Contratto di leasing e tutela dei contraenti e dei terzi

Contratto di leasing e tutela dei contraenti e dei terzi

Il leasing, inquadrabile nell’alveo dei contratti di godimento, costituisce l’operazione negoziale di maggiore rilevanza economica nella prassi commerciale.
Sebbene sia rinvenibile un riferimento normativo nella L. 183/1976 in materia di agevolazione per il Mezzogiorno, ad oggi non esiste ancora una disciplina puntuale ed organica dell’istituto, riconducibile alla categoria dei contratti atipici e, pertanto, sottoposta al vaglio di meritevolezza di cui all’ art.1322,2 cod. civ.
In linea generale, il leasing può essere definito come il contratto mediante il quale una parte, detta concedente, attribuisce ad un’altra, l’utilizzatore, il godimento di un bene mobile o immobile, dopo averne acquistato la proprietà da un diverso soggetto, qualificato come fornitore.
E’ opportuno che l’utilizzatore versi un canone periodico durante il periodo di godimento del bene, all’esito del quale potrà decidere se restituirlo o acquistarne la proprietà per un corrispettivo prefissato.
Nella pratica, alla denominazione di ‘leasing’ vengono ricondotti due differenti istituti: il leasing operativo e il leasing finanziario; tuttavia, solo quest’ultimo merita la qualifica tecnica di leasing.
Il leasing operativo presenta, infatti, una struttura bilaterale, laddove è lo stesso produttore di beni ad elevata standardizzazione a concedere in godimento il bene al conduttore, dietro pagamento di un canone periodico per un tempo commisurato alla vita economica del bene, alla scadenza del quale avviene di regola la restituzione del bene stesso.
Contrariamente, il leasing finanziario rimanda alla nozione suesposta, prevedendo il coinvolgimento dei tre soggetti, fornitore, concedente ed utilizzatore.
A seconda del diverso atteggiarsi della causa dell’operazione economica, all’interno del leasing finanziario si suole solitamente distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo.
Nella prima tipologia vengono dati in locazione beni che non riescono a conservare un valore apprezzabile alla scadenza del contratto per cui ciò che remunera il concedente per il capitale impiegato nell’acquisto del bene sono i canoni periodici.
Viceversa, nel leasing traslativo i beni risultano idonei a mantenere un valore economico apprezzabile anche alla scadenza del contratto; ciò vuol dire che in tale fattispecie i canoni non rappresentano una mera remunerazione dell’investimento effettuato dal concedente, bensì contengono una quota del prezzo del bene stesso, in vista del successivo acquisto da parte dell’utilizzatore. pertanto, la durata del contratto non sarà più parametrica alla vita economica del bene, ma posta in funzione dell’effetto traslativo.
La peculiare struttura del contratto di leasing ha ispirato un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa la sua natura giuridica, determinando la formulazione di diversi orientamenti.
Una prima impostazione rinviene nel leasing una struttura trilaterale sulla base dell’art. 1321cod. civ. che ammette in via generale la figura dei contratti plurilaterali, pur difettando in tal caso la comunione di scopo, espressione dei contratti associativi, come si evince dall’art. 1420 cod. civ. Sulla scorta di tale orientamento, i due contratti di cui si compone il leasing, la compravendita e la locazione finanziaria, non possono considerarsi autonomi in quanto il prezzo del bene può essere determinato anche da accordi intercorrenti in via esclusiva tra il fornitore e l’utilizzatore, relegando il concedente (società di leasing) al ruolo di finanziatore dell’operazione negoziale.
Ulteriore riprova della plurilaterali del rapporto è ravvisabile nella prassi di concludere contratti di vendita a mezzo leasing individuando, già durante la fase delle trattative tra fornitore e acquirente, la società finanziaria che dovrà stipulare il contratto e che dovrà autorizzare l’operazione previo accertamento della solvibilità dell’acquirente.
Secondo altra ricostruzione, il contratto che determina il trasferimento del bene dal fornitore al concedente rientrerebbe nello schema del contratto in favore del terzo ex art. 1411 cod. civ. perché stipulato al fine di avvantaggiare il terzo utilizzatore.
L’opinione giurisprudenziale maggioritaria ha qualificato l’operazione di leasing in termini di contratto atipico caratterizzato dal collegamento tra due negozi che mantengono la loro autonomia, pur essendo interdipendenti sul piano funzionale.
Trattasi del leasing vero e proprio stipulato tra concedente ed utilizzatore e del contratto di compravendita o di appalto intercorrente tra fornitore e concedente, collegati tra loro nella realizzazione di un’operazione negoziale unitaria.
Dunque, la Cassazione esclude che il leasing possa qualificarsi quale contratto plurilaterale, in primis per l’assenza della comunione di scopo, in aggiunta al fatto che il consenso del fornitore non è essenziale alla conclusione del leasing stesso, essendo questo il risultato dell’incontro delle volontà dell’utilizzatore e del concedente.
Riguardo la tutela dell’utilizzatore può dirsi che, accogliendo la tesi del contratto plurilaterale potrebbe affermarsi la possibilità per l’utilizzatore stesso di esperire qualsiasi azione contrattuale, anche l’azione di risoluzione del contratto di fornitura. Tuttavia, la soluzione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria aderisce al collegamento negoziale: da ciò deriva un accostamento del leasing all’istituto del mandato senza rappresentanza. Non a caso, il concedente svolge un’attività paragonabile a quella svolta dal mandatario senza rappresentanza nel perseguimento degli interessi del mandante.
Pertanto, sulla base dell’art. 1705, 2 cod. civ., il quale attribuisce al mandante il diritto di far propri i diritti di credito sorti in capo al mandatario e derivanti dall’esecuzione del mandato, nel leasing finanziario l’utilizzatore (mandante) è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura o al risarcimento del danno conseguente all’eventuale inadempimento. Tuttavia, la giurisprudenza tradizionale, facendo leva su un’interpretazione letterale del secondo comma dell’art. 1705 cod. civ. riconoscerebbe al mandante la possibilità di sostituirsi al mandatario solo nell’esercizio dei diritti di credito e non anche del diritto ad ottenere in via giudiziale la risoluzione del contratto.
Tale soluzione risulta suffragata dalla Convezione di Ottawa sul leasing internazionale del 1988, laddove alcune norme prevedono che se il bene non viene consegnato ovvero consegnato in ritardo, l’utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore solo per far valere gli obblighi che derivano dal contratto da lui concluso, ma non anche per la risoluzione del contratto di fornitura.
In linea con tale orientamento un’ulteriore sentenza della Cassazione nella quale si esamina analiticamente l’art. 1705, 2 cod. civ.
La regola generale dettata dal primo coma prevede he il mandatario “acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi”, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni che consentono al mandante l’immediata reclamabilità del diritto, ed in quanto eccezionali non soggette ad interpretazione analogica o estensiva: ne deriva che l’espressione ‘diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato’ riguarda esclusivamente l’esercizio dei diritti sostanziali acquisiti dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela, quale è appunto la risoluzione.
Autorevole dottrina, invece, ritiene che tale soluzione non tenga conto delle peculiarità strutturali del leasing finanziario che rendono difficoltoso l’accostamento al mandato senza rappresentanza. Nella locazione finanziaria, difatti, il rapporto viene a svolgersi nella consapevolezza e volontà di tutte le parti contrattuali; per tale ragione, sarebbe improprio parlare di una cessione al mandante dell’intera posizione contrattuale costituitasi in capo al mandatario senza consenso del contraente ceduto. ne consegue che il richiamo alla disciplina del mandato per giustificare i poteri dell’utilizzatore è superflua.
La questione è stata esaminata, di recente, dalle Sezioni Unite della Cassazione. Queste fanno riferimento al leasing finanziario parlando di due negozi autonomi (compravendita e locazione) connessi tra loro da un legame che non è qualificabile in termini di collegamento negoziale in senso tecnico, perché pur essendo presente un nesso teleologico, ossia la regolamentazione degli interessi reciproci delle parti in un assetto economico unitario, mancherebbe il nesso soggettivo, cioè l’interesse delle parti di collegare i due negozi in vista di uno scopo comune: il fornitore, infatti, non vende il bene in funzione della circostanza che questo verrà concesso in locazione dal concedente all’utilizzatore, bensì l’unico interesse in capo al fornitore è quello tipico del contratto di compravendita cioè il trasferimento del bene in cambio del prezzo.
Da ciò si desume che l’utilizzatore può esercitare l’azione di risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e concedente solo qualora ci sia una clausola specifica con la quale venga trasferita al concedente la posizione sostanziale dell’utilizzatore stesso.
Dunque, l’utilizzatore avrà diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, comprensivo dei canoni pagato al concedente durante il godimento del bene viziato. Occorre, a tal proposito, distinguere tra l’ipotesi in cui i vizi sono riconoscibili dall’utilizzatore, da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna.
Nel primo caso, il concedente ha l’obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore per poi esercitare l’azione di risoluzione del contratto di fornitura a cui consegue la risoluzione del leasing stesso.
Nel secondo caso, l’utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore per l’eliminazione dei vizi o per la sostituzione della cosa. Anche in tale fattispecie, il concedente ha il dovere di agire verso il fornitore per chiedere la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione dl prezzo.
In sostanza, all’utilizzatore viene concessa una tutela eguali a quella che gli deriverebbe dal riconoscimento di un’azione diretta verso il fornitore.
Inoltre, l’utilizzatore può chiedere al fornitore il risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. , legati al suo inadempimento e comprensivi della restituzione dei canoni già pagati alla società di leasing.


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Simona Peluso

Dottoressa in Giurisprudenza e Specializzata in Professioni Legali presso Università degli Studi di Napoli Federico II; Frequenta Corsi Giuridici di Formazione Superiore.

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