Cosa è e come si utilizza la DPIA

Cosa è e come si utilizza la DPIA

La valutazione di impatto rappresenta una delle principali novità del G.D.P.R. e uno dei principali esempi di responsabilizzazione (anche detta Accountability) per i Titolari del trattamento per valutare il rischio connesso ai trattamenti di dati personali. La guida fornisce chiarimenti in merito a cosa è una valutazione di impatto, quando debba essere condotta – anche alla luce del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 ottobre 2018 – e da chi, quali strumenti possano eventualmente essere utilizzati e in quali caso occorra consultare preventivamente l’autorità di controllo.

Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (i casi possono essere molti e molto diversi tra loro – si veda più oltre – ma comprendono il monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero di interessati di cui sono magari trattati dati particolari o giudiziari, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il Titolare del trattamento deve svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l’autorità di controllo se le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l’impatto del trattamento non sono ritenute sufficienti, perché possono residuare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

Chi è tenuto a fare la valutazione d’impatto?

Il Titolare del trattamento, che potrà avvalersi della collaborazione di vari soggetti all’interno della sua organizzazione, in base alle aree maggiormente coinvolte e alle caratteristiche del trattamento, o all’esterno. Nel caso in cui vi sia un Responsabile della protezione dei dati (DPO) il Titolare del trattamento deve consultarsi con il DPO, il quale su richiesta, fornisce supporto nella valutazione e deve vigilare sulla conduzione della valutazione. Si badi però che non è compito del DPO condurre la valutazione, ma solo fornire consulenza.

In particolare, il Titolare è tenuto a confrontarsi con il DPO almeno sui seguenti punti: necessità della valutazione d’impatto; metodologia; individuazione del soggetto incaricato alla valutazione (se interno o esterno); misure tecniche e organizzative per ridurre i rischi del trattamento; valutazione sulla modalità di conduzione della DPIA.

In alcuni casi, la valutazione potrà essere svolta da terzi, ad esempio i produttori di prodotti di tecnologia (per valutare l’impatto del proprio prodotto e rendere disponibile tale valutazione alla propria clientela quando l’uso del prodotto sia suscettibile di un utilizzo piuttosto uniforme). Tuttavia, si tratterà solo di una facilitazione offerta ai Titolari del trattamento, i quali restano comunque tenuti a svolgere la propria valutazione d’impatto in relazione allo specifico utilizzo che sarà di quel prodotto; nel condurre tale analisi i Titolari del trattamento potranno però avvalersi delle informazioni fornite da una valutazione analoga preparata dal fornitore del prodotto.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Alessandro Pagliuca

Latest posts by Alessandro Pagliuca (see all)

Articoli inerenti

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

La riforma Cartabia: le principali novità del nuovo processo civile dal tribunale al procedimento semplificato di cognizione (ex 702 bis c.p.c.)

I tempi dell’entrata in vigore Dal 1° gennaio 2023, l’udienza cartolare può essere disposta sempre dal Magistrato, ad esclusione di quella che...