Danno “da vacanza rovinata”, la responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggio

Danno “da vacanza rovinata”, la responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggio

La legislazione turistica e il danno “da vacanza rovinata”. Profili di responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggio.

La legislazione turistica è l’insieme delle norme che disciplinano i rapporti che si instaurano nel settore turistico. La Costituzione italiana non regolamenta direttamente la materia del turismo, bensì indirettamente, tramite l’art. 117 Cost.

L’art. 117 Cost. elenca le materie in cui può legiferare esclusivamente lo Stato (cd. legislazione esclusiva) e le materie in cui possono legiferare le Regioni, nel rispetto dei principi generali e delle direttive impartite dallo Stato (cd. legislazione concorrente).

L’art. 117 Cost. non inserisce il turismo né tra le materie di legislazione esclusiva né tra le materie di legislazione concorrente, ma al quarto comma afferma che “tutte le materie che non sono espressamente riservate allo Stato spettano alle Regioni”.

Da quanto detto, ne consegue che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di turismo per quanto riguarda gli atti amministrativi, che possono anche essere delegati ad altri enti territoriali, come il Comune (ad es. autorizzazioni per l’apertura di una struttura ricettiva). Resta, invece, di competenza dello Stato la disciplina dei contratti comunemente stipulati in materia di turismo (ad es. contratto d’albergo, contratto di trasporto).

E’ evidente come la disciplina del turismo sia molto complessa e vi sia bisogno di un coordinamento tra l’attività dello Stato e l’attività delle Regioni. Tale coordinamento è realizzato dagli organi di governo del sistema turistico, che sono:

  • la DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO: è una delle direzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT); cura la programmazione delle politiche turistiche nazionali e le politiche di sviluppo del sistema turistico, in accordo con le Regioni;

  • le REGIONI e gli altri ENTI TERRITORIALI: emanano politiche per la programmazione e l’accoglienza turistica, la regolamentazione delle professioni turistiche, le autorizzazioni, il monitoraggio e il controllo delle attività turistiche;

  • la CONFERENZA STATO – REGIONI:  è composta da rappresentanti dello Stato e delle Regioni ed emana pareri in materia di turismo.

Altre norme importanti nell’ambito della legislazione turistica sono:

  • il CODICE DEL TURISMO, che regola le imprese turistiche (ovvero le imprese ricettive, le ADV – Agenzie di viaggio e i TO – Tour Operator), le professioni turistiche, i prodotti turistici, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

  • la L. N. 106\2014, volta alla riqualificazione del patrimonio culturale e al rilancio dell’industria turistica.

Fatta questa breve panoramica sulle fonti normative vigenti in materia di turismo, è interessante analizzare come la giurisprudenza si sia espressa con riferimento ai casi in cui i diritti del turista siano stati lesi da una cattiva gestione dei servizi turistici da parte dei Tour Operator o delle Agenzie di viaggio.

La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha ribadito la risarcibilità del cd. danno “da vacanza rovinata” ovverosia quel danno consistente in stress e turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore del viaggio (si pensi a sistemazioni e servizi alberghieri di livello inferiore rispetto a quelli promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico). La risarcibilità del danno è giustificata dalla lesione del turista “a godere pienamente del viaggio come occasione di piacere e di riposo”. La gravità della lesione aumenta se si tratta di occasioni irripetibili e particolari, come un viaggio di nozze.


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