Decreto Legislativo n. 175/2016. Difficoltà applicative per gli Enti Pubblici di Ricerca e per le Università

Decreto Legislativo n. 175/2016. Difficoltà applicative per gli Enti Pubblici di Ricerca e per le Università

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ha ad oggetto la costituzione e la gestione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche.

Il Decreto fornisce una serie di criteri guida per il “buon governo” di tali Società in essere ed in costituzione, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica ed allineare la normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione Europea in materia di concorrenza.

L’intento voluto del Legislatore, con il varo del citato Decreto, è stato quello di ridurre le partecipazioni pubbliche da 8.000 a 1.000 unità.

L’analisi del Decreto evidenzia come i criteri indicati per la revisione delle partecipazioni non siano coerenti con le finalità istituzionali tanto degli Enti Pubblici di Ricerca quanto delle Università Italiane e, induce a ritenere che lo stesso sia tendenzialmente indirizzato alle società partecipate da Enti Pubblici territoriali e costituite per l’organizzazione e la gestione di beni e servizi.

Le ragioni della “Specificità” degli Enti pubblici di Ricerca sono rimarcate nel Decreto Legislativo n. 218/2016, cd. “Decreto di semplificazione enti pubblici di ricerca” il quale dà al sistema della ricerca pubblica un insieme di regole appropriato e quindi più snello, per gestire la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell’espletamento e dei rimborsi di missioni, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in altre attività proprie degli EPR.

La specificità del settore della ricerca è già un elemento nodale della stessa riforma dell’amministrazione pubblica italiana, riforma che ricomprende anche il riordino sulla disciplina delle partecipazioni societarie pubbliche.

In particolare l’articolo 13 della Legge n. 124/2015 sulla semplificazione degli enti pubblici di ricerca lasciava margini, tramite i successivi decreti attuativi (e correttivi) per una ulteriore affermazione della specificità del mondo della ricerca.

Attraverso le proprie partecipazioni, gli Enti pubblici di Ricerca e le Università, non perseguono scopi di lucro ma gestiscono, collaborando con altri soggetti pubblici e privati, le proprie attività di ricerca, di trasferimento e valorizzazione, nonché grandi progettualità di carattere strategico nazionale, attività che non rientrano negli ambiti sui quali il Decreto Legislativo n. 175/2016 sembra voler intervenire.

Nella quasi totalità dei casi, le compagini societarie, sviluppate dagli EPR ed Università, sono costituite in base a precise indicazioni e prescrizioni contenute in bandi pubblici e per la loro costituzione sono previsti, oltre alle delibere dei rispettivi organi di vertice, i pareri vincolanti dei Ministeri vigilanti.

A riprova del fatto che il Decreto Legislativo n. 175/2016 incida su Enti pubblici territoriali, si pongono i criteri, elencati all’art. 20, comma 2 del citato Decreto , in base ai quali operare una valutazione di permanenza in essere della partecipata pubblica.

A titolo esemplificativo, basti pensare al criterio del “fatturato medio”, previsto nel D. Legislativo n. 175/2016, che difficilmente troverà applicazione nel caso di Enti pubblici di Ricerca ed Università date le finalità istituzionali, lontane da logiche economiche, perseguite da entrambi gli Enti.

L’auspicio, quindi, è quello che il Legislatore possa rivedere l’approvato Decreto nell’ottica della specificità degli EPR ed Università.


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