Definizione agevolata e liti tributarie pendenti

Definizione agevolata e liti tributarie pendenti

Oltre 52mila cause arretrate fiscali, alcune risalenti a sette anni fa. È questo il carico insostenibile che provoca i ritardi nelle decisioni della sezione tributaria della Cassazione, contribuendo a rendere inesigibile buona parte dei 37,7 miliardi di euro di crediti fiscali oggetto delle liti pendenti alla Suprema corte. Per questo il Governo sta valutando un taglio delle liti di valore più basso, ma girando alla larga dall’ipotesi condono, anche se una sponda in favore di una misura del genere potrebbe arrivare dal Parlamento, considerato l’ordine del giorno con cui dalla Camera (astenuta solo Leu) si chiede anche una «definizione delle liti» tributarie «pendenti».

L’articolo 6 del decreto legge n. 119 del 24 ottobre 2018, convertito in legge numero 136/2018 del 17 dicembre 2018 ha previsto, anche per i Comuni, la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione. Nella seduta del 1° aprile 2019 il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione applicando il relativo Regolamento.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP).

È opportuno chiarire, quanto alla rottamazione, che sinora ci sono state tre edizioni, l’ultima delle quali copre i ruoli impositivi sino al 31 dicembre 2017. È tuttora incerta la possibilità di pervenire ad una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, comprendente i ruoli di riscossione emessi sino al 31 dicembre 2018 o anche oltre: se ne discuterà a livello politico in sede di predisposizione da parte del Governo, e di successivo dibattito ed approvazione parlamentare, della prossima Legge di Bilancio 2021.

Tornando alle voci suscettibili di rientrare nelle sanatorie già emanate, per la posizione dell’Agenzia delle Entrate si ritenevano non condonabili le cartelle esattoriali, le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi di liquidazione emessi per il recupero di imposte dichiarate e non versate, in quanto considerati atti di mera liquidazione di tributi già accertati attraverso le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Invece, venivano fatti rientrare nel perimetro della sanatoria tutti gli atti di rettifica delle dichiarazioni e gli accertamenti emessi a seguito di controllo formale sulle stesse. La Corte di Cassazione, però, si è attestata su una posizione diversa, ammettendo la definizione delle liti pendenti anche al primo gruppo di casi.

Per pendente si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 ottobre 2018 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente l’intero tributo o parte di esso in relazione allo stato e al grado della controversia.

Atti definibili – La nuova definizione è limitata alle controversie aventi ad “oggetto atti impositivi”. Al riguardo, si ritiene che per “atto impositivo” debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l’indicazione del quantum da recuperare.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie. 

Nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di pagamento impugnata sia stata preceduta dall’avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso l’ingiunzione eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 1° aprile 2019).

Atti non definibili – Non potrà essere oggetto di definizione la controversia instaurata avverso un’ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato. Allo stesso modo non sono definibili le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune.

La circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che analizza in dettaglio l’istituto introdotto dall’articolo 6 del Dl 119/2018, grazie al quale è possibile chiudere le vertenze fiscali aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, con ricorso in primo grado notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore dello stesso Dl 119).

Precisazioni anche sul successivo articolo 7 che, alla lettera b) del comma 2, prevede, per le società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al 31 dicembre 2017 nel registro del Coni, un’analoga opportunità, con una modulazione delle somme dovute differente rispetto a quella prevista dall’articolo 6.

Possono essere definite, purché concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso le Commissioni tributarie provinciali, regionali e quelle di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio, nonché presso la Corte di cassazione.
Definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo, non quelle in materie diverse dalla tributaria erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Poiché è richiesto che l’Agenzia delle entrate sia parte della lite che si vuole definire, non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina le controversie:

  • instaurate contro enti impositori diversi dall’Agenzia delle entrate, come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

  • nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e ad atti aventi comunque natura impositiva

  • vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio (ad esempio, quelle contro le sanzioni per impiego di lavoratori “in nero” o per l’irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici).
    La definizione può riguardare solo controversie “
    aventi ad oggetto atti impositivi”, cioè avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto che rechi una pretesa tributaria quantificata.
    Pertanto, restano esclusi dall’istituto:

  • dinieghi espressi o taciti di rimborso – non attengono a una pretesa dell’Agenzia di (maggiori) tributi o sanzioni amministrative, ma a un’istanza di restituzione di somme che il contribuente ritiene indebitamente versate

  • atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata (ad esempio: disconoscimento di un’agevolazione senza contestuale accertamento e richiesta di tributi; attribuzione della rendita catastale; cancellazione di enti dal registro delle Onlus; ecc.)

  • dinieghi di precedenti definizioni agevolate

  • atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione (ad esempio, ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, non risultano versate). Tuttavia, i ruoli derivanti dall’attività di controllo automatizzato ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973 possono scaturire anche dalla rettifica di dati indicati nelle dichiarazioni; in tal caso, si tratta di atti a carattere impositivo, le cui controversie rientrano nell’ambito di applicazione della definizione. Stessa cosa per le liti sui ruoli emessi a seguito di controllo formale (articolo 36-ter, Dpr 600/1973), per gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro che esprimono per la prima volta una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione. Relativamente agli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione, la lite non è definibile se l’ufficio si è limitato a determinare il tributo dovuto secondo i dati dichiarati dal contribuente, e non ha anche escluso riduzioni e/o detrazioni

  • sanzioni per omesso o ritardato versamento (discende dall’esclusione delle liti aventi a oggetto atti di mera riscossione). Pertanto, alla lite riguardante la sanzione di omesso versamento in cui il tributo è stato pagato o definito oppure riguardante la sanzione per ritardato versamento non si applica la previsione secondo cui, qualora si tratti di “controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione

  • tasse automobilistiche – la definizione è possibile, nelle Regioni a statuto speciale nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate, solo se le liti discendono da atti impositivi diversi dalla mera liquidazione dell’obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi

  • accertamenti riguardanti società di persone – l’atto impugnato dalla società, sebbene contenga l’indicazione dell’ammontare del (maggior) reddito da imputare per trasparenza ai soci, non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Pertanto, la società può definire la lite solo per le imposte accertate nell’atto e di sua competenza (ad esempio, l’Irap), senza alcun effetto nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione. Le eventuali liti instaurate da questi ultimi sono da considerarsi come autonome

  • contributi e premi previdenziali e assistenziali – rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

  • atti concernenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, IVA riscossa all’importazione e aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario – sono esclusi per espressa previsione normativa.

Pendenza della lite

La definizione delle liti può riguardare solo i rapporti pendenti al 24 ottobre 2018 (cioè, con ricorso introduttivo notificato alla controparte, rilevando, a tal fine, la data di notificazione per il ricorrente; vale a dire che, ad esempio, in caso di notifica per posta, si tiene conto della data di spedizione della raccomandata A/R) e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.

Rimangono, quindi, esclusi:

  • i rapporti esauriti al 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero da sentenze della Cassazione, senza rinvio al giudice di merito

  • i rapporti – anche se pendenti al 24 ottobre 2018 – esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza della Cassazione, senza rinvio al giudice di merito

  • i rapporti per i quali, al 24 ottobre 2018 e alla data di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria o la conciliazione giudiziale.

Non sono definibili le “liti potenziali”, cioè le situazioni in cui il ricorso di primo grado non è stato notificato al 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti i termini d’impugnazione di un atto notificato.

Porte aperte alla definizione per le liti instaurate con ricorsi affetti da vizi di inammissibilità (perché proposti oltre i termini o privi dei requisiti di forma e contenuto), purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia sancito l’inammissibilità.

Con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione che alla data di approvazione del Regolamento comunale non vi sia sentenza passata in giudicato è dovuto: 

  • il 100% dell’imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria

  • il 90% dell’imposta se: 

    • il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione

    • il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare

    • il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva

    • pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall’esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione

  • il 40% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune

  • il 15% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

In caso di soccombenza reciproca è dovuto: 

  • il 100% dell’imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente; 

  • il 40% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale; 

  • il 15% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (cosiddetta “doppia conforme”), possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;.

Scorporo degli importi già versati

Il comma 9 dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato “a qualsiasi titolo” in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione. Non sono comunque deducibili gli importi versati all’agente della riscossione ovvero all’incaricato della riscossione coattiva, quali ad esempio aggio e spese di notifica della cartella.


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Luca Labano

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