Dalla famiglia tradizionale alle nuove formazioni familiari: la legge n. 76/2016 e la tutela penale

Dalla famiglia tradizionale alle nuove formazioni familiari: la legge n. 76/2016 e la tutela penale

La tutela penale della famiglia è andata incontro a numerosi mutamenti dovuti in gran parte ad una corposa evoluzione normativa che ha riguardato l’introduzione nel codice penale di norme volte a tutelare la famiglia in senso più ampio, nonché per effetto di leggi complementari volte ad ampliare l’accezione di famiglia anche in relazione alle mutate esigenze della società civile ed alle nuove formazioni familiari.

A tale ultimo riguardo, il legislatore è intervenuto con norme apposite al fine di tutelare le nuove formazioni familiari atteso che nessuna norma del codice civile ed in quelle del codice penale si ricava una nozione unitaria del concetto di famiglia tale da potervi far rientrare questi fenomeni. Tuttavia, dall’impianto costituzionale derivante dagli articoli 29 e 2 della Costituzione si rinviene un’accezione di famiglia quale prima formazione sociale stabile, e pertanto meritevole di tutela, fondata sul matrimonio e sulla uguaglianza morale e spirituale dei coniugi.

Orbene, tale concezione di famiglia risulta essere espressione della società del passato e non più in linea con le nuove formazioni familiari che caratterizzano la società odierna, nella quale si rinvengono formazioni familiari costituite da coppie dello stesso sesso o da fenomeni di convivenza di fatto. Ciò ha spinto il legislatore a disciplinare il fenomeno delle Unioni civili e delle convivenze di fatto, al fine di dare loro fondamento giuridico. Con tale intento, il legislatore ha introdotto la legge n. 76/2016, meglio nota come legge Cirinnà, con la quale si è assistito alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e della convivenza di fatto.  Sicché, a norma dell’articolo 1 della legge in commento il legislatore ha riconosciuto l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale con il medesimo fondamento costituzionale riconosciuto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio.

Se dal punto di vista civilistico, per effetto dell’articolo 1 comma 20 della legge n. 76/2016 il legislatore, al solo fine di garantire l’effettività della tutela dei diritti  e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dell’Unione civile, ha disposto che le disposizioni riferite al matrimonio nonché al coniuge o i termini equivalenti ovunque ricorrano negli atti aventi forza di legge o nelle leggi, nonché negli atti amministrativi, si applicano a ciascuna parte dell’Unione civile dello stesso sesso, maggiori problemi sorgono in relazione alla tutela penale di queste nuove formazioni familiari. La norma de qua, tuttavia, sembra riferirsi attraverso il richiamo agli atti aventi forza di legge ed alle leggi anche a quelle in materia penale, sicché l’equiparazione così disposta riguarderebbe non soltanto l’ambito civile ma involgerebbe anche la tutela penale delle nuove formazioni familiari equiparate così alle famiglie tradizionali.

La problematica del riconoscimento della tutela penale di tali nuove forme di famiglia ha interessato la dottrina e la giurisprudenza soprattutto in relazione alla tutela penale riservata alla famiglia da nuove fattispecie delittuose, quale quella dell’articolo 572 c.p. relativa al reato di maltrattamenti in danno dei famigliari e dei conviventi.

La noma de qua è volta sanzionare una serie di atti delittuosi o meno, lesivi dell’integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo, con i quali il soggetto agente arreca sofferenze e patemi fisici e mentali ad una persona della famiglia o ad un convivente, nonché ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di vigilanza, cura o custodia. L’articolo 572 c.p. nella sua formulazione è frutto dell’intervento del legislatore che, con la legge n. 172/2012, ha sancito la piena equiparazione tra la nozione istituzionale di famiglia e le altre forme di convivenza: non a caso la rubrica dell’articolo 572 c.p. parla oggi di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”. Ciò ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che l’espressione contenuta nella norma “chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente” vada interpretata in maniera estensiva, ricomprendendo anche e soprattutto quei fenomeni di convivenza di fatto (Corte di Cassazione penale, VI Sezione, 22 maggio 2008, Corte di Cassazione, sentenza n. 345/2019).

Maggiori dubbi sono invece sorti in relazione al concetto di famiglia contenuto nella norma ed alla sua riferibilità o meno al fenomeno delle unioni civili.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l’articolo 572 c.p. anche sulla base dell’articolo 574 c.p. rubricato “Costituzione di un’Unione civile agli effetti della legge penale”, introdotto dal d. lgs del 2017 n. 6 al fine di realizzare un coordinamento tra la materia penale e la disciplina in materia di Unioni civili contenuta nella legge n. 76/2016.

La norma de qua, aggiunta nel codice penale anche in ossequio al principio di riserva di codice ex art. 3 bis c.p., ha equiparato agli effetti della legge penale le unioni civili tra persone dello stesso sesso ogni qual volta la relazione matrimoniale assuma rilevanza ai fini della stessa configurabilità del reato ovvero costituisca il presupposto per l’applicazione di una circostanza aggravante.

Ne deriva che tale interpretazione giurisprudenziale trova anche conferma nell’articolo 307 c.p., sicché la nozione di famiglia risulta ampliata.

In particolare, l’articolo 307 c.p. ultimo comma afferma che agli effetti della legge penale debba intendersi per prossimo congiunto non soltanto il coniuge, ma anche l’altra parte dell’Unione civile tra persone dello stesso sesso.

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto riferibile, sulla base del combinato disposto dell’articolo 307 c.p. e 574 c.p., dai quali risulta un’accezione più ampia di famiglia, la nozione di famiglia di cui all’articolo 572 c.p. anche all’unione civile.

La giurisprudenza di legittimità ha così ritenuto applicabile la pena prevista per il delitto di maltrattamenti contro i familiari anche in relazione ai maltrattamenti eseguiti in danno all’altra parte dell’unione civile.

Più in generale la giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie di cui all’articolo 572 c.p., ha enunciato il principio in base al quale, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno della persona convivente more uxorio quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure di fatto, purché tra le due persone sussistano legami di reciproca assistenza e protezione (Cass. Penale, n. 20647/2008). Tale orientamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità risulta conforme alla nozione di famiglia espressa dalla Corte EDU che, interpretando l’articolo 8 della CEDU, ha accolto una nozione di famiglia “sostanziale”, volta a ricomprendere anche quei legami affettivi di fatto che, per la loro stabilità e per il loro proliferare nel tessuto sociale, sono meritevoli di tutela da parte degli ordinamenti degli Stati membri.


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