Decesso del datore e ricorso al Fondo Inps

Decesso del datore e ricorso al Fondo Inps

Sempre più spesso accade che i rapporti di lavoro si interrompano bruscamente e che il prestatore rimanga creditore di spettanze retributive e del trattamento di fine rapporto. Al lavoratore non resta che attivarsi legalmente per il recupero del proprio credito. Lo strumento utilizzato è quello del decreto ingiuntivo, attraverso l’allegazione delle buste paga e del CUD si potrà facilmente dimostrare che il proprio credito è certo, liquido ed esigibile.

A volte, ottenere un titolo esecutivo può servire a ben poco, nel caso in cui la controparte non adempia spontaneamente e non abbia un patrimonio su cui rivalersi, i tentativi di pignoramento saranno negativi, tanto che spesso, in caso di società, si potrà arrivare sino all’istanza di fallimento.

Unico strumento per recuperare almeno in parte il credito di lavoro appare essere l’accesso al Fondo di Garanzia Inps.

Gli organismi di garanzia sono stati introdotti con direttiva 987/80 CEE, per predisporre una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. Per poter accedere al Fondo sarà necessario produrre all’Inps tutta la documentazione inerente il procedimento volto ad ottenere il pagamento da parte del datore di lavoro, a mero titolo esemplificativo i verbali di pignoramento negativi o il rigetto dell’istanza di fallimento sopra citati.

L’Istituto non garantisce la soddisfazione dell’intero credito di lavoro ai lavoratori, ma solamente il pagamento al netto delle ultime tre mensilità e del TFR.

La situazione può, tuttavia, ulteriormente complicarsi, come nel caso di decesso del datore di lavoro e rinuncia dell’eredità da parte degli eredi.

Il caso che si va a rappresentare è quello dell’eredità giacente, come da circolare Inps la documentazione da produrre sarà la seguente: certificato di morte del datore di lavoro, originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito del lavoratore, copia autentica dello stato di graduazione ex art. 499 c.c., copia autentica del riparto finale, copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione (Circolare Inps 15.07.2008, n. 74).

Al fine di ottenere la documentazione necessaria si dovrà incardinare un nuovo procedimento di fronte alla volontaria giurisdizione, tramite la presentazione di un Ricorso per la nomina del curatore dell’eredità giacente ex. art. 737 c.p.c. ed art. 528 e ss. c.c.

Una volta nominato, il curatore avrà l’onere di svolgere una serie di attività, come redigere l’inventario e lo stato di graduazione, adottare i provvedimenti di legge, procedere alla vendita dei beni mobili (la vendita degli immobili dovrà essere autorizzata dal Tribunale), poi al pagamento dei debiti ereditari tenendo conto delle ragioni di prelazione (si veda in proposito Cass. Civ. Sez. II, 1627/85).

Il curatore deve custodire ed amministrare fedelmente i beni dell’eredità, altresì, ex art. 529 cc è tenuto ad esercitare e promuovere le ragioni dell’eredità, dovendo inoltre rispondere alle istanze proposte contro la stessa, infine, dovrà sempre dar conto della sua attività al Tribunale.

Lo stato di graduazione redatto ex art. 499 c.c. ed utile ai fini dell’accesso al Fondo Inps, consiste in una graduatoria dei creditori e dei legatari, sulla base delle ragioni di prelazione, in base alla quale verranno soddisfatti. In caso di crediti di lavoro il privilegio è regolato dall’ art. 2751-bis c.c.

Questo procedimento può anche non essere sufficiente, nel caso in cui non ci sia piena soddisfazione del credito dalla liquidazione dell’eredità giacente, una volta conclusa la procedura ed ottenuta dalla Cancelleria la documentazione necessaria, si potrà procedere all’inoltro della domanda all’Inps che, esaurita l’attività di fronte al Tribunale, diventa il nostro nuovo interlocutore. Per la procedura telematica, ci si dovrà dotare di un pin dispositivo (operazione che può avvenire facilmente tramite richiesta online, o recandosi presso la sede di competenza) ed accedere tramite la schermata di autenticazione, al fine di inserire tutti i dati e le informazioni richieste. Il sistema permette di salvare la domanda, una volta confermata, però, diverrà immodificabile. Ultimo passo è il deposito della documentazione cartacea richiesta presso la sede Inps territorialmente competente ed attendere l’erogazione del dovuto.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti