Contratto di compravendita internazionale. Autonomia contrattuale e tutela delle parti

Contratto di compravendita internazionale. Autonomia contrattuale e tutela delle parti

La compravendita internazionale consiste in uno scambio transfrontaliero tra la proprietà di un bene (o altro diritto su di esso) e il pagamaneto di un prezzo che presenta punti di collegamento con più stati, avvenendo essa nell’ambito di più Stati – o tra parti apartenenti alla medesima nazione ma il cui contratto produca effetti in uno Stato diverso.

In ragione della natura internazionale di tale contratto la relazione giuridico-economica posta in essere tra le parti può creare un conflitto di norme che se non espressamente e correttamente regolato può generare danni tanto grandi quanto evitabili alle parti.

Definire la legge regolatrice del contratto che presenta elementi di collegamento con una pluralità di Stati nonché conoscere la disciplina degli aspetti non regolamentati contrattualmente è infatti fondamentale per evitare il rischio di negoziare e redigere clausole che si possono rivelare non applicabili o addirittura invalide.

A molti conflitti normativi hanno sopperito accordi internazionali e regolamenti europei, la cui diversità e molteplicità creano comunque non poche problematiche in merito al diritto applicabile.

Le obbligazioni contrattuali internazionali, infatti, trovano la propria disciplina non solo nella L. 218/1995[1], nelle norme del nostro diritto internazionale privato, ma anche in varie convenzioni internazionali, tra le quali spicca la Convezione di Vienna del 1980[2], nonché – in ambito europeo – nel Regolamento europeo 2008/593 [3] (cd. Roma I) di efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli stati ed applicabile a tutti i contratti stipulati successivamente al 17 dicembre 2009 e che in tale ambito operativo sostituisce le normative di matrice convenzionale.

Nel dettaglio, il legislatore comunitario ha conferito natura meramente residuale al criterio che impone il riferimento alla legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, preferendo criteri specifici per le varie tipologie contrattuali prese in considerazione (così in mancanza di una scelta delle parti la vendita di beni dovrà essere regolata dalla legge del paese di residenza abituale del venditore).

In ambito comunitario, infatti, è stata sancita la centralità della volontà delle parti nell’individuazione della legge applicabile (choice of law) e confermato il fenomeno del cd. depecage, inteso come facoltà delle parti di individurare una diversa legge per ciascun elemento del contratto stipulato.

In tema di contrattualistica internazionale non può poi non essere menzionata la Lex Mercatoria, ovvero l’insieme di regole e istituti afferenti il commercio internazionale comunemente applicati dai mercatores nella consapevolezza che si trattino di regulae iuris e che le stesse verranno osservate in egual modo dagli altri contraenti.

Vanno poi ricordati gli usi e le raccolte normative “private” di principi e usi del commercio internazionale come Incoterms e i principi Unidroit; infine vi sono i modelli contrattuali uniformi, riconosciuti a livello internazionale dalle Camere di Commercio o elaborati da associazioni di categoria internazionale.

Analizzando nel dettaglio il contratto di vendita internazionale, figura del tutto autonoma rispetto a quella avente carattere interno, vediamo su quali basi le parti che si accingano a redigere un contratto possono espandere e tutelare al meglio il loro business.

All’interno della normativa vigente, dall’art. 57 del nostro diritto internazionale privato alle convenzioni e regolamenti succitati, le parti, nella propria autonomia contrattuale devono infatti cercare di tutelare al massimo gli interessi in gioco (prevenendo spesso azioni giudiziari) inserendo nel proprio contratto tutte le necessarie ed inerenti clausole possibili.

Orbene tale tipologia di contratto, che deve andare a regolare i rapporti tra venditore ed acquirente situati in paesi differenti, necessita – al fine di prevenire dubbi interpretativi e contrasti normativi – di una esplicita regolazione degli elementi essenziali, delle condizioni generali di vendita nonché delle specifiche clausole alle quali si intende far soggiacere il singolo contratto.

In tal senso costituiscono elementi critici, che nel contratto dovranno essere esplicitati, per esempio la responsabilità del fabbricante del bene rispetto a cose o persone in conseguenza dei difetti del prodotto, le condizioni di restituzione della merce, le condizioni di pagamento, metodi di risoluzione delle controversie, foro competente per le eventuali controversie, e molti altri.

Lo schema generale di un contratto ricomprende il titolo, l’individuazione delle parti contrattuali, le premesse, le definizioni, le condizioni generali e le condizioni specifiche di contratto ma tentando di delinearne uno specifico, esemplificativo e non esaustivo, vediamone in concreto delle possibili clausole regolamentative del rapporto giuridico economico.

Title: ove le parti convengono il tipo di contratto e l’oggetto dell’accordo

Parties: ove le parti individuano le parti contrattuali e la loro natura giuridica

Definitions: ove le parti mettono per iscritto il significato dei termini più frequentemente utilizzati nel testo contrattuale o i termini con significato non univoco

Sale and purchase of products: clausola con la quale le parti esprimono l’impegno rispettivamente a vendere e ad acquistare i prodotti nella quantità e qualità indicate, in accordo con le condizioni, i termini e le modalità previste dal contratto

Place of delivery: clausola con la quale viene indicato il luogo e le modalità di consegna

Terms of delivery: clausola con la quale vengono indicati i tempi entro cui i prodotti o i singoli lotti di prodotti devono essere consegnati all’acquirente

Prices: clausola che indica il prezzo di vendita dei prodotti contrattuali

Terms of payment: clausola con la quale le parti indicano le modalità e i termini di pagamento del prezzo di vendita

Retention of title: ovvero la clausola di riserva della proprietà che dispone che la proprietà dei beni compravenduti passi dal venditore all’acquirente solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo.

Terms of warranty: clausola che indica i termini della garanzia offerta dal venditore in relazione ai prodotti compravenduti

Compliance with requirement of law: clausola che indica le garanzie che il venditore è disponibile a rilasciare in merito alla conformità dei prodotti compravenduti

Resale: clausola che prevede il caso in cui il contratto sia sottoscritto con un compratore non appartenente all’area economica europea e che acquisti i prodotti per poi rivenderli, regolamentando limitazioni territoriali per tale vendita.

Disclaimer of further liability: clausola che chiarisce esattamente quali garanzie ulteriori il venditore rilascia

Force majeure: clausola che delinea gli eventi non prevedibili, non previsti, non attribuibili alle responsabilità di una parte che li subisce, che rendono impossibile l’esecuzione degli obblighi contrattuali e che rendono esenti da responsabilità il venditore.

Early termination: clausola che descrive i casi di inadempimento in cui il contratto può essere anticipatamente risolto dall’una o dall’altra parte e disciplina le modalità per detta risoluzione.

Applicable law: clausola con la quale vengono delineate le leggi regolamentatrici del contratto

Settlement of disputes: clausola con la quale vengono individuati gli strumenti scelti dalle parti per risolvere eventuali controversie insorte in relazione all’esecuzione del rapporto contrattuale o la loro interpretazione.

Alla luce di un così vasto panorama normativo, all’interno del quale non è sempre facile comprendere quale disciplina sia concretamente applicabile, e delle svariate clausole possibili con le quali è utile regolamentare una compravendita internazionale è bene rivolgersi ad un professionista competente in materia di contrattualistica internazionale al fine di non lasciare al caso nessun elemento del contratto.

 

 


 L. 31 maggio 1995 n. 218 (GU n. 128 del 3.6.1995)
Convenzione di Vienna del 27 gennaio 1980
 Regolamento Roma I, Reg. CE n. 593/2008 del 17 giugno 2008

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