Crisi occupazionale e solidarietà espansiva: nuove prospettive per il rilancio aziendale

Crisi occupazionale e solidarietà espansiva: nuove prospettive per il rilancio aziendale

Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185, contenente disposizioni integrative e correttive dei cinque decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), ha apportato innovazioni di rilievo in tema di contratti di solidarietà.

Una delle principali novità riguarda la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensiva in contratti di solidarietà espansiva, in modo da agevolare l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze.

In particolare, sono interessati dalla trasformazione i contratti di solidarietà causali di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo 148/2015, che siano stati stipulati precedentemente al 1°gennaio 2016 o che siano in corso da almeno dodici mesi. Si tratta di contratti collettivi aziendali che stabiliscono una diminuzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le loro rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria.

Con tale strumento, non può essere pattuita una riduzione superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Per il finanziamento della Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, è previsto il pagamento di un contributo ordinario da parte delle aziende che rientrano nel suo ambito di applicazione, nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali può trovare applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30% a carico del lavoratore.

A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria, è altresì previsto il pagamento di un contributo addizionale connesso all’effettivo utilizzo del trattamento. La struttura di detto contributo è progressiva e crescente, in funzione di un maggiore ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (art. 5, D.lgs. 148/2015).

In base al nuovo comma 3-bis dell’art. 41, Decreto Legislativo 148/2015, tali contratti di solidarietà difensiva possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

I contratti di solidarietà espansiva hanno lo scopo precipuo di incrementare gli organici prevedendo, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della corrispondente retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Anch’essi sono stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Dopo la trasformazione del contratto, i lavoratori coinvolti dalla riduzione oraria continueranno a percepire il trattamento di integrazione salariale originario, il quale però rimane a carico della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria solo nella misura del 50%. Al datore di lavoro spetta integrare tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria ma tale integrazione non è imponibile ai fini previdenziali, in quanto si applica il regime di contribuzione figurativa.

Il contributo addizionale dovuto per il finanziamento della Cassa ex art. 5, D.lgs. 148/2015, a carico dell’impresa o partito politico, è ridotto alla metà.

Per ciascun lavoratore assunto in forza dei contratti di solidarietà espansiva, è prevista, per ogni mensilità di retribuzione, la concessione in favore dei datori di lavoro di un contributo a carico della gestione Inps pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei 2 anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente al 10% e al 5%. In alternativa, se l’assunzione riguarda lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, il datore di lavoro potrà beneficiare di un’aliquota contributiva in misura ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Tali agevolazioni, si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza.

Quanto alla durata del trattamento integrativo, anche dopo la trasformazione del contratto, si continuano ad applicare gli articoli 4 e 22, comma 5, e quindi, in totale, l’integrazione salariare non può avere durata complessiva superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva, tenendo presente che ai fini del computo, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (quindi, se l’integrazione attiene ai soli contratti di solidarietà, la durata massima sarà 36 mesi).

È evidente lo slancio che il legislatore ha voluto dare ai contratti di solidarietà espansiva, in un’ottica di incentivazione dell’occupazione.
Sono numerose le modifiche rispetto al normale assetto dei contratti di solidarietà espansiva previsti dall’art. 41, ed in primis la previsione di un’integrazione salariale per i lavoratori interessati. È stata così abbattuta una delle maggiori cause di inutilizzo della solidarietà espansiva, e cioè la mancanza di un qualunque vantaggio per i lavoratori soggetti alla riduzione oraria.

Tuttavia, appare curiosa la scelta del legislatore di legare i rinnovati contratti di solidarietà espansiva alle sole imprese che, in quanto fruitrici dei trattamenti della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, stanno affrontando una crisi occupazionale.
La ratio è probabilmente quella di dare a tali imprese la possibilità di rinnovarsi tramite l’assunzione di personale maggiormente qualificato o con competenze più all’avanguardia, in grado di contribuire al rilancio della struttura aziendale.


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