Coronavirus: la giustizia ai tempi dell’emergenza sanitaria

Coronavirus: la giustizia ai tempi dell’emergenza sanitaria

Sommario: 1. Introduzione – 2. Disposizioni in materia di giustizia civile – 3. Disposizioni in materia di giustizia penale – 4. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

1. Introduzione

La presente trattazione ha l’obiettivo, senza alcuna pretesa di esaustività, di individuare le modalità di svolgimento delle udienze con collegamento da remoto.

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Legislatore ha disposto la sospensione delle attività giudiziarie, ad eccezione di quelle urgenti, e dei relativi termini processuali, dapprima, sino al 30 aprile 2020 e, poi, sino all’11 maggio 2020; in secondo luogo, con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28[1], ha stabilito la riduzione dell’attività giudiziaria sino al 31 luglio 2020 (art. 3, I comma, lett. i)).

Si sono distinti due periodi: il primo (dal 16 aprile 2020 all’11 maggio 2020), in cui si è svolta soltanto l’attività giudiziaria d’urgenza; il secondo (dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020), in cui la trattazione delle udienze avviene in misura ridotta.

Per contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria in atto, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie approvate dal Ministero della Salute, il Legislatore è intervenuto con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18[2], al fine di regolare l’amministrazione della giustizia.

In particolare, l’art. 83, VI comma, dell’anzidetto decreto[3] prevede che “i capi degli uffici giudiziari […] adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute […] al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”. Al fine di soddisfare tali finalità, i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure idonee a garantire sia il contraddittorio, sia la partecipazione delle parti e degli ausiliari del giudice (ex art. 83, VII comma, lett. f) e h), d.l. n. 18/2020).

A riguardo, in forza dell’art. 83, VII comma, d.l. n. 18/2020, i capi degli uffici giudiziari possono adottare linee guida vincolanti per la fissazione e per la trattazione delle udienze (lett. d) e consentire “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali, pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche” (lett. e).

2. Disposizioni in materia di giustizia civile

Invito e convocazione delle parti all’udienza con collegamento da remoto

Ai sensi dell’art. 83, VII comma, lett. f), d.l. n. 18/2020, “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”.

In altri termini, prima della celebrazione dell’udienza, il giudice emette un provvedimento che la cancelleria dovrà comunicare, almeno sette giorni prima, ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, qualora sia prevista la sua partecipazione; la comunicazione dovrà indicare il giorno, l’ora e le modalità di collegamento tramite link, inserito nel provvedimento stesso.

Qualora il resistente non compaia all’udienza telematica, il Presidente del Tribunale, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà ex art. 707, III comma, c.p.c.[4]. Se la parte resistente costituita non è presente all’udienza telematica, allora il Presidente del Tribunale ne fisserà un’ulteriore, dandone atto a verbale ed indicando la data della nuova udienza.

Svolgimento delle udienze con collegamento da remoto

Nel prosieguo, l’art. 83, VII comma, lett. f), d.l. n. 18/2020 indica le modalità di svolgimento delle udienze con collegamento da remoto, stabilendo che “All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Il comma VII, lett. h), della suesposta disposizione ammette la celebrazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio ed il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze, le conclusioni e la successiva adozione, fuori udienza, del provvedimento del giudice.

Nel verbale d’udienza, il magistrato prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori e delle parti presenti, nonché della presenza, nel luogo in cui si svolge il collegamento, di eventuali altri soggetti legittimati alla partecipazione (quali: magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori e praticanti avvocati). Inoltre, prenderà atto della dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto né da parte dei difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per l’intera durata dell’udienza la funzione video. Il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;

Ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza sarà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente, il cancelliere, utilizzando la “consolle d’udienza” potrà curare anche la verbalizzazione.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino, il giudice deve interrompere l’udienza e rinviarla, dandone comunicazione alle parti.

Al termine dell’udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato all’udienza nel rispetto del principio del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell’udienza, mediante l’applicativo, è avvenuto regolarmente.

3. Disposizioni in materia di giustizia penale

In materia di giustizia penale, non è previsto il processo telematico, a causa di evidenti difficoltà che investono profili normativo-costituzionali, di carattere organizzativo e relative alla sicurezza ed alla segretezza dei dati. Le disposizioni sul processo penale con collegamento da remoto devono garantire il rispetto dei principi delle convenzioni internazionali, dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto contraddittorio e devono essere limitate al solo periodo di emergenza, anche al fine di evitare eventuali illegittimità.

In questo senso, l’Unione delle Camere Penali Italiane, esprimendo una ferma opposizione al processo penale telematico, ha sostenuto che “la fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra i soggetti del processo mina le fondamenta, i principi costituzionali di garanzia e viola, per le modalità previste, le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica”. Un ulteriore limite al processo penale da remoto è stato espresso dal Garante della privacy, che ha chiarimenti al fine di fornire “ogni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale”. Sul punto, infine, è intervenuto il suindicato d.l. n. 28/2020, che ha modificato la disciplina del processo penale da remoto, escludendo la possibilità di celebrare con tali modalità, salvo diverso accordo tra le parti, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Ciò perché i principi costituzionali del giusto processo e delle garanzie difensive non possono essere compressi da norme adottate solo durante un periodo emergenziale.

4. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28/2020, a decorrere dal 30 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020, potrà essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine previsto per presentare le memorie di replica, ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza, mediante collegamento da remoto con modalità atte a garantire il contraddittorio e la partecipazione dei difensori all’udienza. L’istanza è accolta dal Presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti, mentre, negli altri casi, il Presidente valuterà l’istanza sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto.

Se il Presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione con modalità da remoto, la dovrà disporre con decreto; in tal caso, la segreteria dovrà comunicare, almeno un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

A verbale si dà atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e la libera volontà delle parti; il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati ed il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti.

In alternativa alla discussione, si possono depositare note di udienza fino alle ore 9.00 del giorno dell’udienza o la richiesta di passaggio in decisione; il difensore che deposita tali note o la richiesta è considerato presente, ad ogni effetto, in udienza.

 

 

 


[1] Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.
[2] Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura  Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
[3] Art. 83 d.l. n. 18/2020, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.
[4] Art. 707, III comma, c.p.c. (“Comparizione personale delle parti”): “Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata”.

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Sara Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di Roma, "RomaTre", Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale, con tesi di laurea in diritto penale, "Le situazioni preclusive dei benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.)". - Praticante Avvocato Abilitata al patrocinio.

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