Contratto: l’illeggibilità della firma non rende invalido il contratto

Contratto: l’illeggibilità della firma non rende invalido il contratto

a cura di Claudia Tufano

Cass. Civ., sez. II, 19 novembre 2015, n. 23669

Nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppure illeggibile, quando la scrittura sia prodotta in giudizio ad opera della persona indicata nel corpo della scrittura.

Il fatto

Attrice e convenuta avevano stipulato un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile nel quale, la prima era stata immessa nel possesso, ancor prima di aver stipulato con la promittente venditrice il contratto definitivo di compravendita. A seguito di mancata risposta a numerose sollecitazioni al fine di addivenire alla stipula del contratto definitivo, la promissaria acquirente conveniva in giudizio la promittente venditrice, per ottenere sentenza di cui all’art. 2932 c.c. al fine di tenere luogo al contratto definitivo non concluso. La convenuta soccombeva nel primi due gradi di giudizio, proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, eccependo, in primis, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice stante la non riferibilità della sottoscrizione del documento indicato quale contratto preliminare alla persona dell’attrice, quale promissaria acquirente.

La decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1350 c.c., e dell’articolo 2702 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’affermare che «la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell’atto ove l’autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell’atto medesimo e la mancanza di leggibilità non impedisca di riferire la sottoscrizione a quel soggetto, perché ai sensi dell’articolo 2702 c.c., la sottoscrizione sarebbe un requisito essenziale per fare acquistare al documento l’efficacia probatoria»; l’attrice indicava, inoltre, che con lettera raccomandata, aveva revocato il proprio consenso alla stipulazione del contratto definitivo. I giudici della Cassazione, tuttavia, rigettavano tale gravame sulla base del fatto che «la produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l’aveva sottoscritta, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, e perfeziona il contratto in essa contenuto ( sotto il profilo sostanziale e probatorio) purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti» . Gli Ermellini ritenevano, inoltre che, i giudici di secondo grado avevano correttamente ritenuto che la produzione del contratto in giudizio, da parte del promissario acquirente, ed il riconoscimento della propria sottoscrizione da parte della promittente venditrice, conferivano al documento piena efficacia probatoria, la quale non poteva essere illogicamente messa in dubbio. Inammissibile appariva, secondo i giudici di Cassazione, il richiamo alla raccomandata con la quale la ricorrente sosteneva di aver comunicato la revoca del proprio consenso alla stipulazione del contratto definitivo poiché, «qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito».

Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente lamentava la decisione di inammissibilità, da parte della Corte d’Appello, della querela di falso che la ricorrente avrebbe presentato al fine di contestare l’autenticità della sottoscrizione al contratto preliminare da parte delle persona che l’aveva citata in giudizio. Tuttavia, neanche tale motivo accoglievano gli Ermellini. A parere dei giudici la querela di falso può riguardare sia il falso materiale (che investe il profilo estrinseco del documento, ovvero la sua genuinità, manifestandosi nelle forme dell’alterazione e della contraffazione) sia il falso ideologico (che investe la verità del contenuto del documento). Nel caso di specie, non poteva essere rilevata alcun tipo di falsità perché ciò che la ricorrente lamentava era la genuinità della sottoscrizione altrui, e cioè che i segni grafici che componevano la sottoscrizione della controparte non fossero, in realtà, imputabili alla persona indicata nel corpo della scrittura privata rispondente alla persona costituita in giudizio.

In definitiva, concludevano i giudici, «nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte seppure non leggibile e, comunque, nel caso di specie, la produzione della scrittura di cui si dice nel giudizio da parte della persona indicata nel corpo della scrittura e la cui sottoscrizione era illeggibile, aveva perfezionato, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto», per tali motivi il ricorso veniva rigettato.

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Claudia Tufano

Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.

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