1, c.p.p. e, comunque, entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. Allo stesso articolo, nel comma 1-ter è cristallizzato l’obbligo che la richiesta di cui al comma 1-bis sia formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.

Ed è anche su tale ultimo presupposto che si è focalizzato lo studio della dottrina più attenta alle garanzie del processo penale ed alcune pronunce meritevoli di rilevanza.

L’art. 453, comma 1-ter, c.p.p. impone che la richiesta vada formulata solo «dopo la definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.», oppure sia scaduto il termine per adire il Tribunale della libertà. Si tratta di un termine chiaramente dilatorio, il cui scopo è quello di “vincolare” la scelta del giudizio immediato “custodiale” alla sussistenza di una piattaforma indiziaria già ampiamente consolidata e passata al vaglio di più organi giurisdizionali: il giudice che ha emesso la misura ed ha svolto l’interrogatorio di garanzia e il Tribunale della libertà che si è pronunciato in sede di riesame.

La formula normativa è, in realtà, molto ambigua, per questo motivo in dottrina ed in giurisprudenza si è a lungo dibattuto sul suo significato. È stato possibile individuare, infatti, due distinti orientamenti che si sono succeduti negli anni.

Il procedimento di cui all’art. 309 c.p.p., in tema di riesame delle ordinanze che dispongono un vincolo cautelare, secondo una parte della dottrina potrebbe ritenersi “definito” solo nel momento in cui si venga a formare il cosiddetto “giudicato cautelare”[1]. Per cui la “definizione” del giudizio di riesame non potrebbe essere ricondotta alla chiusura del giudizio ex art. 309 c.p.p. ma all’esito di tutte le impugnazioni de libertate compreso l’eventuale ricorso per cassazione che sancisce la legittimità del provvedimento custodiale.

Secondo altri, al contrario, per la corretta instaurazione del rito “custodiale” e l’esatta osservanza del presupposto di cui all’art. 453, comma 1-ter, c.p.p. non è necessaria una pronuncia irrevocabile sulla vicenda cautelare ma è soddisfacente la sola decisione del Tribunale del riesame, anche nel caso in cui fosse stata impugnata.

Tale incertezza è stata causata anche dal susseguirsi di diverse pronunce della Suprema Corte. In principio si era affermato un primo orientamento da parte della giurisprudenza di legittimità che aveva allargato il concetto di “definizione” fino a ricomprendervi anche la fase di impugnazione del provvedimento di riesame ed era stato confermato, inoltre, che è illegittima, e quindi deve essere rigettata, la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare, avanzata prima che il procedimento di cui all’art. 309 c.p.p. in ordine alla misura di custodia cautelare sia divenuto definitivo[2].

Questo orientamento ha poi ceduto il passo ad un’interpretazione più rigorosa di tale presupposto secondo la quale la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva[3]. In tal modo la Suprema corte ha confermato che la condizione prevista ex art. 309 c.p.p. coincide con la sola decisione assunta dal Tribunale del riesame poiché questa, nel momento in cui conferma la sussistenza del fumus commissi delicti legittima la richiesta del rito de quo da parte del p.m.

Non si può negare come siffatta seconda impostazione, ormai divenuta maggioritaria, sia sicuramente la più rispettosa della littera legis dell’art. 453, comma 1-ter, c.p.p. ed anche della finalità che il legislatore ha attribuito al rito immediato “custodiale”. Parte della dottrina e giurisprudenza, infatti, concordano nell’osservare come nella norma in discorso non sia fatto riferimento alcuno al procedimento di cui all’art. 311 c.p.p. né, tantomeno, all’eventuale ipotesi di un ricorso per saltum ex art. 311, comma 2, c.p.p. L’interpretazione restrittiva del requisito di cui all’art. 453, comma 1-ter, c.p.p., inoltre, è sicuramente più coerente con la voluntas legis di introdurre una norma che imponga un iter processuale molto più spedito rispetto a quello ordinario e che operi nei confronti di indagati in vinculis.

Dello stesso avviso è stata anche la Suprema Corte nella pronuncia della quale si discute.

In motivazione, rigettando per infondatezza uno dei vari motivi di ricorso, il supremo collegio ha ribadito ancora una volta come “secondo la lineare formulazione normativa, l’espressione “definizione del procedimento di cui all’art. 309” si riferisce alla celebrazione del solo giudizio per riesame e non comprende l’ulteriore (ed eventuale) fase del giudizio in Cassazione contemplata nel successivo art. 311. Tanto in aderenza al dato letterale ed alla necessità di non procrastinare un giudizio che si è valutato “immediato”. La preclusione processuale alla presentazione da parte della pubblica accusa della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato (e, di conseguenza, all’emissione di siffatto decreto da parte del giudice) vale pertanto fintanto che non sia stato deciso il ricorso per riesame, o comunque che siano perenti i termini per proporlo”. Esigenze di celerità, quindi, ed interpretazione letterale del testo.

L’art. 453, comma 1-ter, infatti, è fin troppo chiaro nel riferimento che viene fatto all’art. 309 c.p.p. ed è difficile poter pensare di operare esegesi correttive più rispettose delle garanzie difensive fondanti il processo penale allo scopo di pretendere un provvedimento definitivo della Corte di cassazione per inoltrare la richiesta di giudizio immediato “custodiale”, senza frustrare la lettera della legge.

Non può non ribadirsi, ancora una volta, il contrasto di tale orientamento con il diritto di difesa. Sarebbe opportuno, al contrario, che la presunzione di non necessarietà del filtro garantito dall’udienza preliminare trovasse un bilanciamento nell’obbligo, per il PM, di attendere la conclusione dell’iter di verifica del provvedimento cautelare. Solo in tal modo si potrebbe ritenere giustificabile il mancato invio dell’avviso di cui all’art. 415bis c.p.p. e l’elisione dell’udienza preliminare.

Sarebbe auspicabile, quindi, un revirement della Suprema Corte nel senso di ritenere necessario, ai fini dell’accoglimento della richiesta di giudizio immediato “custodiale”, l’avvenuto esperimento dei mezzi di impugnazione cautelari (così come sosteneva Cass. pen., 11 marzo 2010, G. X., in CED, n. 14341).

Diversamente opinando, sarebbe assai complicato giustificare, razionalmente e, soprattutto, costituzionalmente tale forma di giudizio immediato.

Ma anche optando per la soluzione appena prospettata, sarebbe molto complicato ritenere che sia costituzionalmente legittima una disposizione che fa dipendere le differenti modalità di esercizio dell’azione penale da una circostanza assolutamente casuale, qual è l’eventuale intervenuto annullamento dell’ordinanza che dispone la misura cautelare da parte della Corte di cassazione. Infatti, si potrebbe facilmente verificare l’ipotesi di una pronuncia della Suprema corte, immediatamente successiva all’instaurazione del rito “custodiale”, con la quale venga smentita la sussistenza del fumus commissi delicti. In tal caso, però, non sarebbe esperibile alcun rimedio per evitare l’indebita prosecuzione dell’azione penale nella forma meno garantita del rito de quo. Epilogo diverso si avrebbe nel caso in cui siffatta pronuncia di legittimità avvenisse nel periodo antecedente, o nelle more, del vaglio del g.i.p. chiamato dal p.m. a verificare i requisiti necessari all’instaurazione del rito immediato “cautelare”. Tale discrimen, determinato da un mero dato cronologico, apre lo spazio a incomprensibili sperequazioni e disparità di trattamento (per l’indagato) del tutto indipendenti dal suo contegno processuale provocando un contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost. a causa dell’illecita compressione dei diritti di difesa a cui sono sottoposti solo alcuni degli indagati che si trovano nell’identica situazione di custodia cautelare.

Peraltro, la disciplina introdotta con l’art. 453, comma 1-ter, c.p.p., consente al p.m. di richiedere il giudizio immediato “cautelare” anche nel caso in cui la persona sottoposta al provvedimento restrittivo presti acquiescenza al medesimo, omettendo l’attivazione del gravame di fronte al Tribunale del riesame. Tale scelta, seppur miri chiaramente ad evitare la possibilità che il soggetto sottoposto alle indagini possa volontariamente bloccare l’instaurazione del rito de quo[4], non sembra comunque rispettosa del principio, affermato in giurisprudenza, secondo il quale dovrebbe ritenersi esclusa la possibilità che si consideri formato il “giudicato cautelare” anche nell’evenienza in cui non sia stata proposta l’impugnazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare da parte della difesa. Tale impostazione ha lo scopo di impedire che la scelta del rito “custodiale” si fondi sulle sole risultanze investigative presentate dall’accusa ai sensi dell’art. 291 c.p.p.[5].

In conclusione deve essere osservato come il principio della ragionevole durata del processo, obiettivo inseguito dal nostro Legislatore con questa ed altre riforme, deve necessariamente operare in stretta correlazione con gli altri valori fondamentali del processo penale, in particolare quello di cui all’art. 24 Cost.[6]. Ed anzi, in maniera cristallina il Giudice delle leggi ha chiarito che «il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tener conto dell’intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del giusto processo, quale complessivamente delineato in Costituzione, mentre un processo non giusto perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»[7].


[1] Cass. pen., 19 dicembre 2006, Librato, in CED, n. 235908.

[2] Cass. pen., 11 marzo 2010, G. X., in CED, n. 14341.

[3] Cass. pen., 6 aprile 2011, Caputo, in CED, n. 17362;Cass. pen., 11 novembre 2010, Rasid e altri, in CED, n. 42305; Cass. pen., 26 agosto 2014, Cacciola e altri, in CED, n. 261469; Cass. pen., 1 ottobre 2010, D’Aguanno e altri, in CED, n. 261972.

[4] Qualora, infatti, fosse richiesto in ogni caso un provvedimento confermativo dell’ordinanza “cautelare”, l’indagato potrebbe evitare l’instaurazione del rito immediato evitando di impugnare la decisione di cui all’art. 292 c.p.p.

[5] Cass. pen. 27 aprile 2000, Siciliani, in CED, n. 216933.

[6] C. cost., 22 giugno 2001, n. 204.

[7] Così C. cost., 4 febbraio 2009, n. 317.


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