Detenzione, porto d’armi e strumenti di autodifesa: quali differenze?

Detenzione, porto d’armi e strumenti di autodifesa: quali differenze?

Gli ultimi fatti di cronaca hanno fomentato un acceso dibattito sull’uso di armi per la difesa personale.

Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza nel limbo di notizie pubblicate.

La normativa di riferimento è il D.L. 204/2010, modificato in parte dal D. Lgs. 121/2013.

In primis, occorre evidenziare le differenze tra detenzione di arma e porto d’armi.

E’ considerato mero detentore il soggetto che sia in possesso di armi ma non ne faccia uso in alcun modo.

Dal 05.11.2013 è stato previsto l’obbligo per questo tipo di soggetto di presentare, entro il 04.05.2015, opportuna certificazione medica che attesti la permanenza dei requisiti psicofisici, rilasciata da un medico militare, ASL o medico provinciale.

Diverso, invece, è il porto d’armi per difesa personale.

Innanzitutto specifichiamo che, a differenza della denuncia di detenzione, con il porto d’armi il soggetto titolare sarà autorizzato a recare seco l’arma.

In questa sede, ci interessa principalmente il porto concesso per motivi di difesa personale.

Per ottenerlo, occorre essere maggiorenne e addurre una valida motivazione che giustifichi il bisogno di circolare armati.

La domanda va presentata depositando l’apposito modulo presso gli Uffici (Questura, commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri) a mani, a mezzo raccomandata o pec.

Alla domanda vanno allegati due marche da 16,00 €, il certificato medico, due fototessere, la ricevuta del pagamento di € 115,00, per la tassa concessione governativa, nonchè l’autodichiarazione della sussistenza dei gravi motivi e l’assenza di condizioni ostative.

Il rinnovo avviene ogni 5 anni, necessariamente prima della scadenza.

Un’ulteriore distinzione va fatta tra le armi in senso stretto e gli strumenti di autodifesa.

Questi ultimi, infatti, assolvendo ad una funzione diversa, possono essere venduti e portati liberamente. Conservano, tuttavia, alcuni obblighi.

Un classico esempio è lo spray urticante che, per essere lecito, deve essere venduto sigillato ed avere una gittata massima di tre metri, pena la classificazione quale arma.

Inoltre, deve essere indicato che l’uso del prodotto è consentito solo per sottrarsi ad una minaccia od aggressione che metta in pericolo la propria incolumità.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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