D.L. 76/2020: via libera per gli avvocati alle notifiche via Pec agli Enti pubblici

D.L. 76/2020: via libera per gli avvocati alle notifiche via Pec agli Enti pubblici

Il Decreto Legge n. 76 del 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto una importante novità a favore della digitalizzazione della giustizia: entrato immediatamente in vigore lo scorso 17 luglio, il citato decreto permette ai professionisti di usare gli indirizzi di posta elettronica certificata anche delle Pa che non hanno ancora comunicato – benché il termine sia scaduto da quasi sei anni – il recapito da utilizzare al Reginde, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia.

Da ora, infatti, per le notifiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, gli avvocati possono attingere anche a un altro elenco di indirizzi Pec, più completo sebbene più datato rispetto al Reginde: l’Ipa, l’indice dei domini digitali della pubblica amministrazione.

Ad onor del vero, tale modus operandi non costituisce una vera e propria novità, atteso che, già in passato, gli avvocati potevano eseguire le notifiche degli atti nei confronti della Pubblica Amministrazione attingendo dall’Ipa, finchè il decreto legge 179/2012, che ha tenuto a battesimo il Reginde, l’ha individuato come unico elenco ufficiale dei recapiti della PA, fissando, inoltre, la data del 30 novembre 2014 quale termine ultimo entro cui le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo Pec al Reginde.

Tuttavia, risultarono numerosi gli enti che omisero di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale ricevere le notificazioni, con la inevitabile conseguenza che, dall’entrata in vigore del d.l. 179/2012 ad oggi, sono stati numerosi gli avvocati accalcatisi agli sportelli per eseguire le tradizionali notifiche, visto che la notifica effettuata a mezzo Pec a un indirizzo non compreso nel Reginde era da considerarsi nulla, in base all’articolo 160 del Codice di procedura civile, circostanza ribadita, per altro, a più riprese dalla Corte di Cassazione (per tutte Cass. Civ. n. 3709 dell’8/2/2019).

Con l’entrata in vigore del d.l. 76/2020 si è cercato di porre rimedio a questa gravosa situazione a beneficio di un auspicato snellimento dei processi burocratici, consentendo agli avvocati di utilizzare gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni indicati nell’Ipa, qualora l’Ente destinatario dell’atto non abbia comunicato al Reginde il proprio indirizzo cui ricevere le notificazioni, con la specificazione che, nel caso in cui nell’Ipa dovessero rinvenirsi più indirizzi relativi alla stessa PA, il professionista deve utilizzare l’indirizzo PEC indicato per primo nella sezione “ente”.


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