Dichiarazione di successione: aspetti fiscali e civilistici

Dichiarazione di successione: aspetti fiscali e civilistici

A seguito dell’ apertura della successione è necessario effettuare la “dichiarazione di successione”.

Si tratta di una serie di formalità che determinati soggetti (principalmente eredi, legatari, amministratori dell’ eredità, curatori dell’ eredità giacente, esecutori testamentari e trustee) devono obbligatoriamente compiere, entro 12 mesi dall’ apertura della successione, al fine di calcolare e corrispondere le imposte dovute.

Naturalmente basta che uno solo dei soggetti obbligati vi provveda.

Dal punto di vista pratico, è necessario compilare un apposito modulo, facilmente reperibile presso qualsiasi ufficio dell’ Agenzia delle Entrate, e depositarlo presso l’ ufficio locale della suddetta agenzia (nella cui circoscrizione il defunto aveva la residenza).

Non è obbligatoria la dichiarazione di successione quando sussistono tutte le tre seguenti condizioni:

-eredità devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta del defunto,

-attivo ereditario non superiore ad € 100.000,00,

-attivo non comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari.

Una volta autoliquidate e pagate le imposte dovute (ipotecaria, catastale e di bollo) e consegnata la dichiarazione di successione al competente ufficio dell’ Agenzia delle Entrate, quest’ ultimo provvederà a liquidare l’ imposta di successione, richiedendone il pagamento ed alla trascrizione del “certificato di successione”.

Questa trascrizione risponde alle finalità previste dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”.

Il successivo fondamentale passaggio consiste, invece, nell’ effettuare le volture relativamente agli immobili caduti in successione.

In sostanza, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, si deve richiedere l’ aggiornamento dei dati catastali poiché, a causa della successione, si è verificata una variazione della titolarità su uno o più beni immobili.

É utile precisare, che sia in caso di omessa dichiarazione di successione, sia in caso di omessa voltura è prevista una sanzione amministrativa, che il fisco può erogare entro 5 anni (termine previsto a pena di decadenza)

Anche se sono trascorsi i suddetti 5 anni, comunque, qualora intervenga l’ accertamento dell’Agenzia delle Entrate, l’ imposta sarà dovuta (art. 27 del “Testo Unico dell’ imposta su successioni e donazioni”).

Concluso l’ esame delle formalità previste, occorre fare una precisazione: come già anticipato, la trascrizione del certificato di denuncia di successione, adempimento che compie autonomamente l’ ufficio del Registro competente territorialmente, ha una mera funzione di pubblicità notizia, rendendo edotti i terzi circa la avvenuta dichiarazione di successione.

In sostanza ha valore prettamente fiscale e non costituisce assolutamente trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

Ai fini del principio della “continuità delle trascrizioni” ex art. 2650 c.c., la trascrizione in questione non rileva; tutt’ al più potrà essere utile, concretamente parlando, per ricostruire l’ ordine cronologico dei trasferimenti.

Ponendo il caso di una successiva vendita dell’ immobile che l’ alienante ha ereditato, l’ acquirente (molto più probabilmente il Notaio incaricato del rogito) che controllerà che sia stato trascritto l’ atto di acquisto del dante causa, non potrà accontentarsi della trascrizione della dichiarazione di successione.

In sostanza la trascrizione che interessa i successivi acquirenti dall’ erede (che permette loro di essere sicuri contro eventuali pretese di terzi) e che rileva ai fini della continuità ex art. 2650 c.c., è quella imposta dall’ art. 2648 c.c. per l’ accettazione dell’ eredità.

Tornando all’ esempio sopra riportato, sarà il Notaio a dover reintegrare la continuità delle trascrizioni, trascrivendo l’ accettazione dell’ eredità da parte dell’ alienante, prima, e la vendita dell’ immobile in questione, poi.

In conclusione non si deve confondere la trascrizione della dichiarazione di successione, che ha finalità fiscali, con la trascrizione dell’ accettazione di eredità, espressa o tacita.


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Alessio Fiacchi

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