Covid-19 ed autocertificazioni: pregnanza dell’art. 650 c.p. e configurabilità dei reati ex artt. 495 e 496 c.p.

Covid-19 ed autocertificazioni: pregnanza dell’art. 650 c.p. e configurabilità dei reati ex artt. 495 e 496 c.p.

È ormai già qualche giorno che il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il nuovo DPCM, emanato in data 13.03.2020, va a statuire nuove disposizioni che vanno a completare, per il momento solo parzialmente, il già stringente quadro normativo redatto ad hoc per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

In particolare, vengono “sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato n.1” al decreto tra cui farmacie, parafarmacie ecc. Sono, altresì, “sospese le attività dei servizi di ristorazione” (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e quelle “inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti diverse da quelle individuate nell’allegato n.2” al decreto come lavanderie e servizi di pompe funebri.

Inoltre, è fortemente necessario evitare di uscire se non per comprovate esigenze lavorative, di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità. In questi casi, si deve comunque sempre essere in grado di provare tali ragioni, anche mediante la c.d. “autodichiarazione”, che può essere resa su moduli prestampati già da qualche giorno in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

Orbene, fermo restando che la situazione sanitaria nazionale impone buonsenso prima di qualsiasi disposizioni scritta, tuttavia anche l’ordinamento penale italiano configura fattispecie astratte applicabili in caso di violazione degli obblighi suesposti.

La prima si sostanzia nell’art. 650 c.p., il quale, rubricato “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad Euro 206, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene.

Fatta salva la clausola di riserva desumibile “ictu oculi”, l’oggetto specifico della tutela penale della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. è l’interesse concernente la “polizia di sicurezza” e l’inosservanza deve avere per oggetto uno specifico provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene. Per provvedimento dell’Autorità, poi, deve intendersi ogni atto con il quale l’Autorità stessa impone ad una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte.

Come detto, il provvedimento deve essere specifico cioè almeno una delle dette ragioni deve risultare esplicitamente dal provvedimento stesso e, quindi, esso deve anche contenere l’indicazione, sia pure sommaria, delle “ragioni” che lo hanno determinato e che consentano al destinatario una sufficiente comprensione della legalità, anche sostanziale, dell’ordine e delle conseguenze in caso di volontaria disobbedienza.

In altri termini, e come sancito anche dalla Corte di Cassazione, l’articolo in esame “contiene una norma penale in bianco che, con la sua forza sanzionatoria, è diretta a soddisfare l’interesse della pubblica Amministrazione ad ottenere dal privato cittadino una certa prestazione o comunque un certo comportamento” (Cass. N. 8529/96).

Dunque,come si è esplicitato, il mancato rispetto di provvedimenti dell’Autorità produce la sanzione ex art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Pertanto, nel quadro socio-sanitario attuale e conseguentemente ai provvedimenti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri è fortemente consigliato non muoversi se non per motivi lavorativi, di salute o per l’acquisto di beni di prima necessità.

In ogni caso, tali esigenze devono essere comprovate e attestate tramite autocertificazione da compilare in caso di controllo da parte delle forze di Polizia locale o statale. La rispondenza a verità di dette autocertificazioni sarà oggetto di controllo in una fase successiva all’emergenza epidemiologica.

Tuttavia, nel caso in cui si dichiarasse una circostanza falsa in astratto potrebbero essere configurabili i reati di cui agli artt. 495 e 496 c.p.,ma concretamente è necessario porre in essere una serie di riflessioni per addivenire ad un distinguo tra le due norme, sebbene questo non sia cristallizzato con forza dalla Giurisprudenza.

Le fattispecie previste dagli artt. 495 e 496 c.p. presentano una sostanziale differenza anche se, a livello sanzionatorio, sono pressoché equivalenti. Infatti, mentre l’art. 495 c.p., rubricato “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personale propria o di altri”, prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e mai inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello Stato Civile o se tale dichiarazione è resa all’Autorità giudiziaria o da imputato o da persona sottoposta ad indagini, l’art. 496 c.p., ha carattere residuale e prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

Il discrimen, per la configurabilità dell’una o dell’altra figura di reato si sostanzia nel rapporto e nella propedeuticità delle informazioni rilasciate alla formazione di un atto pubblico. Infatti, la differenza tra le ipotesi di reato ex artt. 495 e 496 c.p. Consiste che nel primo caso le dichiarazioni devo essere rese al pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 495 I c.) o destinate ad essere riprodotte in esso(art. 495, II c.), mentre nel secondo, le false dichiarazioni, sempre rese a pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di atto pubblico.

Orbene, a norma dell’art. 2699 c.c., l’atto pubblico “è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” e l’autocertificazione oggetto di analisi sembra difettare del requisito della pubblica fede e per la sua redazione non sono previste particolari formalità.

Pertanto, alla luce di tutto quanto detto, l’autocertificazione richiesta dalle forze di polizia nel territorio statale non sembra possa essere ricondotta nell’alveo degli atti pubblici con la conseguenza che si ritiene applicabile l’ipotesi delittuosa ex art. 496 c.p. piuttosto che quella prevista dall’art. 495 c.p.


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