Covid-19: autodichiarazione e reati configurabili in caso di false dichiarazioni

Covid-19: autodichiarazione e reati configurabili in caso di false dichiarazioni

Sommario: 1. Premessa – 2. L’autodichiarazione – 3. Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 495 c.p.: “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” – 4. Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p.: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” – 5. Le prime pronunce giurisprudenziali

 

1. Premessa

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19, il Governo italiano ha fatto ricorso, da un lato, alla decretazione d’urgenza, adottando in particolare decreti legge (fonte primaria), dall’altro, alla normazione secondaria, mediante l’adozione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (i mai così noti DPCM).

Mediante tali atti normativi sono state predisposte e regolamentate diverse misure di contenimento, al fine di meglio gestire l’emergenza sanitaria ed arginare le possibilità di circolazione e trasmissione del virus.

Tuttavia, seppure tali misure siano necessarie per la tutela della salute pubblica, inevitabilmente vanno ad incidere su libertà costituzionalmente rilevanti degli individui, quali: la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.), la libertà di esercitare attività economiche (art. 41 Cost.).

Tra le libertà maggiormente sacrificate rientra certamente il diritto di spostamento, il quale risulta diversamente inibito a seconda del periodo e dell’area di rischio in cui rientrano le varie Regioni, seppure siano previste sempre deroghe per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Al fine di monitorare il rispetto da parte dei cittadini del divieto di spostamento, se non in presenza delle esigenze appena richiamate, il Governo ha iniziato ad utilizzare uno strumento ormai noto e spesso aggiornato nel corso dell’emergenza: l’autodichiarazione.

Orbene, come prevedibile, sono sorti numerosi dubbi in merito alla corretta qualificazione giuridica di tale “autodichiarazione” ed alle conseguenze che potrebbero derivare in capo al
soggetto che dovesse rendere false dichiarazioni all’organo accertatore in fase di controllo sulla pubblica via.

In particolare, la questione attiene alla configurabilità o meno dei reati in materia di falso.

Scopo del presente lavoro è proprio quello di analizzare tali problematiche e fornire spunti di riflessione, senza pretese di certezza ed esaustività.

 

 

2. L’autodichiarazione

Come anticipato, l’autodichiarazione è divenuta ormai uno strumento indispensabile per muoversi sul territorio nazionale, seppure solo mediante spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio.

Mediante tale dichiarazione – il cui modello è scaricabile direttamente dal sito web del Ministero dell’Interno – un soggetto, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, attesta che la sua presenza in strada ed il mancato rispetto delle disposizioni che limitano la libertà di movimento sono giustificate da esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute.

In particolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun soggetto è chiamato a dichiarare: le proprie generalità; di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.); di non essere sottoposto alla misura della quarantena; di non essere risultato positivo al Covid-19; di essersi spostato dal luogo A con destinazione B; che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti normative; di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate; di essere a conoscenza delle limitazioni ulteriori adottate dal Presidente della Regione di appartenenza o dal Sindaco; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

L’utilizzo di tale strumento – in una logica di responsabilizzazione dei singoli – dovrebbe agevolare la procedura di controllo e, al contempo, semplificare l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento, il quale naturalmente incombe sul soggetto interessato[1], salve le verifiche ex post circa la veridicità delle dichiarazioni rese ed attestate nell’autodichiarazione.

Di conseguenza, eventuali false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in sede di controllo, potrebbero astrattamente comportare non solo l’integrazione del reato di cui l’art. 495 c.p., ma anche del reato di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p.

Sul punto, però, sono stati sollevati dubbi e perplessità che meritano di essere vagliati.

 

 


[1] Così come previsto nella Direttiva del Ministero dell’Interno prot. n. 14606 dell’8 marzo 2020 diretta ai Prefetti.

 

3. Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 495 c.p.: “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”

In primo luogo, pare opportuno soffermarsi ad affrontare le problematiche emerse circa la configurabilità del reato di cui all’art. 495 c.p., il quale punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni (salvo aggravanti), chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.

La ratio legis pare individuabile nella necessità di tutelare la fede pubblica contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali.

I concetti di “identità” e “stato” sono concetti il cui significato è facilmente intuibile. Per “identità” si intendono il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita; mentre, lo “stato” fa normalmente riferimento alla cittadinanza, alla condizione di celibe/nubile o coniugato, alla parentela ecc.

Al contrario, più sfumato appare il concetto di “altre qualità personali”. Tuttavia, a delineare tale concetto è prontamente venuta in soccorso la giurisprudenza, la quale in più occasioni ha affermato che: “nella nozione di qualità personali, a cui fa rifermento l’art. 495 c.p., comma 1, rientrano gli attributi e i modi di essere che servono a integrare l’individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali quelle concernenti l’identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono a identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili[1].

Orbene, alla luce di quanto finora esposto, in riferimento alla questione di interesse in questa sede, può affermarsi che, nel caso in cui un soggetto, fermato per un controllo, dichiari o attesti il falso al pubblico ufficiale mediante l’autodichiarazione, potrebbe rischiare una denuncia per violazione dell’art. 495 c.p.

Tale risposta affermativa deve essere meglio precisata.

Non vi sono dubbi sul fatto che le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dal soggetto sorpreso sulla pubblica via siano destinate ad essere riprodotte negli atti formati dai pubblici ufficiali che procedono al controllo, per cui potrebbe effettivamente configurarsi il reato di cui all’art. 495 c.p.[2], ma va precisato che ciò è possibile solo se l’oggetto della falsa dichiarazione riguardi gli elementi sopra citati.

In altri termini, il reato in parola sussisterà certamente nel caso in cui il soggetto dichiari una falsa identità o un falso stato, ad esempio, fornendo false generalità oppure attestando falsamente di essere cittadino italiano.

Problemi delicati, invece, si pongo nel caso in cui le false attestazioni riguardino le ragioni giustificative dello spostamento.

In tal caso, invero, viene automatico domandarsi se le esigenze lavorative, le situazioni di necessità e/o urgenza ed i motivi di salute possano farsi rientrare nei concetti di “identità”, “stato” o “altre qualità personali”.

In base all’analisi poc’anzi effettuata, non pare che all’interno di tali concetti possano farsi rientrare tutte le motivazioni che l’interessato può addurre per giustificare la sua mancata permanenza in casa.

Dunque, nel caso in cui ad essere falsa sia la motivazione sulla propria presenza in strada, non potrà applicarsi l’art. 495 c.p., nonostante tale norma sia richiamata in maniera all’apparenza onnicomprensiva nel modulo di autodichiarazione reperibile sul sito ministeriale[3].

Pertanto, sarà necessario svolgere un’accurata verifica, caso per caso, circa la possibilità di qualificare l’oggetto delle dichiarazioni in termini di qualità personali rilevanti ai sensi dell’art. 495 c.p.[4].

Infatti, il reato in commento potrà configurarsi anche nel caso in cui le dichiarazioni circa le ragioni dello spostamento abbiano comportato, seppure in forma implicita, una dichiarazione circa una qualità personale rilevante ex art. 495 c.p.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui il soggetto dichiari di aver lasciato la propria abitazione per esigenze lavorative legate allo svolgimento di una professione che, in realtà, non svolge.

Ebbene, in questo caso la falsità non attiene alle ragioni dello spostamento, ma al suo presupposto, ossia lo svolgimento di una professione, dunque, attiene ad una qualità personale, per cui il reato in commento risulta certamente configurabile.

 

 


[1] Cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. V, 05.03.2019, n. 19695; Cass. Pen., Sez. V, 04.03.2016, n. 9195.
[2]Al contrario, non risulterebbe configurabile il reato di cui all’art. 496 c.p., poiché quest’ultimo si configura nel caso in cui le false dichiarazioni, sempre rese a pubblico ufficiale, non hanno alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 19.11.1997, n. 11808; Corte d’Appello Reggio Calabria, 04.12.2007, n. 1389).
[3] F. Lombardi, “Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3, pag. 3.
[4] M. Grimaldi, “Covid-19: la tutela penale dal contagio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4, pag. 26.

 

4. Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p.: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

A questo punto è necessario affrontare la questione – maggiormente complessa – dell’applicabilità dell’art. 483 c.p. alle false dichiarazioni rese da un soggetto al pubblico ufficiale per giustificare il proprio spostamento da un luogo all’altro.

Come noto, l’art. 483 c.p. punisce, con la pena della reclusione fino a due anni, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Si tratta di un reato di pura condotta che si perfeziona a prescindere dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto e richiede, quale elemento soggettivo, la presenza del dolo generico, vale a dire la coscienza e la volontà di compiere il fatto nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

Il delitto in parola si configura, però, quando vi è una norma giuridica che obbliga il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale.

Sul punto, invero, la giurisprudenza – a seguito dell’indirizzo nomofilattico fornito dalle SS.UU. nel 1999[1] – è solita affermare che: “…il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero…[2].

Sempre in via giurisprudenziale, con indirizzo ormai consolidato, è stato altresì chiarito che il reato di cui all’art. 483 c.p. è escluso quando l’atto non provi la verità dei fatti, attuali ed obiettivi, bensì includa manifestazioni di volontà, intendimenti o propositi futuri[3].

Secondo una parte della dottrina l’art. 483 c.p. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma[4] – eventualmente anche di carattere extra-penale – che conferisca attitudine probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all’obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità. Tuttavia, non è necessario che tale obbligo sia esplicito, in quanto può trovare anche un aggancio “implicito” in una norma di legge[5].

Orbene, all’esito di questa breve analisi del dato testuale dell’art. 483 c.p. e delle coordinate ermeneutiche che si sono sviluppate in riferimento allo stesso, occorre domandarsi se la falsa dichiarazione resa in sede di autodichiarazione – da chi viene controllato in strada in questo periodo di confinamento per l’emergenza epidemiologica in atto – possa integrare il reato previsto e punito dall’art. 483 c.p.

Sul punto gli interpreti appaiono divisi. I dubbi maggiori sorgono in quanto non tutti sono d’accordo nel qualificare l’autocertificazione in termini di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Secondo alcuni autori, infatti, l’attestazione della motivazione per cui il soggetto si trovi a derogare all’obbligo di permanenza in casa non può rientrare nella previsione di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000.

Tale norma consente di comprovare con dichiarazioni – sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni – stati, qualità personali e fatti tassativamente indicati, i quali sarebbero, in assenza di autocertificazione, rinvenibili in pubblici registri o comunque sarebbero già di dominio della pubblica amministrazione.

Al contrario, tali autori ritengono che l’attestazione possa rientrare sotto l’egida dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, il quale ammette di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva che abbia ad oggetto, tra gli altri, “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”; oltre che “nei rapporti con la pubblica amministrazione tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

L’art. 47 conferisce, dunque, il potere di “comprovare” i fatti di cui si è a conoscenza con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; così facendo l’ordinamento attribuisce efficacia probatoria alla dichiarazione.

L’art. 76 poi, per parte sua, assume la generale funzione di obbligare al vero nell’elaborazione dell’autodichiarazione, stabilendo che “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, in questo modo richiamando il precetto di cui all’art. 483 c.p.[6].

Ergo, in base a tale impostazione, si rinvengono tutti i requisiti strutturali dell’art. 483 c.p.: obbligo di verità, efficacia probatoria dell’atto, equivalenza tra autodichiarazione e dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, per cui lo stesso risulta astrattamente configurabile.

Tuttavia, vi sono interpreti che giungono a conclusioni diametralmente opposte.

Vi è chi sostiene, innanzitutto, che l’utilizzo dell’autocertificazione per attestare le ragioni dello spostamento non è previsto da alcuna norma di legge, né da alcun atto amministrativo generale, ma si fonda solo su un atto interno dell’Amministrazione, vale a dire la Direttiva prot. n. 14606 dell’8 marzo 2020, che il Ministero dell’Interno ha inoltrato ai Prefetti, la quale non è idonea a produrre effetti esterni nei confronti dei privati.

Inoltre, secondo tale impostazione, l’autocertificazione in parola non può farsi rientrare nelle categorie generali di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

In particolare, le dichiarazioni circa le ragioni dello spostamento certamente non integrano la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 d.p.r. n. 445/2000, poiché, ai sensi di tale disposizione, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, stati, qualità personali e fatti contenuti in registri pubblici, quali, ad esempio, la data e il luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza ecc.

Si tratta di uno strumento di semplificazione amministrativa, funzionale all’alleggerimento delle incombenze burocratiche, consistente in una dichiarazione che sostituisce le normali certificazioni.

Pertanto, non può ritenersi che la dichiarazione resa in ordine alle ragioni dello spostamento sia qualificabile ai sensi del citato art. 46, in quanto in tal caso non vi è alcunché da certificare in sede di controllo, essendo l’interessato tenuto solo a riferire le ragioni della sua presenza sulla pubblica via.

Lo stesso può dirsi in riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, non essendovi alcun atto di notorietà con riferimento alle ragioni dell’uscita dalla propria abitazione.

Per tali motivi, i fautori di tale impostazione ritengono che la dichiarazione resa agli agenti di pubblica sicurezza, in ordine alle ragioni dell’allontanamento, non possa essere qualificata in termini di autocertificazione rilevante ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

Da ciò consegue che non vi sarà alcuna possibilità di ritenere integrato il reato di cui agli artt. 76 e 483 c.p. Le dichiarazioni raccolte nel modulo di autocertificazione assumono un mero valore di verbalizzazione scritta delle dichiarazioni rese dal privato al pubblico ufficiale circa le ragioni dello spostamento[7].

In virtù di quanto finora esposto, innanzi a dichiarazioni mendaci rilasciate dal privato in sede di autodichiarazione in questa fase di emergenza, la configurabilità o meno del reato di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p. dipenderà, ogni volta, dalla sensibilità dell’interprete e dall’orientamento che riterrà più opportuno seguire.

In attesa di una sedimentazione giurisprudenziale che faccia sorgere un orientamento consolidato sul punto, pare opportuno evidenziare, in ultimo, come anche chi ritiene configurabile il reato de quo nei casi in esame, richieda comunque un’attenta valutazione dei singoli casi concreti.

Infatti, non tutte le falsità nell’autodichiarazione appaino idonee ad integrare, sic et simpliciter, il reato di cui all’art. 483 c.p.

Il reato in parola sarà certamente configurabile innanzi ad una falsa attestazione di un fatto già compiuto; al contrario, non sarà configurabile nei casi in cui nell’autodichiarazione il soggetto riporti l’intenzione di compiere un fatto non ancora realizzato nella sua completezza.

La dichiarazione, in questi ultimi casi, ha per oggetto una mera intenzione e, conseguentemente, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali esposti in precedenza, non può ritenersi configurata la fattispecie delittuosa in esame[8].

 

 


[1] Cass. Pen., Sez. Un., 15.12.1999, n. 28.
[2] Così Cass. Pen., Sez. V, 05.02.2018, n. 5365; v. anche Cass. Pen., Sez. VI, 28.02.2013, n. 23587.
[3] Sul punto, Cass. pen., Sez. III, 12.10.1982, n. 10; Cass. pen., Sez. V, 3.12.1982, n. 2829.
[4] Pertanto, potrebbe anche parlarsi di norma penale in bianco.
[5] F. Martin, “I DPCM tra vecchie e nuove problematiche: la caduta della foglia di fico?”, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3, pag. 4.
[6] Così F. Martin, opera cit., pagg. 4-5 e F. Lombardi, opera cit., pagg. 6.
[7] M. Grimaldi, opera cit., pagg. 24-25.
[8] F. Lombardi, opera cit., pagg. 7-8.

 

5. Le prime pronunce giurisprudenziali

Negli ultimi mesi si sono registrate le prime pronunce di merito circa di reati di falso commessi mediante l’autodichiarazione in esame.

Pare opportuno analizzare alcune di queste pronunce, al fine di comprendere quale orientamento interpretativo si sta facendo spazio all’interno della giurisprudenza.

Una prima pronuncia interessante da analizzare arriva dal Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Il Pubblico Ministero chiedeva l’emissione del decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/20 in relazione all’art. 483 c.p., in quanto quest’ultimo, durante il primo periodo di lockdown (nel marzo 2020), fermato dai Carabinieri aveva predisposto l’autodichiarazione adducendo, quale ragione giustificativa dello spostamento, di occuparsi di assistenza caldaie e di doversi recare ad effettuare la riparazione di una caldaia. Le indagini successive avevano appurato che il dichiarante, al momento del controllo, aveva già effettuato l’intervento e che la direzione del suo autocarro era opposta a quella necessaria per raggiungere il luogo del dichiarato intervento alla caldaia.

Tuttavia, il Gip ha assolto l’imputato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ritenendo l’insussistenza del fatto.

In particolare, queste le motivazioni della decisione: “Nessun dubbio può porsi, quindi, circa il fatto che l’intenzione dichiarata dal (omissis…) nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria. Va, tuttavia, escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di cui all’imputazione. L’art. 483 c.p., infatti, incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità“. Il riferimento ai “fatti” quale oggetto della dichiarazione del fatto si ripropone (i) all’art. 46 D.P.R. 445/2000 il quale consente di comprovare con una semplice dichiarazione del privato “in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti”; (ii) al comma 1 dell’art. 47, il quale consente al privato di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva che abbia ad oggetto “fatti che siano a conoscenza dell’interessato” (comma 1); nel comma 2 della disposizione richiamata che si riferisce, quale contenuto alternativo della dichiarazione del privato, agli “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”; infine, al terzo comma del citato art. 47, il quale prevede che “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Orbene, è pacifico in giurisprudenza che siano estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi. In questo senso depongono, del resto, (i) il dato testuale, giacché la nozione di “fatto” non può che essere riferita a qualcosa che già è accaduto ed è perciò, già in quel preciso istante, suscettibile di un accertamento, a differenza della intenzione, la cui corrispondenza con la realtà è verificabile solo ex post; (ii) il profilo teleologico, giacché la norma è finalizzata ad incriminare la dichiarazione falsa del privato al p.u. in relazione alla sua attitudine probatoria, attitudine che evidentemente non può essere riferita ad un evento non ancora accaduto; (iii) in un’ottica sistematica, la stessa normativa in tema di autocertificazioni, all’interno della quale i “fatti” sono indicati, quale oggetto di possibile dichiarazione probante del privato, insieme agli stati e alle qualità personali, vale a dire a caratteristiche del soggetto già presenti al momento della dichiarazione. Ne discende che mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” […] Neppure potrebbe ritenersi integrato l’art. 495 c.p., risultando l’attestazione compiuta dal (omissis…) estranea al novero delle dichiarazioni espressamente indicate dalla norma, vale a dire l’identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona[1].

Dunque, la pronuncia in commento giunge a ritenere non configurato il reato di cui al capo d’imputazione nei confronti dell’imputato, applicando i principi, sopra richiamati, espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al reato di cui all’art. 483 c.p.

Ad una sentenza di proscioglimento perviene anche il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia[2], ma con una motivazione più ampia e complessa, la quale affronta la questione della configurabilità dei reati di falso in autocertificazione da un punto di vista diverso.

In questo caso, gli imputati erano stati fermati dalle Forze dell’Ordine ed avevano compilato
un’autocertificazione, attestando falsamente, uno di essere andato a sottoporsi ad esami clinici e l’altro di averlo accompagnato. Dai controlli successivi, le dichiarazioni erano risultate non veritiere, pertanto, il Pubblico Ministero aveva chiesto l’emissione del decreto penale di condanna, ravvisando la violazione dell’art. 483 c.p.

Il Gip, nella sentenza in commento, preliminarmente, evidenzia come non possa ritenersi configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico per effetto della trasgressione di un DPCM, poiché “deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020”.

Il giudice chiarisce che l’illegittimità di tale DPCM deriva dal fatto che con lo stesso sia stato previsto un obbligo di permanenza domiciliare che, per giurisprudenza consolidata anche della Corte costituzionale, rappresenta una limitazione della libertà personale, la quale può essere disposta unicamente dal Giudice penale, per alcuni reati ed all’esito di un giudizio, in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa.

Invero, l’art. 13 Cost. afferma che la libertà personale può essere limitata solamente per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Pertanto, nella motivazione della sentenza testualmente si legge: “…primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost. Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale)…”.

Inoltre, secondo il giudicante non si può neppure condividere l’idea dei sostenitori della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare disposto da tale DPCM, in quanto lo stesso prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, osserva il Gip, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma non può mai comportare un obbligo di permanenza domiciliare.

In particolare, il giudicante fa la seguente osservazione: “In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale”.

Pertanto, per il Gip di Reggio Emilia, il DPCM è illegittimo perché contrastante con il disposto dell’art. 13 Cost. e, di conseguenza, la redazione dell’autocertificazione rappresenta una: “costrizione incompatibile con lo stato di diritto del nostro paese”.

Conseguentemente, la falsità contenuta nell’autodichiarazione non ha i connotati dell’antigiuridicità e non deve essere punita con sanzione penale, configurandosi nel caso in esame un falso inutile che incide su un documento irrilevante.

Come prevedibile, la giurisprudenza – per il momento solo di merito – viene chiamata ad occuparsi di questioni che potrebbero apparire inedite, in quanto legate all’emergenza sanitaria, ma che in realtà toccano aspetti delicati e basilari dello Stato di diritto moderno, quali: la gerarchia delle fonti ed il rapporto tra provvedimenti governativi, entrambi da osservare sempre sotto la lente dei principi costituzionalmente garantiti.

Al momento, dalla breve analisi proposta è emerso come i singoli uffici giudiziari si siano orientanti nel verso di ritenere non configurabili i c.d. reati di falso nelle autodichiarazioni che concernano le mere intenzioni, come nel caso del Tribunale di Milano, oppure come nel caso del Tribunale di Reggio Emilia di ritenere le disposizioni contenute nei DPCM illegittime, in quanto in contrasto con i principi costituzionali, ma non si possono escludere nuove letture ed orientamenti diversi.


[1] Tribunale Milano, 16.11.2020, (ud. 16.11.2020, dep. 16.11.2020).
[2] Tribunale Reggio Emilia, 27.01.2021, (ud. 27.01.2021, dep. 27.01.2021), n. 54.

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