Danni cagionati o subiti dai minori: chi ne risponde?

Danni cagionati o subiti dai minori: chi ne risponde?

L’art. 2048 del Codice civile prescrive a carico dei genitori (e dei soggetti ad essi espressamente equiparati: tutore ed affiliante) la responsabilità per il fatto illecito commesso dai figli minorenni con essi conviventi.

Egualmente responsabili per i danni cagionati dal fatto illecito degli allievi sono i precettori, coloro che insegnano un mestiere o un’arte e i loro apprendisti, nel tempo in cui i minori sono sotto la loro vigilanza.

La presunzione di colpa

La norma configura, secondo una parte della giurisprudenza, una forma di responsabilità diretta a carico dei genitori e degli insegnanti, per non aver impedito che i figli o gli allievi commettessero il fatto illecito.

Secondo un altro orientamento, invece, sussisterebbe una responsabilità oggettiva e indiretta a loro carico, che renderebbe quasi impossibile liberarsi dalla presunzione di colpevolezza.

Quest’ultima, infatti, si fonda su tre elementi:

  1. la culpa in educando (la responsabilità per l’educazione trasmessa);

  2. la culpa in vigilando (la responsabilità per la mancata vigilanza dei minori);

  3. la coabitazione (solo per la responsabilità genitoriale).

La culpa in educando e in vigilando

La colpa dei genitori o dei maestri viene individuata in un comportamento antecedente la commissione dell’illecito, cioè nella violazione dei doveri di educazione e vigilanza, prescritti dall’art. 147 del cod. civ., che determinerebbe (in)direttamente la commissione del fatto illecito da parte dei minori.

L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata sul minore può desumersi dalle modalità con cui si verifica il fatto illecito, che possono rivelare il grado di maturità e di educazione del ragazzo, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori.

La coabitazione

Ultimo elemento indicato dall’art. 2048 cod. civ. per configurare la responsabilità dei soli genitori o tutori (non degli insegnanti, dunque), è rappresentato dalla coabitazione, cioè dalla stabile convivenza con questi ultimi.

Tuttavia, affinché la responsabilità genitoriale venga meno, non è sufficiente che il minore si allontani temporaneamente da casa (ad es: per andare in vacanza o per motivi di studio): è necessario che egli abbandoni stabilmente la propria dimora.

La responsabilità dei genitori/tutori in caso di affidamento del minore ad un terzo.

La giurisprudenza ha chiarito inoltre che, nel caso in cui i genitori affidino il minore ad un terzo (anche ad un insegnante), essi non vengono liberati dalla presunzione di colpa per i danni provocati dal fatto illecito commesso dal figlio.

L’affidamento del minore a terzi, infatti, solleva il genitore dalla presunzione di colpa per omessa vigilanza (che ricade sul soggetto al quale viene affidato), ma non da quella per l’educazione allo stesso impartita, dalla quale dovrà liberarsi nei modi sopra indicati.

La prova liberatoria

I genitori o gli insegnanti, per liberarsi da questa presunzione di colpa, devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, cioè di:

  1. aver impartito al minore un’educazione adeguata,sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità” (Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556);

  2. aver esercitato su di essi una vigilanza adeguata all’età, diretta ad evitare manifestazioni d’indisciplina, negligenza o irresponsabilità nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi (come ad esempio la circolazione stradale).


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Laureatosi in Scienze Giuridiche nel 2010 e in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli Studi di Roma Tre, ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso civile stragiudiziale e giudiziale, fino al conseguimento del titolo di Avvocato nel 2016. Successivamente, ha orientato l'attività professionale nelle materie di Diritto dei consumatori, Diritto dei trasporti e del Turismo e Diritto Sportivo, nelle quali si sta specializzando.

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