Danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata

Dopo una anno di duro lavoro finalmente arrivano le tanto agognate ferie. Sei pronto a partire. Imbarcate le valigie e fatto il check in, solo il volo ti divide dall’hotel da sogno, dalla luminosa e ampia camera vista mare, da un comodo letto king-size, da un cocktail servito in un paradiso tropicale. Fantasie che presto diventeranno realtà. O dovrebbero diventare realtà?!?

Arrivato a destinazione, una doccia fredda: quella che doveva essere una stanza regale in realtà è un tugurio. La vista mare, tanto pubblicizzata dalle foto dei dépliant, sembra più una vista latrina e le piscine sono ancora in costruzione. Quella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata nel peggiore degli incubi. Disagio e stress: la vacanza è ormai rovinata.

Hai vissuto una drammatica esperienza come quella descritta? Sei tornato da una vacanza relax più stressato di quando sei partito? Il dépliant promozionale pubblicizzava un paradiso, ma ti sei trovato in un inferno? Se la risposta a queste domande è sì: hai subito un danno da vacanza rovinata e hai diritto ad un risarcimento.

Ma che cosa è il danno da vacanza rovinata?

L’articolo normativo di riferimento è l’articolo 47 del codice del turismo.

[…] “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta”

In termini meno tecnici, il danno da vacanza rovinata è un pregiudizio subito dal turista. Stress e turbamenti psicologici patiti dal turista derivanti dall’inadempimento contrattuale dell’organizzatore. (Esempio: sistemazione alberghiera differente e di livello inferiore rispetto a quella pubblicizzata dal pacchetto turistico).
Una lesione del proprio diritto a godere di un vacanza come occasione di piacere, svago e riposo. Un disagio psicologico, appunto, derivante dalla impossibilità di poter godere in modo pieno e soddisfacente del programma previsto dal pacchetto turistico.
Il danno da vacanza rovinata è il disagio che ha patito il nostro povera turista che, dopo un anno di duro lavoro, voleva rilassarsi in un paradiso tropicale, ma in realtà si è trovato in un caos infernale.

Nel definire il concetto di danno da vacanza rovinata, abbiamo utilizzato l’espressione pacchetto turistico. Che cosa è?

Il pacchetto turistico è contratto con il quale un soggetto (un organizzatore o un intermediario) si obbliga a procurare al turista una pluralità di prestazioni per la realizzazione della vacanza: il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualsiasi altro servizio che si riferisca alla vacanza.

Nota bene: affinché si possa parlare di pacchetto turistico è necessario che l’organizzatore venda o offra in vendita ad un prezzo forfettario almeno due delle seguenti prestazioni:

  1. a) trasporto;

  2. b) alloggio;

  3. c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

L’ultimo aspetto che deve essere analizzato è quello dell’onere della prova.
Il danno da vacanza rovinata è un danno di natura contrattuale. Da ciò ne deriva che il turista è tenuto a tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (fotografie dei luoghi che dimostrino che l’inadempimento è conseguente alla mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto).

Alti esempi di inadempimento:

  1. Alloggio di categoria inferiore e non corrispondente a quello prenotato;

  2. Lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;

  3. Assenza di alcuni dei servizi pubblicizzati nelle dépliant promozionale;

  4. Mancata consegna del bagaglio per la durata della vacanza;

  5. Cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera, per il c.d. over booking (indisponibilità di posti);

  6. Spiaggia non praticabile senza offerta di soluzioni alternative.


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Francesco Garrapa

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