Contratti intelligenti

Contratti intelligenti

L’inarrestabile sviluppo del mondo digitale ha radicalmente cambiato la nostra vita e le nostre relazioni. Nuove situazioni giuridiche vengono prendendo forma stante le innumerevoli sfide che una società moderna pone.

In particolare, negli ultimi anni, grazie alla sviluppo delle tecnologie, si è assistito a un’evoluzione che ha interessato anche il contratto. Sebbene gli articoli del Codice civile che lo disciplinano siano rimasti pressoché immutati, è passato dall’essere “analogico”, a “informatico”. Oggi, infatti, l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale è divenuto, addirittura, intelligente. Più precisamente, si parla di smart contracts ossia contratti intelligenti.

La prima definizione di contratto intelligente risale al 1994, e si rifaceva al funzionamento del distributore automatico, macchina che, come noto, consente di eseguire automaticamente la prestazione di consegna dell’oggetto del contratto nel momento in cui viene introdotta al suo interno la quantità necessaria e sufficiente di monete. Conseguentemente, si potrebbe definire lo smart contract come quel programma che, grazie all’utilizzo di un codice informatico, articola, verifica ed esegue automaticamente quanto accordato dalle parti. Una volta configurato lo smart contract, insomma, tutte le variabili o le possibilità di esecuzione dello stesso sono inserite nel codice informatico, di modo che i contraenti non debbano in nessun caso preoccuparsi dell’esecuzione del contratto poiché questa avviene automaticamente. Tali caratteristiche generano fiducia e sicurezza nella transazione e, di conseguenza, nel traffico giuridico, poiché il contratto viene eseguito rapidamente ed economicamente senza necessità dell’intervento di terzi e, soprattutto, poiché i contraenti sanno come, e quando, il protocollo informatico produrrà i suoi effetti, eliminando la discrezionalità di una o di entrambe le parti.

Tuttavia, ampiamente dibattuta è, in dottrina, la questione relativa alla riconducibilità o meno nell’area del contratto degli smart contracts. Mentre alcuni autori hanno ritenuto di poter aderire alla soluzione positiva limitandosi a rilevare la necessità che agli smart contracts venga garantita una disciplina normativa chiara e ben delineata; altri, invece, tendono a distinguere tra la figura dello smart contract e quella del legal smart contract, a seconda del fatto che il codice informatico venga utilizzato come «strumento di esecuzione» di un contratto precedentemente stipulato, o come «strumento costitutivo» di un contratto.

Altra questione dibattuta riguarda l’applicabilità, o meno, al contratto informatico, delle norme del codice civile. A tal proposito, viene in rilievo il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il cui art. art. 13, comma 1 prevede che «le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Ne deriva che sono definitivamente superate tutte quelle teorie che proponevano soluzioni diverse rispetto a quanto stabilito agli artt. 1326 ss. c.c. per l’individuazione del momento perfezionativo del contratto.

Più precisamente, di fronte ad uno smart contract utilizzato come «canale per la conclusione» di un contratto, più che alla classica fattispecie di cui all’art. 1326 c.c., si potrebbe fare riferimento al meccanismo contrattuale di cui all’art. 1336 c.c., ovverosia quello dell’offerta al pubblico. In tale ipotesi, infatti, il proponente formula la proposta, che, oltre a dover essere caratterizzata dalla indeterminatezza dei suoi destinatari, deve altresì contenere tutti i requisiti essenziali dello stipulando contratto, e il contraente, dopo essere venuto a conoscenza dell’offerta, e avendola valutata, se del caso, rende nota la propria adesione mediante l’utilizzo del proprio dispositivo elettronico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che con riguardo a uno smart contract, manifestato il consenso, e concorrendo gli altri elementi essenziali ex art. 1325 c.c., quali l’oggetto, la causa e la forma, ci troveremo di fronte ad uno «strumento per la conclusione» di un contratto e non ad un semplice «strumento di esecuzione» dello stesso.

Conclusivamente, gli smart contracts rappresentano una nuova modalità di contrattazione che consente maggior speditezza, un notevole risparmio sui costi, e una elevata sicurezza. Occorre, pertanto, guardare a questa nuova tecnologia con attenzione, non con preoccupazione, in quanto il nostro ordinamento giuridico è dotato degli strumenti idonei ad affrontare e regolare l’evoluzione tecnologica.


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Marwa Baktash

Laureata cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Milano - Bicocca.Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.Avvocato presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ove mi occupo di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.

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