Covid-19: novità cassa integrazione alla luce del Decreto Rilancio

Covid-19: novità cassa integrazione alla luce del Decreto Rilancio

 Il 19 maggio 2020, con il decreto n. 34, Decreto Rilancio, il Governo ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal decreto “Cura Italia” (DL 18/20 ) per contrastare la crisi economica che ha travolto la società in conseguenza della pandemia Covid-19.

Cigo, Cigs e Cid. Giova menzionare le principali caratteristiche dell’argomento di cui trattasi: la Cig (Cassa Integrazione Guadagni) è un sussidio erogato dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori in precarie condizioni a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’indennità è pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

 La Cig può essere: ordinaria (CIGO), adatta alle imprese in momenti di difficoltà temporanea non imputabili a lavoratori o datori di lavoro; straordinaria (CIGS), adatta a crisi più strutturate; in deroga (CID), strumento di politica passiva per quelle attività che non hanno i requisiti per accedere a Cigo e Cigs.

Le novità. La principale novità normativa è prevista dall’art. 68 del decreto riguardante la Cassa Integrazione ordinaria, e prevede: la possibilità per le aziende di richiedere, rispetto alle prime 9 settimane di integrazione salariale, un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020; un ulteriore periodo di ammortizzatore, pari a 4 settimane, utilizzabile tra il 1 settembre ed il 31 ottobre 2020. 

L’ampliamento degli ammortizzatori sociali si applica ai seguenti trattamenti speciali per COVID-19: Cassa integrazione ordinaria (CIGO); Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS); Imprese già in Cassa integrazione straordinaria entrate in CIGO per COVID-19; Imprese in Cassa integrazione in deroga.

È stato, inoltre, individuato un iter procedurale piuttosto snello che, nel rispetto della normativa, consente con un’unica domanda, di accedere al trattamento sia residuale che complessivo.

Risultano inaspriti i termini per l’invio delle istanze. Senonché, nell’ottica di un più graduale adeguamento ai più rigorosi termini di presentazione, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/20 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che sono iniziate all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

E’ inoltre prevista una penalizzazione, operante qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Riguardo l’assegno per il nucleo famigliare, è stato  riconosciuto ai  lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario previsto dal Fondo di integrazione salariale (FIS): il mancato riconoscimento aveva suscitato malcontento tra gli operatori durante la prima fase, essendo l’assegno generalmente riconosciuto ai sensi di legge solamente ai percettori di CIGO e CIGD.

Inoltre il Governo ha re-introdotto la procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali, da svolgersi entro i tre giorni dalla comunicazione preventiva di cassa integrazione all’INPS.

Il Decreto conferma la possibilità per le aziende in Cassa Integrazione straordinaria di usufruire della cassa integrazione ordinaria o dell’assegno ordinario per COVID-19, con la durata di 9 settimane, prorogabili di ulteriori 5 settimane ed, eventualmente di altre 4.

Tra le modifiche, di importante rilievo è quella riguardante la Cassa integrazione in deroga.

Si prevede infatti: la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane per i datori di lavoro che hanno già raggiunto il tetto massimo previsto; “corsia veloce” che prevede l’autorizzazione relativa direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività; pagamento diretto dell’INPS che ha 15 giorni di tempo per autorizzare le domande e anticipare subito il 40% delle ore autorizzate. Il restante 60%, o il recupero di somme eventualmente non dovute, quando riceverà tutta la documentazione con le ore di Cassa effettivamente usufruite; riconoscimento di altre 4 settimane per il periodo tra il 1° settembre ed il 31 ottobre, con autorizzazione rilasciata sempre dall’INPS.

E’ infatti, il caso di far notare che le Regioni vengono quasi “tagliate fuori”: lo dice il comma 1 dell’art. 71 del decreto legge “Rilancio”, il quale prevede che i datori di lavoro dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 settimane esclusivamente alle Regioni, ma successivamente, a decorrere dal 18 giugno, potranno chiedere le ulteriori settimane all’INPS, senza dover rispettare il passaggio obbligatorio presso le Regioni.

A fronte di tutto ciò, sembra si stia cercando di dare avvio, non senza difficoltà, ad un’opera di chiaro intento semplificatorio di un sistema “farraginoso”, con evidenti problematiche, che era già sotto le mire innovative del Governo. Il ministro stesso del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, non ha mancato di far notare che “Il nostro sistema ha reale necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali alla quale bisogna mettere subito mano”. Ebbene, la situazione pandemica innescata dal Covid-19, ha solamente reso ancora più necessarie ed urgenti le misure innovative, con l’ulteriore funzione di contrasto alla crisi economica, misure di cui, comunque,  si sarebbe dovuto discutere molto presto a Palazzo Chigi, ragionando in termini di logica di sveltimento e riduzione delle tempistiche, aspetti che potessero rendere il sistema molto meno macchinoso; quindi non solo efficace, ma sicuramente più efficiente.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti