Determinazione del tasso di interesse per relationem nei contratti bancari

Determinazione del tasso di interesse per relationem nei contratti bancari

Nella stipula di un contratto di conto corrente è necessario che l’istituto di credito consenta al cliente di essere edotto rispetto agli interessi applicati.

Il tasso di interesse può essere determinato per relationem – con esclusione del rinvio agli usi – ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all’unilaterale determinazione della banca.

Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 17710/2019.

La Corte ha rilevato come debba essere individuata una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative; la ratio è quella porre il contraente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto prevede.

In base all’ordinanza n. 17110 del 2019 è possibile, in particolare, determinare il tasso di interesse “per relationem” ai sensi dell’art. 117 TUB.

Occore rilevare, per completezza, che l’orientamento giurisprudenziale prevalente considera pienamente soddisfatta la condizione posta dall’art. 1284 c.c., in relazione alla determinazione del saggio di interessi legali, quando il contratto, pur non recando esplicitamente l’indicazione in cifra del tasso di interesse, richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché individuabili in maniera oggettiva e funzionali alla determinazione del tasso stesso applicabile.

E’, altresì, opportuno sottolineare che è un orientamento giurisprudenziale da considerarsi maggioritario afferma che il disposto di cui all’art. 117 TUB ammetta implicitamente che il tasso di interesse possa essere stabilito de relato; in base a tale indirizzo, sarebbero da censurare unicamente le clausole contrattuali di rinvio agli usi, essendo le stesse affette da nullità con la conseguenza che si considerano non apposte. In base ad un distinto orientamento, invece, le clausole di mero rinvio agli usi sarebbero del tutto inefficaci.

La Corte di Cassazione, tuttavia, specifica che tale conclusione è condivisibile solo nei casi in cui il richiamo ai citati elementi trovi fondamento nella necessità di ancorare e determinare il tasso di interesse a indici o parametri di sicura identificazione, purché non siano predeterminati dalla banca; in questo senso, la finalità di trasparenza ed eliminazione delle asimmetrie informative che attiene la norma di cui all’art. 117 TUB può ritenersi soddisfatta, non essendosi verificato alcun occultamento delle condizioni economiche contrattuali. La determinazione per relationem del tasso applicabile si renderà assolutamente necessaria in considerazione della volontà di quantificare l’ammontare dello stesso sulla base elementi esterni, non predeterminabili.

In base al medesimo indirizzo giurisprudenziale, non sarebbe pertanto legittimo un richiamo “per relationem” ad un indice già predeterminato unilateralmente dalla banca poiché esso non sarebbe in armonia la ratio di cui all’art. 117 TUB.

La relatio, in questo caso, costituirebbe uno strumento attraverso cui verrebbe celata una condizione economica del rapporto obbligatorio che la banca avrebbe potuto indicare all’interno del contratto.

La Corte di Cassazione richiama, inoltre, a fondamento ulteriore del dispositivo, la lettera dell’art. 1.4, all. 2, delle istruzioni della Banca d’Italia del 1992, il quale prevede che “alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell’operazione possono essere omessi dal contratto nel caso in cui dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto. In tali casi il contratto contiene gli elementi per la determinazione delle suddetti componenti di costo”. Tale previsione, riconosce alla banca la possibilità di rinviare a fonti esterne la definizione della misura degli interessi, circoscrivendo, tuttavia, tale ipotesi ai casi in cui non sia possibile definire e quantificare in maniera predeterminata e in cifra il tasso applicabile al contratto.


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