Cyberstalking, il nuovo reato della rete

Cyberstalking, il nuovo reato della rete

La nuova immagine del reato di stalking attraverso l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione e della rete in generale

Nella nuova era della comunicazione globale, dei social-network e della messaggistica istantanea, si sono sviluppate in seno ad esse anche comportamenti ed usi che hanno generato la creazione di nuove condotte di rilevanza penale.

Se di contro, al processo evolutivo di questi ultimi, lo Stato Italiano con L.38/2009 introduceva il reato di stalking, a meno di dieci anni ci troviamo dinanzi alla sua evoluzione, ossia il cosiddetto “CYBERSTALKING”

Questa nuova configurazione, a causa dell’avanzante diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione, ha portato negli ultimi tempi a cambiare i luoghi e le modalità attraverso le quali un individuo, riesce a creare uno stato permanente di agitazione, ansia e preoccupazione nella vittima delle sue attenzioni persecutorie.

Sono proprio i social network, le caselle di posta elettronica i luoghi virtuali ove più spesso si cerca visibilità per danneggiare qualcuno ed infine il telefono cellulare il mezzo di comunicazione attraverso il quale più frequentemente si trasforma “una semplice” delusione in assillo e persecuzione.

La Corte di Cassazione, V sez. penale, con sentenza 24/06/2011, n. 25488 ha ribadito la rilevanza del reato di stalking dopo aver confermato, nei confronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori ha sanzionato lo stesso anche per essersi reso responsabile dell’invio incessante di messaggi attraverso Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni.

A tal proposito i messaggi inviati tramite Facebook potevano integrare il reato di stalking.

Oltre alla rilevanza, che si era manifestata dagli elementi probatori concernenti le certificazioni mediche, la Suprema Corte ha ritenuto rilevanti anche le dichiarazioni provenienti della madre della vittima circa gli sms, messaggi Facebook e Whatsapp, ricevuti dalla figlia e sulla declamata paura della persona offesa di uscire da casa.

Questa sentenza assume importanza per la puntuale definizione del reato di stalking da parte della S.C. che viene definito dall’art. 612-bis c.p. come quel reato commesso da «chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

La fattispecie del reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica.

Una descrizione precisa dello stalker online ci viene fornita dal Professore Vincenzo Mastronardi, secondo il quale: “Lo stalker online vede la vittima solo come un oggetto da denigrare, la sua attenzione è puntata solo su se stesso e sull’interrogativo qual è la prossima mossa che posso fare? Il desiderio è quello di essere visibile senza mostrare la propria identità fisica, bensì quella digitale”.

Occorre infine, fare un richiamo a quello che a tutt’oggi è il Web 2.0. divenuto locus di manifestazioni di pensiero esteriorizzate attraverso messaggi, e-mail ecc.

In conseguenza di ciò non di rado avviene che l’uso smodato ed improprio può portare alla reiterazione di condotte tali da tradursi in una vera e propria persecuzione idonea ad incidere, in modo concreto e duraturo nel tempo sulla qualità della vita della vittima, sia sul piano psicologico (timore dell’incolumità personale e la limitazione della propria libertà) e sia su quella materiale (cambiamento modus vivendi).

Tutto ciò descritto va a confermare la palese esistenza del reato di Cyberstalking, quest’ultimo destinato ad un’ulteriore evoluzione nel tempo di pari passo con la tecnologia della rete del nuovo millennio.


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Alberto Maria Acone

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" Diploma Accademico presso LUMSA Master School in "Cybercrime i lati oscuri della rete. Corso di Diritto Penale dell'Informatica" Corso di Perfezionamento in tecnica e Deontologica dell'Avvocato Penalista presso la Camera Penale Irpina Winter school presso Università degli Studi di Napoli "Federico II"- Spazio Giuridico Europeo e tutela dei diritti dell'imputato tra processo e carcere" Corso di Perfezionamento in Scienze Penalistiche Integrate presso Università degli Studi di Napoli Federico II Esercita la propria attività professionale presso lo Studio legale Associato Acone in Avellino

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