Danni da trasfusioni infette: profili di responsabilità del Ministero della Sanità

Danni da trasfusioni infette: profili di responsabilità del Ministero della Sanità

Inscindibile alla delicata tematica delle responsabilità sanitaria è la questione inerente i danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto. La molteplicità dei casi scaturiti da tali circostanze, ha spinto dapprima la dottrina e successivamente la giurisprudenza ad individuare i profili di responsabilità del personale sanitario nascenti dall’espletamento di interventi chirurgici o di trasfusioni da cui sia scaturito il contagio di malattie quali l’epatite A, epatite C e HIV.

E’ indubbio che il primo ordine di conseguenze debba esser attribuito al Ministero della Sanità. Ciò trova, peraltro, il conforto del legislatore che nel 1990 ha introdotto nel nostro ordinamento la legge n. 107 (Disciplina per le attivita’ trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati).

Tale è il testo legislativo che attribuisce al decastero specifici obblighi di controllo, di direzione  e vigilanza in materia di sangue umano, preordinati, tra l’altro, all’attuazione della diligenza nell’impiego delle cure e delle  attenzioni necessarie alla verifica della sicurezza sanitaria.

E’ invero che, trattandosi di una responsabilità da cui possa derivare la violazione di diritti soggettivi verso terzi, essa non può che esser ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c.

Sul punto, la giurisprudenza non ha sempre manifestato unanimi orientamenti.

Si registra una minoritaria concezione che individua nella fattispecie de quo una tipologia di responsabilità contrattuale ex art 1228 c.c.. Essa fa perno sulla rilevanza della responsabilità del debitore qualora si avvalga di un terzo nell’espletamento dell’obbligazione. Ne deriva una legittimazione passiva del Ministero in ordine a trasfusioni infette. Esso risponderebbe, tout a court,  sia della propria condotta, commissiva od omissiva, sia della condotta dei propri ausiliari.

Per ultimo, l’orientamento maggioritario, come sopra esplicato, inquadra la fattispecie nel contesto della responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c. , consistente nell’omissione di attività di controllo, di direttiva e di vigilanza. Se ne ricava, peraltro, che una siffatta responsabilità possa scaturire soltanto nell’ipotesi di esistenza di una malattia infettiva immediatamente riconducibile alla trasfusione di sangue infetto, difatti effettuata dal personale sanitario. A ciò deve aggiungersi, altresì, l’elemento della contemporanea assenza di altri fattori causali alternativi del danno che possano eliminare ogni dubbio circa l’intervento della trasfusione nella causazione del danno.

Quanto al nesso di causalità, ciò che rileva è che l’omissione  abbia costituito  l’unico strumento di verifica dell’evento danno, considerando quest’ultimo ipoteticamente prevedibile e in grado di evitare la lesione.


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Federica Posta

Dott.ssa magistrale in Giurisprudenza. Specializzata in professioni legali presso la Scuola di specializzazione La Sapienza Roma

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