Definizione di Start Up e i primi requisiti

Definizione di Start Up e i primi requisiti

Sommario: 1. Premessa – 2. Definizione di Start Up – 3. La forma giuridica delle Start Up – 4. Sede degli affari – 5. La dimensione: i limiti dimensionali per le Start Up – 6. Divieto di distribuzione degli utili – 7. Conclusioni

1. Premessa

Il tema delle Start Up innovative è molto complesso per diverse ragioni: Il DECRETO ATTUATIVO del 17 febbraio 2016 non è coordinato con la fonte primaria costituita dal DECRETO LEGGE 179/2012; ciò comporta problemi interpretativi su diversi punti che la dottrina e la giurisprudenza cercano di risolvere; va tenuto presente, inoltre, che quest’ultima è particolarmente esigua poiché il quadro normativo ha cominciato a delinearsi solo dal 2012.

Il DECRETO, sopra citato, è stato integrato, successivamente, diverse volte. La modifica, più rilevante, è costituita dal DECRETO LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, il c.d. INVESTMENT COMPACT che ha esteso molti aspetti della disciplina, dedicata alle Start Up, agli incubatori certificati e alle PMI innovative.

2. Definizione di Start Up

La Start Up innovativa è un modello transtipico, perché definito come società di capitali, (costituita anche in forma cooperativa), le cui azioni o quote non sono quotate in borsa. In economia, con il termine Start Up, si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali, in cerca di soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e possano crescere indefinitamente.

All’inizio, era un termine che veniva esclusivamente utilizzato nel settore terziario avanzato economico.

Successivamente, con la diffusione dei software, anche aziende appartenenti ad altri settori cominciano a sperimentare le stesse soluzioni.

L’ordinamento italiano, sotto le raccomandazioni specifiche dell’Unione Europea e sotto le indicazioni del Programma Nazionale di Riforma, adotta il DECRETO LEGGE n.179 del 18 ottobre 2012” DECRETO CRESCITA 2.0” e, per la prima volta, viene introdotto la definizione di Start Up e, allo stesso tempo, vengono stabilite delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni che toccano tutte le fasi del ciclo di vita di una Start Up.

La disciplina in esame è contenuta principalmente nel DECRETO CRESCITA BIS, nella sezione IX che va dagli articoli. 25 a 32, con la denominazione “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese di Start Up innovative”.

Queste misure mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, (in particolare giovanile), l’aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione, a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese, oltre a una più massiccia attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Tutto ciò diviene possibile grazie ad una serie di esenzioni temporanee dal diritto comune, intese a ridurre i costi, soprattutto quelli derivanti da lavoro dipendente e tributari, a favorire il reperimento di mezzi finanziari propri e di credito, a diluire nel tempo i rischi derivanti dall’indebitamento, nonché ad esorcizzare la prospettiva del fallimento, ipotesi fisiologica per attività a contenuto innovativo, caratterizzate da un così elevato rischio imprenditoriale.

Per poter beneficiare della disciplina di favore, prevista dalla legislazione speciale, è necessario che tutte le Start Up innovative siano in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 25 del citato DECRETO CRESCITA e si iscrivano nella sezione speciale del Registro delle imprese istituita dall’articolo 25 comma 8 del medesimo DECRETO. Alcuni requisiti sono di facile individuazione, altri, invece, sono incerti poiché sono attinenti allo svolgimento futuro dell’attività economica della società: per esempio, quelli relativi all’oggetto sociale a valenza tecnologica.

I requisiti inerenti alle Start Up (così come quelli inerenti agli incubatori ed alle PMI innovative) sono molti e il loro sistema normativo non sempre si presenta lineare sia per il dettato letterale/normativo sia per le varie interpretazioni che la dottrina e la giurisprudenza ne danno.

Quelli principali sono i seguenti: 1.Forma giuridica; 2. Sede degli affari; 3. Dimensione; 4. Divieto di distribuzione di utili; 5. Oggetto sociale; 6. Costituzione; 7. Quotazione delle azioni; 8. Spese e ricerca e sviluppo; 9. Personale qualificato; 10.Titolarità dei brevetti/diritti.

In questo articolo ci soffermeremo sui primi quattro, rimandando ai successivi la trattazione degli altri. 

3. La forma giuridica delle Start Up

Non solo la disciplina delle imprese innovative dispone di diverse deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Codice Civile ma, anche all’interno di tale categoria, vi sono delle differenze a seconda della forma giuridica utilizzata per la costituzione della società.

Possono assumere la qualifica di Start Up innovative le società di capitali quali le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni, le Società a responsabilità limitata, anche in forma Cooperativa. Possono rientrare tra queste anche le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto le c.d. “S.r.l. semplificate”.

Restano escluse le imprese individuali e le società di persone che appaiono ormai sistematicamente marginalizzate dall’intervento del legislatore, nonostante la loro persistenza e diffusione nell’universo delle piccole imprese.

Dunque, la qualifica di Start Up può riguardare solo società che adottano modelli organizzativi che garantiscono ai soci una responsabilità limitata e che in caso di fallimento dell’iniziativa non prevedano riflessi sul patrimonio personale degli stessi.

Le società, costituite in forma di responsabilità limitata, svolgono un ruolo molto importante nella disciplina perché il legislatore ha delineato vari aspetti che apportano diverse deroghe alla disciplina ordinaria relativa alla suddetta forma giuridica, rischiando, alle volte, di alterare le ratio su cui si è basata finora la differenza fra la disciplina delle S.R.L. e quelle delle S.P.A.

4. Sede degli affari

Le Start Up innovative devono essere residenti in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta e avere la sede dei propri affari e interessi in Italia per l’intera durata del periodo d’imposta.

In base al DECRETO del 30 gennaio del 2014, le agevolazioni si applicano anche alle società non residenti in Italia ma che sono in possesso di tali requisiti e che siano residenti in uno degli Stati dell’Unione Europea o, comunque, in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Inoltre, devono esercitare tramite una stabile organizzazione.

Parrebbe intendersi, sulla base di alcune interpretazioni giurisprudenziali e di regolamenti comunitari, che la società debba avere nel Territorio dello Stato il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, ove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative.

5. La dimensione: i limiti dimensionali per le Start Up

A partire dal secondo anno di attività della Start Up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a cinque milioni di euro. Il requisito dimensionale deve permanere per tutto il periodo nel quale la società gode delle agevolazioni cioè per 4 anni.

6. Divieto di distribuzione degli utili

A partire dalla data di costituzione e per tutta la durata del regime agevolato, sussiste il divieto di distribuzione degli utili. Gli eventuali utili devono essere accantonati in bilancio per patrimonializzare l’azienda e per effettuare investimenti finalizzati alla crescita della Start Up.

La prassi applicativa ha fatto sorgere dei dubbi sul se, nel momento in cui la Start Up viene cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, venga meno il divieto di distribuzione degli utili maturati prima della cancellazione.

Si tratta, in sintesi, di verificare se esiste una ultrattività del divieto che (in termini di competenza e non già di mera cassa) faccia riferimento non al momento della distribuzione degli utili, ma al momento della maturazione.

Partendo dal dettato normativo, si può notare come sussista un doppio divieto: «non distribuisce, e non ha distribuito, utili» ma il legislatore non ha aggiunto «e non distribuirà nell’esercizio successivo alla cancellazione».

Il legislatore, per dare una mano nell’interpretazione, ha introdotto dei canoni ermeneutici: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.” [1]

Dunque, in virtù del dato letterale e dei canoni ermeneutici recentemente introdotti, non sembra corretto estendere il divieto di distribuzione degli utili oltre la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Si ritiene, pertanto, che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell’iscrizione della Start Up nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell’esercizio successivo alla loro maturazione.

7. Conclusioni

Il tema delle Start Up è molto ampio e articolato, “costernato” da molti problemi interpretativi per cui la dottrina e, a volte, la giurisprudenza cercano di trovare soluzioni. Il principale “colpevole” di questa situazione è il legislatore che, nel tentativo di cercar di bilanciare i diversi interessi in gioco, fra cui le “indicazioni” dal DIRITTO COMUNITARIO, non sempre riesce a dare una cornice coerente all’intero quadro normativo; tenendo ben presente dei notevoli problemi di coordinamento delle diverse fonti normative che nel nostro Paese non provengono sempre dal medesimo organo, ampliando in tal senso la discrasia di fonti normative.

In questo primo articolo mi sono soffermato sui primi requisiti che non comportano particolari problemi interpretativi, rimandando ai successivi la disanima degli altri più complessi che richiedono maggior attenzione.


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