Cyberbullismo: la nuova legge a tutela dei minori

Cyberbullismo: la nuova legge a tutela dei minori

Con l’approvazione da parte della Camera del testo sul cyberbullismo, entra per la prima volta nel nostro ordinamento una sua definizione puntuale e precisa.

Il bullismo informatico – o cyberbullismo – è una forma di maltrattamento (to bull in inglese significa: usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire) perpetrato su soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Messo in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di altro individuo percepito come più debole (vittima), vi è insita la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione, esercitando un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti (parole o immagini) immessi su social networkblogemailsms, ecc., quanto costituisca una rete virtuale di comunicazioni.

La legge de qua rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, si pone all’art. 1 comma 1 “l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti”.

Al secondo comma del medesimo articolo definisce il bullismo telematico come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

L’art. 2 prevede che il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non vi provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Sarà, inoltre, istituito, ai sensi dell’art.3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo.

Sarà, inoltre, individuato, presso ogni istituto tra i professori, un referente per le iniziative contro il cyberbullismo e al preside spetterà informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative.

Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole.

In particolare, tali linee dovranno prevedere una formazione specifica del personale scolastico, oltre a promuovere un ruolo attivo degli studenti e misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, incoraggiando l’educazione all’uso consapevole della rete internet, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

La polizia postale e delle comunicazioni avrà un ruolo attivo, relazionando, con cadenza annuale, al tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

Infine, viene introdotta la procedura dell’ammonimento, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking: in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il minore potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Il minore sarà convocato unitamente ad un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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