Dichiarare il falso in autocertificazione costituisce sempre reato?

Dichiarare il falso in autocertificazione costituisce sempre reato?

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. Breve analisi della fattispecie delittuosa ex art. 483 c.p. – 4. Quali sono le effettive conseguenze del falso in autocertificazione? – 5. La configurazione della fattispecie penale di cui all’art. 495 c.p. – 6. Conclusioni

 

1. Introduzione

Tanto discussa quanto polemizzata, l’autocertificazione per dichiarare i nostri spostamenti in caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine è diventata un aspetto quotidiano, tuttavia controverso.

Attraverso l’auto-dichiarazione, la persona giustifica il mancato rispetto delle norme emergenziali anti-Covid per le note ragioni qualificate come di emergenza, di sanità e per questioni lavorative. Il soggetto è tenuto a dichiarare le proprie generalità, la consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di non essere sottoposto a quarantena o di non essere risultato positivo, di essersi spostato da un luogo ad un altro e di essere a conoscenza delle limitazioni regionali, nonché delle sanzioni previste.

2. Il caso

Ipotizziamo che tu stia transitando senza alcun apparente motivo d’urgenza e venga fermato ad un posto di blocco per un controllo. Preso dall’agitazione, dichiari di essere di ritorno dal lavoro, ma a seguito di accertamenti le Autorità verificano – chiamando il tuo datore di lavoro – che quel giorno non eri in turno.

Da una falsa dichiarazione che pensavi rimanesse priva di significato (perché escludevi immotivatamente che non venisse effettuato alcun controllo) ti trovi imputato in un procedimento penale per reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Ma è fondato? Cerchiamo di capire di cosa si sta parlando.

3. Breve analisi della fattispecie delittuosa ex art. 483 c.p.

L’art. 483 c.p. sancisce: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi“.

In generale, la falsità penalmente rilevante può essere ideologica o materiale:

– è ideologica quando in un documento formalmente perfetto viene riportata una dichiarazione non vera, compromettendone dunque la veridicità;

– è materiale quando è il documento stesso a subire delle alterazioni, vedendo compromessa la sua genuinità (ad esempio, modificandone il testo).

Per essere perseguibile la falsità ideologica, incriminata dalla precitata norma penale, deve essere giuridicamente rilevante, sussistendo in capo al suo autore il dovere giuridico di dichiarare il vero. Ulteriormente, la dichiarazione formulata dal privato deve essere trasfusa in un atto pubblico.

Che cos’è un atto pubblico?

La nozione è molto ampia e comprende i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio che vengono redatti con le necessarie formalità per uno scopo inerente l’esercizio della propria funzione e di pubblico servizio e al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, aventi rilevanza giuridica. Nel nostro caso, se la falsità ideologica colpisce un atto pubblico avente la funzione di provare la veridicità dei fatti che lo stesso attesta, è prevista la reclusione fino a 2 anni.

E’ dunque necessario che una norma giuridica riconosca degli specifici effetti all’atto o al documento all’interno del quale la falsa dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale che l’ha ricevuta.

E questo quando accade?

Per esempio, se denunci lo smarrimento di un documento, la denuncia è il presupposto necessario per il rilascio del suo duplicato. Quindi, l’ordinamento prevede la produzione di effetti giuridici rispetto al documento con cui dichiari lo smarrimento. Pertanto, la norma giuridica riconosce dei particolari effetti giuridici (il rilascio del duplicato del documento smarrito) ad un documento (la denuncia).

A completamento dell’analisi di cui sopra, l’art. 483 c.p. richiede il c.d. dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere il fatto (ossia mentire), nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. Si tratta di un reato di pura condotta, cioè il suo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto e, pertanto, è punibile solo per il suo configurarsi.

Quindi, il dettato della disposizione citata richiede la sussistenza di un obbligo in capo al soggetto di riferire la verità.

4. Quali sono le effettive conseguenze giuridiche del falso in autocertificazione?

Alla luce di ciò, che conseguenze giuridiche sorgono in capo a colui che dichiara il falso nell’autocertificazione?

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 12/03/2021, ha dichiarato l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, ravvisando l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato (in altri termini, gli elementi che costituiscono il perfezionamento della condotta incriminata).

In questo caso, quindi, secondo l’Autorità Giudicante non esiste nessun dovere giuridico per il privato di dichiarare necessariamente la verità perché non esiste nessuna norma giuridica che lo preveda e che ricolleghi dei particolari effetti giuridici ad uno specifico documento.

Non solo, è anche alquanto complesso individuare l’atto del pubblico ufficiale nel quale confluirà la dichiarazione del privato che sarebbe il frutto di un controllo eventuale e non necessario che potrebbe anche non sortire alcun effetto. Perciò, anche in questa prospettiva non sarebbe possibile il perfezionamento della fattispecie delittuosa che richiede, appunto, che la dichiarazione sia inserita in un atto pubblico.

Ma c’è di più.

Il fatto di dichiarare il vero inerentemente a fatti che potrebbero essere il presupposto di una sanzione contrasterebbe con il diritto costituzionalmente tutelato di difesa del singolo, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.

Pertanto, dichiarare il falso nell’autocertificazione non comporta la commissione del reato di cui all’art. 483 c.p., ma ciò non vale per le sanzioni amministrative che, diversamente, potranno essere comminate al soggetto.

5. La configurazione della fattispecie penale di cui all’art. 495 c.p.

Ma è sempre esclusa la configurazione di una condotta penalmente rilevante? Quando il falso, invece, comporta delle conseguenze penali?

Conseguenze penali si configurano quando il soggetto dichiari il falso circa l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona: Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La falsa motivazione sulla propria presenza in strada non può ricondursi all’interno dell’alveo delle previsioni descritte dalla norma penale in esame.

Diversamente, dichiarare falsamente di non essere sottoposto a quarantena o di non essere positivo al Covid 19 può ben rientrare nella classificazione di “altre qualità”, che identifica ogni caratteristica della persona che possa costituire elemento di identificazione dell’individuo all’interno della comunità sociale. In altri termini, sono condizioni che individuano il soggetto in maniera precisa, sempre circostanziando le caratteristiche alla vigente situazione di emergenza pandemica. La Suprema Corte di Cassazione – nel definire la nozione di “Convivente”- faceva riferimento a tutti gli “altri connotati della persona (…) e, quindi, (…) determinate situazioni di fatto che attengono alla persona e che costituiscano presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi”. E, pertanto, la dottrina ritiene di poter estendere questa interpretazione anche alla sottoposizione alla quarantena o alla positività al virus.

Alla luce di questo, lo stato di salute di un individuo, sempre in relazione alla situazione pandemica, può ben costituire una condizione di sua identificazione nell’ambito della realtà sociale, tale da rientrare nella definizione di “altre qualità” ex art. 495 c.c. Quindi, sarà punibile per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri colui che menta sulle proprie generalità, ma anche chi dichiari falsamente di non essere in quarantena o di non essere positivo al Covid 19.

Diversamente, non appaiono idonei ad essere incriminati ai sensi dell’art. 495 c.c. gli spostamenti tra luoghi, la conoscenza delle norme e la giustificazione sugli spostamenti.

6. Conclusioni

In conclusione, dichiarare il falso nell’autocertificazione non costituisce reato solo se l’oggetto della menzogna verte sul motivo degli spostamenti o sulla loro giustificazione. A contrario, se il soggetto mente sulla propria identità o sul proprio stato di salute sarà perseguibile per il delitto previsto dall’art. 495 c.c., il quale prevede la reclusione non inferiore a 2 anni.

Nulla esclude, in ogni caso, la comminazione di una sanzione amministrativa.


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Veronica Zanibellato

Professionista legale abilitata alla professione di Avvocato. Consulente legale aziendale. Competenza in ambito civile, societario, contrattuale e del risarcimento del danno.

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