Decreto Dignità: una visione d’insieme delle principali novità fiscali

Decreto Dignità: una visione d’insieme delle principali novità fiscali

Il Decreto Legge 12 luglio 2018 n°87, meglio noto come Decreto Dignità è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 161 del 13 luglio 2018. Il provvedimento è entrato pienamente in vigore il 14 luglio 2018Il Decreto consta di 15 articoli suddivisi in 5 Capi. A parte il Capo V che contiene le ‘Disposizioni finali e di coordinamento’, il Capo I disciplina, nei primi quattro articoli, le ‘Misure di contrasto al precariato’; il successivo Capo II, formato dagli articoli da 5 a 8, disciplina le ‘Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali’; il Capo III, costituito dal solo articolo 9, disciplina le ‘Misure di contrasto alla ludopatia’; infine, il Capo IV, formato dagli articoli da 10 a 12, contiene le ‘Misure in materia di semplificazione fiscale’.

Anche se il Capo IV rappresenta, certamente, la parte di più stretto interesse dal punto di vista fiscale, novità in materia tributaria sono contenute un po’ in tutto il Decreto Dignità. Cerchiamo di darne una visione d’insieme utile agli operatori.

Aumento della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro

Come indicato dall’ articolo 3, comma 2, del Capo I, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro stabilito dall’ articolo 2comma 28, della Legge 28 giugno 2012 n° 92, fissato nella percentuale dell’1,4% è stato incrementato di un ulteriore 0,5%. Di conseguenza, ora il contributo suddetto è pari all’1,9%. Tale contributo è dovuto in caso il tipo di contratto di lavoro non sia a tempo determinato e deve essere applicato ad ogni rinnovo contrattuale e anche se si adotta la formula del contratto in somministrazione.

Recupero dell’iper – ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

L’ iper – ammortamento. costituito da un aumento del 150% del costo di acquisizione dei beni strumentali indicati nell’allegato A della Legge 11 dicembre 2016 n° 232, era stato introdotto per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del più vasto programma “Industria 4.0”. L’articolo 7 del Capo II, specifica ora che questa maggiorazione è riconosciuta, solo ed esclusivamente,  nel caso chei beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Il comma 2 dell’articolo 7, precisa pero’ che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso oppure destinati a strutture situate all’estero, anche appartenenti alla stessa impresa, l’iper- ammortamento deve essere recuperato. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati. Ovviamente, la maggiorazione deve essere pari al totale delle quote di ammortamento dedotte nei precedenti periodi d’imposta. Non vengono, comunque, applicati né sanzioni né interessi. Inoltre, come specifica il comma 3 dell’articolo 7, queste disposizioni si applicano agli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità. Quindi dopo il 14 luglio 2018. Infine, come indicato dal comma 4 dell’articolo 7, tali disposizioni non si applicano agli interventi sostitutivi disciplinati dall’articolo 1commi 35 e 36, della Legge 27 dicembre 2017 n° 205.

Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi d’acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

L’ articolo 8 del Capo II del Decreto Dignità disciplina alcune importanti esclusioni dal credito d’imposta riconosciuto per investimenti in ricerca e sviluppo. Viene richiamato, a questo proposito, l’articolo 3comma 6lettera d) del Decreto Legge 145/2013. Quindi, a titolo d’esempio, risultano esclusi beni immateriali come le privative industriali relative ad un invenzione industriale o anche biotecnologica, le relative competenze maturate nello sviluppo della stessa. O, ancora, la produzione di una nuova forma vegetale. Come specifica il comma 1 dell’articolo 8 vengono prese in considerazione tutte le operazioni intercorse tra imprese del medesimo gruppo. Il comma 2  dell’articolo 8 precisa, poi, che le attuali disposizioni valgono anche per il calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per il calcolo della media di raffronto. E questo in deroga a quanto disposto dall’ articolo 3 della Legge 27 luglio 2000 n°212. Per quanto riguarda le operazioni infra – gruppo relative a periodi di imposta precedenti rimane esclusa dai costi ammissibili la parte di costi già attribuiti all’impresa italiana per la partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo relativamente a beni oggetto d’acquisto.

Misure di contrasto alla ludopatia

Anche all’interno del Capo III, costituito dal solo articolo 9, sono contenute delle disposizioni di carattere fiscale relative al prelievo erariale sulle, cosiddette, macchine mangiasoldi. Cioè slot machine e video – lottery. Infatti, le percentuali stabilite dall’articolo 110comma 6lettere a) b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, a decorrere dal 1 settembre 2018 vengono innalzate. Passeranno, infatti, dall’attuale 19% al 19,25% e dal 6% al 6,25% delle somme giocate. Un ulteriore incremento scatterà a far data dal 1 maggio 2019. infatti, a partire da quella data il prelievo sulle slot machine sarà portato al 19,5%, mentre quello delle Vlt sarà innalzato al 6,5%.

Nuova disciplina del redditometro

Il Capo IV introduce nel nostro ordinamento delle misure di semplificazione fiscale. In particolare l’articolo 10 disciplina lo strumento di accertamento e controllo fiscale noto come Redditometro. In pratica, viene abolito il Decreto Ministeriale 16 settembre 2015 che aveva introdotto la disciplina dell’ Accertamento Sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche. E questo, specifica il provvedimento, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Questo incide direttamente sulla disciplina del Redditometro riportata all’articolo 38quinto comma, del DPR 29 settembre 1973 n° 600.  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare un nuovo Decreto dopo aver sentito, opportunamente, l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Le parti verranno interpellate in merito alla migliore metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo da determinare in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

L’ articolo 11 del Capo IV introduce una proroga dei termini per l’invio dei dati del, cosiddetto, spesometro. Questo strumento è disciplinato dall’articolo 21comma 1, del Decreto legge 31 maggio 2010 n°78. Tale norma prevedeva l’invio dei dati relativi alle fatture del terzo trimestre 2018 entro il prossimo 30 novembre. Ora l’invio è stato spostato entro il 28 febbraio 2019. Il comma 2 dell’articolo 11 specifica, poi, le scadenze fissate per l’invio dei dati per quei contribuenti che hanno optato per l’invio semestrale. Queste sono 30 settembre per l’anno in corso e 28 febbraio per il secondo semestre.

Split payment

L’ articolo 12 del Capo IV ristabilisce quanto previsto dalla normativa previgente. In pratica i professionisti sono esonerati dal rispetto della disciplina sulla scissione dei pagamenti. Come specifica l’articolo 12 la disciplina dell’articolo 17-ter del DPR 633/1972 non si applica più alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte  a titolo di imposta e di acconto. Ovviamente, le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità. Quindi, dopo il 14 luglio 2018.

Società sportive dilettantistiche

Infine, l’articolo 13 abroga, al comma 1, le  disposizioni dell’ articolo 1commi 353354355,358359 360 della Legge 27 dicembre 2017 n°205 che consentivano di esercitare l’attività di società sportiva dilettantistica con scopo di lucro nelle forme societarie stabilite dall’articolo 2247 e seguenti del Codice Civile.


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