Consiglio di Stato: sì all’obbligo vaccinale

Consiglio di Stato: sì all’obbligo vaccinale

La prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto, non si pone in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità. La tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.

Così si è espresso il Consiglio di Stato (sez. I, ud. 20/04/2017, dep.21/04/2017,  Ordinanza n. 1662) sul controverso tema dell’obbligo vaccinale.

E’ noto che La Legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 insieme al testo coordinato, prevede infatti le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. L’obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

Il tema è di profondo impatto sociale e sta spaccando l’opinione pubblica, taluni Enti minacciano persino la disapplicazione, ma, ancor prima dell’emanazione del contestato decreto legge, il Consiglio di Stato si era pronunciato sull’argomento, in via cautelare, su un ricorso proposto in primo grado dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia (che rigettava) per l’annullamento della delibera del  Consiglio  Comunale di Trieste n 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia  ed  educativi  comunali, avente  ad  oggetto  l’introduzione  dell’assolvimento   dell’obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai  servizi  educativi  comunali per l’età da 0 a 6 anni.

Secondo il Giudici amministrativi è infondata e deve, pertanto, essere respinta la domanda cautelare proposta avverso la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni di Trieste, in quanto tale obbligo, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si pone in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità: in particolare, in questo caso, il principio di precauzione (tale per cui in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, il decisore pubblico deve optare per la soluzione che neutralizzi o minimizzi il rischio) opera a tutela della salute pubblica e, in particolare, della comunità prescolare, prevalendo sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.


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