Covid-19, lo Stato potrebbe obbligarci a vaccinarci?

Covid-19, lo Stato potrebbe obbligarci a vaccinarci?

Nell’attuale momento storico, l’epidemia di Covid-19 è l’evento più grave che la società si sia trovata ad affrontare dal dopoguerra ad oggi.

All’avvicinarsi della possibilità concreta della vaccinazione anti-Covid  in grado di attenuare e, progressivamente, eliminare gli effetti della malattia cresce il dibattito circa l’obbligatorietà di tale misura.

Da questa premessa sorge la legittima domanda:  lo Stato potrebbe obbligarci a vaccinarci?

La questione è molto delicata e pertanto occorre far partire la nostra analisi dal dettato Costituzionale.

L’art. 32 della Costituzione dispone che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

L’art. 32 della Costituzione tutela quindi il diritto alla salute, l’unico diritto che la Costituzione definisce “fondamentale” in quanto “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

La Giurisprudenza Costituzionale ha poi definito il diritto alla salute come un valore costituzionale primario “sia per la sua inerenza alla persona umana, sia per la sua valenza di diritto sociale, caratterizzante la forma di Stato sociale disegnata dalla Costituzione” e ne ha riconosciuto la scomponibilità nei due aspetti di diritto dell’individuo e di interesse della collettività.

Nel suo secondo comma l’art. 32 della Costituzione facendo riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori, tra i quali possiamo individuare la vaccinazione obbligatoria, sottopone gli stessi  a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Sulla annosa questione della legittimità della vaccinazione obbligatoria, si è espressa altresì la Corte  Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 307 del 1990, ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.

Ma vi è di più, la stessa Corte aggiunge che “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.

Per tali motivi, un trattamento sanitario obbligatorio, come può essere la vaccinazione obbligatoria,  non può essere considerato di per sé illegittimo purché, rispettando i requisiti di riserva di legge ed i limiti del rispetto della persona umana, esso miri non solo a migliorare o a preservare la stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.


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