Contest Online Give Away: tutto ciò che è importante sapere in termini legali

Contest Online Give Away: tutto ciò che è importante sapere in termini legali

In rete  ogni giorno è sempre più diffusa una  determinata tipologia di contest denominata “give away”.

I Give away, nascono negli Usa, per poi avere diffusione nel resto del pianeta; apprezzati ed ampiamente utilizzati   non solo dai blogger per attirare followers ,ma anche dalle aziende  che, con il tempo, ne hanno riconosciuto i benefici ed i vantaggi.

In termini letterari “give away” significa “regalare” , “dare via” qualcosa.

Nella pratica  viene richiesto di compiere un azione per ottenere in cambio un dono.

All’apparenza potrebbe sembrare  che l’organizzazione di un contest on line di questo tipo  non richieda capacità tecniche e conoscenze legali particolarmente approfondite ma  purtroppo non è così!

In Italia i give away sono trattati alla stregua dei concorsi a premio, di conseguenza vi si applica la restrittiva disciplina prevista per questi ultimi.

I riferimenti normativi da tenere in considerazione, qualora si avesse l’intenzione di organizzare un give away, sono i seguenti: a) Dpr 26 ottobre 2001/43 ” Regolamento concorsi ed operazioni a premio”; b) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; c) Codice Civile; d)  FAQ ministeriali pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Va evidenziato che, come ben precisato dall’art. 5 del su citato Dpr, promotori di tali contest online  possono essere  solo  aziende iscritte nel Registro delle Imprese e non anche i  privati seppur  titolari di Partita IVA (Faq Mise N.3  per approfondimenti)

Nello specifico, chi vorrà realizzare un give away conforme al dettato normativo dovrà necessariamente compiere una serie di passi, trai i quali: 1) dare comunicazione di inizio svolgimento  al Ministero dello Sviluppo Economico, compilando online apposito modulo; 2) redigere un regolamento, da comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico; 3) versare una cauzione; 4) l’estrazione del vincitore dovrà avvenire in presenza di un notaio o funzionario della Camera di Commercio; 5) trasmettere  il verbale di chiusura al Ministero dello Sviluppo Economico, compilando online il modulo predisposto.

Queste sono  a grandi linee le operazioni da compiere per realizzare un give away nel segno della legalità, tuttavia, è bene precisare che non si considerano concorsi a premio e, di conseguenza non dovranno soggiacere alla sopra esposta disciplina , ai sensi dell’art. 6 del suddetto Dpr: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in àmbito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività; b) le manifestazioni nelle quali è prevista lassegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza; c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere; c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta; d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate; e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche. 

Parecchia confusione ha destato ed ancora desta la lettera d) dell’articolo appena citato: la discussione gravita difatti sull’interpretazione da dare al concetto di “oggetti di modico valore” al fine di escludere l’iniziativa  di interesse dall’applicazione degli adempimenti amministrativi e fiscali.

Nel 2017  il Ministero dello Sviluppo Economico, recependo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, aveva indicato come “minimo valore” la cifra di euro 25,82,  tuttavia,  solo un anno dopo, il 9 luglio 2018, sempre su parere dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso Ministero è tornato sui suoi passi  indicando, come si legge nella Faq n.10, che ” si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari”

In sintesi, l’iniziativa non sarà soggetta alla disciplina di cui sopra nell’ipotesi in cui il singolo premio assegnato ad un partecipante sia di valore pari o inferiore a euro 1,00

E’ bene precisare che il Mise può svolgere funzioni di controllo su tali iniziative, d’ufficio a campione oppure su segnalazione di soggetti interessati.  In caso di segnalazioni di manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate, il Mise assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.

Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione (art 12   Dpr 26 ottobre 2001/43) e commina le relative sanzioni pecuniarie.

Si precisa che le sanzioni sono piuttosto elevate,  tant’è che possono arrivare fino a 10.329,14 euro in caso di mancata preventiva comunicazione, nonchè a 5.164,57 euro in ipotesi di svolgimento del concorso con modalità diverse da quelle indicate nel regolamento.

L’art.8 del più volte citato Dpr indica,  una serie di manifestazioni vietate quali: a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa; b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio; c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari; d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive; e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 10, comma 1 (rubricato Adempimenti dei promotori)

Nelle suddette ipotesi la sanzione va da una a tre volte l’ammontare dell’Iva dovuta sul montepremi ed in ogni caso non potrà essere  inferiore a 2.582,28 euro.


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