Differenti tipi di comunione e sorte degli atti di disposizione del comproprietario prima della divisione ereditaria

Differenti tipi di comunione e sorte degli atti di disposizione del comproprietario prima della divisione ereditaria

L’istituto della comunione ordinaria viene disciplinato dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile, dal quale si ricava una nozione sostanzialmente coincidente con quella di comproprietà. Invero, come si evince dall’articolo 1100 cc, il legislatore ritiene sussistente il fenomeno di comunione quando la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone sul medesimo bene. Più specificamente i comproprietari di un bene ricadente nella comunione ordinaria vengono definiti comunisti e ad essi la legge attribuisce quote di comproprietà eguali, salvo che non sia diversamente stabilito secondo quanto previsto dall’articolo 1101 comma 1 del codice civile. Quest’ultimo nel delineare la comunione ordinaria la predispone in funzione della quota, la quale svolge una funzione fondamentale, ovverossia quella di essere espressione nonché misura della partecipazione di ciascun comproprietario alla comunione. Infatti, ciascun comproprietario partecipa alla comunione e dunque ai vantaggi ed ai pesi che da essa derivano proporzionalmente alla propria quota così come stabilito dal dato normativo dell’articolo 1101 comma 2 c.c.

 Tuttavia, la dottrina più accreditata oltre a sottolineare la funzione fondamentale che la quota svolge in sede di scioglimento della comunione ordinaria, ovverossia quella di apporzionare ciascun comunista proporzionalmente con beni equivalenti al valore della propria quota, ne mette altresì in evidenza il ruolo di limite nel compimento da parte di ciascun comproprietario degli atti di godimento e di disposizione in costanza di comunione. Sicché la quota ideale di comproprietà che insiste sul bene in comune riflette il diritto di proprietà di ciascuno sull’intero limitandone le facoltà di godimento ed i poteri di disposizione. Ciò è frutto dell’intenzione del legislatore che ha dettato la disciplina dell’articolo 1102 cc con l’intento di prevenire l’insorgere di copiose liti tra i comproprietari. La norma de qua stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Quest’ultima previsione dell’articolo 1102 comma 1 cc si ricollega a quella contenuta nel secondo comma della stessa norma la cui ratio è quella di evitare che il comproprietario con situazioni di fatto possa arrivare a mutare la cosa impedendone l’uso agli altri comproprietari, estendendo così il suo diritto in danno degli altri partecipanti. In tal modo il legislatore ha voluto assicurare a ciascun comunista il pieno esercizio del proprio diritto di proprietà sulla cosa comune, limitandolo tuttavia nel godimento e nella disposizione di esso al fine di assicurare il corrispettivo esercizio da parte degli altri comproprietari- comunisti in ragione delle rispettive quote.

Pertanto, nella comunione ordinaria, quale forma di comunione volontaria e non forzosa, la quota non solo segna la misura della partecipazione di ciascun comunista alla stessa, ma altresì funge da limite al potere di disposizione del diritto di proprietà da parte di ciascun partecipante. Tale principio si rinviene nell’articolo 1103 cc che sancisce il principio della libera disponibilità della quota, in forza del quale ciascun comunista ha il potere di disporre del suo diritto e di cedere il godimento della cosa nei limiti della sua quota, potendo ipotecarla entro gli stessi limiti.

 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità partendo dalla natura plurisoggettiva della parte titolare del bene in comunione ordinaria ha analizzato l’ipotesi nella quale soltanto parte dei comproprietari del bene ricadente in comunione proceda ad alienare lo stesso pur difettando il consenso di uno di essi: la giurisprudenza ha stabilito in tal caso che essendo necessariamente plurisoggettiva la parte titolare del diritto di comproprietà l’atto di vendita di tale bene sia nullo poiché si tratta di un contratto sul quale non si è validamente formata la volontà, essendo a tale scopo necessario il manifestarsi della volontà di tutte le parti  contitolari del medesimo bene.

Differentemente, la giurisprudenza sempre partendo dall’assunto che la comunione realizza una forma di contitolarità del diritto di proprietà ha ritenuto che l’atto di vendita di un bene posto in essere da uno dei contitolari come unico proprietario del bene in comunione ordinaria non vada incontro alla nullità, poiché qui si manifesta validamente il consenso di quello che appare al compratore come l’unico proprietario. Piuttosto, secondo la giurisprudenza di legittimità in tal caso il compratore potrà tutelarsi dall’atto di disposizione attraverso i rimedi offerti dall’articolo 1480 del codice civile. Invero, differentemente da parte della dottrina, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente nel caso di specie l’ipotesi della vendita di cosa parzialmente altrui, che giustificano la possibilità per l’acquirente di esperire il rimedio caducatorio della risoluzione del contratto ex 1453 cc, oppure quello manutetivo della riduzione del prezzo avverso l’atto di disposizione compiuto da uno dei comproprietari in assenza della partecipazione all’atto degli altri.

Diversi invece sono i poteri di disposizione dei coniugi sui beni ricadenti nell’ambito della comunione legale. Quest’ultima viene disciplinata dagli articoli 159 e seguenti del codice civile nell’ambito del capo VI intitolato “del regime patrimoniale della famiglia”. In particolare, l’articolo 159 del codice civile delinea la comunione legale come il regime patrimoniale legale ordinario dei coniugi, pertanto in mancanza di diversa convenzione la comunione legale dei beni è il regime che regola i rapporti patrimoniali fra coniugi e riguarda gli acquisti che i coniugi effettuano insieme o separatamente durante il matrimonio finché non intervenga il suo scioglimento. Quanto agli atti di amministrazione e di disposizione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale si evince dall’articolo 180 del codice civile che il legislatore si è ispirato al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi previsto dall’articolo 29 della Costituzione, il quale ultimo attribuisce agli stessi pari dignità nella famiglia. Tuttavia, se alcuni atti di disposizione possono essere compiuti validamente da ciascun coniuge separatamente, per altri ciò non è possibile: invero, l’articolo 184 del codice civile stabilisce che per gli atti di disposizione dei beni immobili e di quelli mobili registrati sia necessario, per il loro valido compimento, il consenso di entrambi i coniugi, pena l’annullabilità di tali atti. Gli atti di disposizione di tali beni, proprio in ragione della struttura della comunione legale volta a realizzare una comunione collettiva di tipo germanistico e non pro-quota, non sono nulli come nella comunione ordinaria e quindi viziati ab origine per mancanza del necessario consenso di un contitolare della quota ideale del bene, bensì sono validi ed efficaci fino all’intervenire della sentenza di annullamento. Sul punto è intervenuta altresì la Suprema Corte di Cassazione che ha classificato il consenso prestato dall’altro coniuge come un negozio unilaterale autorizzativo volto a rimuovere il limite imposto dall’articolo 180 comma 2 cc all’esercizio del potere dispositivo del bene rendendo così l’atto di disposizione regolare ed evitando che lo stesso sia soggetto ad annullabilità così come previsto dal richiamo all’articolo 1444 effettuato dall’articolo 184 comma primo del codice civile.

Un altro tipo di comunione caratterizzata dalla partecipazione dei comunisti secondo la quota è altresì la comunione ereditaria. Quest’ultima si atteggia a comunione incidentale poiché può venire a costituirsi per volontà del testatore ovvero come conseguenza di una successione legittima.  Secondo parte della dottrina, il codice civile richiamando nelle norme sulla comunione ordinaria quelle relative alla divisione ereditaria evidenzia le divergenze tra i poteri e le facoltà dei coeredi e quelle dei comproprietari.

 Quanto alle divergenze va osservato che le due tipologie di comunione non divergono soltanto per la differente struttura, atteso che la comunione ordinaria ha una matrice ab origine pro-quota mentre la comunione ereditaria è caratterizzata da un’universalità di rapporti dapprima facenti capo al de cuius e nei quali a seguito della successione subentrano i coeredi, quanto più la distinzione fondamentale tra le due fattispecie di comunione andrebbe ravvisata nei differenti poteri di disposizione di cui godono i partecipanti all’uno o all’altro tipo di comunione. Infatti, se il comproprietario di un bene ricadente nella comunione ordinaria in ragione della sua quota gode della piena disposizione di essa ex articolo 1103 comma 1 del codice civile, avendo così la possibilità di far subentrare un terzo nella sua posizione di comunista e ciò virtù del principio della libera disposizione della quota, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità tale principio non vige nell’ambito della comunione ereditaria, dove i poteri di disposizione del coerede sono limitati in ragione della funzione tipica dell’istituto de quo caratterizzato dalla volontà di far permanere i beni dell’asse ereditario tra i coeredi legati da rapporti familiari ed affettivi.

Invero, il limite imposto al coerede nella libera disposizione della propria quota si evince secondo la giurisprudenza dall’articolo 732 del codice civile che disciplina l’istituto del retratto successorio, la cui ratio è quella di permettere la concentrazione di beni oggetto della comunione ereditaria nelle mani dei coeredi attraverso l’attribuzione agli stessi di un diritto di prelazione ed un diritto di riscatto nell’ipotesi in cui uno dei coeredi intenda alienare la propria quota o parte di essa. Sicché la norma de qua attribuisce a ciascun coerede il diritto ad essere preferito ad altri acquirenti nella vendita della quota di beni ereditari.

Tale diritto potestativo attribuito al coerede è opponibile erga omnes, sicché laddove un coerede dovesse concludere un’alienazione in violazione della regola posta dall’articolo 732 c.c., gli altri coeredi possono tutelarsi esercitando il diritto di riscatto con il quale potranno pretendere dall’acquirente o dai successivi aventi causa la restituzione dei beni oggetto della quota compravenduta.

La giurisprudenza di legittimità ritenendo che tali norme siano poste a presidio della corretta formazione della comunione ereditaria ha altresì affrontato anche la problematica riguardante la donazione del coerede della quota di eredità prima che intervenga la divisione ereditaria e dunque lo scioglimento della comunione.

Sul punto è intervenuto un recente arresto della giurisprudenza di legittimità che ha confermato l’orientamento già precedentemente consolidatosi in giurisprudenza.  In particolare, la pronuncia della Corte di Cassazione ha avuto ad oggetto la donazione di una quota indivisa di un bene facente parte di un più ampio compendio ereditario, classificandola come una donazione di un bene non ancora presente nella sfera patrimoniale del donante, configurandosi così una donazione di cosa futura riconducibile nell’ambito dell’articolo 771 comma primo del codice civile.

Invero, la norma de qua prevede che la donazione di cosa futura e quindi non  ancora presente nel patrimonio del donante sia nulla: ne deriva che la Corte di Cassazione nell’assimilare la donazione della quota di eredità di un coerede di uno o più beni ricadenti ancora in comunione ha espressamente ritenuto che quella donazione abbia ad oggetto  beni futuri e dunque va intesa  come donazione di beni che non sono ancora presenti nel patrimonio del coerede-donante e il cui atto di donazione nei confronti dei terzi è destinato ad andare incontro a nullità. Parimenti la Cassazione ha ritenuto di assimilare in tal caso la donazione di beni futuri alla donazione di cosa altrui che come tale non è ancora presente nel patrimonio del donante, senza però assimilare questa fattispecie a quella della vendita di cosa altrui di cui all’articolo 1478 del codice civile.

 In tale recente arresto giurisprudenziale non soltanto la Suprema Corte di Cassazione ritiene sussistente la nullità dell’atto di donazione di una quota di un bene ricadente ancora in comunione richiamandosi all’articolo 771 del codice civile, ma si spinge ad argomentare le ragioni della nullità di tale atto che non è più soltanto frutto di una nullità testuale.

Invero, la Suprema Corte rinviene le ragioni della nullità dell’atto de quo nel paradigma dell’articolo 769 del codice civile in base al quale, la donazione si caratterizza per essere il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte definita donante arricchisce l’altra disponendo in favore di questa di un suo diritto. Sicché perché possa integrarsi il contratto de quo è necessario che si assista all’arricchimento del donatario con la corrispettiva diminuzione patrimoniale del donante, il quale ultimo per spirito di liberalità ha voluto conferire tale vantaggio patrimoniale al donatario con coscienza e senza esservi in alcun modo costretto.  In tal modo, a parere della giurisprudenza di legittimità, l’atto di donazione di una quota ereditaria di un bene ancora ricadente in comunione ereditaria contravverrebbe al paradigma dell’articolo 769 c.c. non potendosi configurare una donazione laddove il donante disponga di un bene che non ricada nel proprio patrimonio e pertanto non potendosi verificare in tal senso un impoverimento nella sfera patrimoniale del donante con conseguente arricchimento del donatario. Sulla base di quanto osservato la giurisprudenza ritiene sussistente la nullità dell’atto di donazione di una quota indivisa del bene riconducibile alla comunione ereditaria per mancanza della causa tipica del contratto di cui all’articolo 769 c.c. trovando così applicazione la regola sancita dall’articolo 1418 comma secondo del codice civile. Per le suddette ragioni, al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha positivamente affermato la capacità del coerede di contrarre in tal caso una donazione obbligatoria avente ad oggetto una quota di un bene facente parte di una più ampia massa ereditaria, richiedendosi tuttavia per la sua validità che le parti facciano risultare dal contratto che quel bene non appartiene ancora alla sfera patrimoniale del donante e che questi assume l’obbligo di procurare l’acquisto al donatario essendo così rispettati i requisiti richiesti dall’articolo 769 del codice civile poiché l’arricchimento del donatario si sostanzia in tal caso nell’obbligo del donante di procurargli l’acquisto del bene.

Nonostante la posizione ormai granitica della giurisprudenza di legittimità sul punto, la più recente dottrina ha mosso varie obiezioni avverso tale orientamento giurisprudenziale. Le critiche mosse dalla dottrina si fondano sostanzialmente sul dettato normativo dell’articolo 757 c.c. rubricato “diritto dell’erede sulla propria quota”, all’interno del quale si stabilisce che ogni coerede è reputato solo ed immediato successore di tutti i beni componenti la sua quota. Ne deriva che secondo tale orientamento dottrinale laddove a seguito della divisione il coerede risultasse assegnatario del bene oggetto del suo atto di donazione lo stesso non potrebbe risultare nullo e questo perché gli effetti della divisione fanno retroagire l’acquisto dell’erede sul bene. Tale orientamento sembrerebbe fare applicazione in via analogica della regola propugnata dall’articolo 1478 del codice civile in tema di vendita di cosa altrui.

Le stesse problematiche sono state indagate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla vendita da parte del coerede di beni ricadenti nella comunione ereditaria. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la vendita da parte di uno dei coeredi di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo l’effetto obbligatorio, poiché la sua efficacia reale è subordinata all’effettiva assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore in sede divisionale. Ciò in quanto fino al momento dello scioglimento della comunione il bene continua a far parte di essa e, fino a quando essa perdura il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte del bene e neppure la quota ideale di uno specifico bene spettante al coerede- alienante, essendo quest’ultimo esclusivamente titolare di una quota di eredità, definita quotona, al cui interno non necessariamente rientrerà in occasione della divisione la proprietà della res alienata.

In tal modo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la vendita di un bene facente parte della più ampia comunione ereditaria abbia esclusivamente efficacia obbligatoria: in questo caso non vi sarà l’efficacia traslativa immediata tipica dell’atto di vendita quanto piuttosto l’efficacia obbligatoria, avendo così l’atto de quo l’effetto reale differito tipico della vendita di cosa altrui che obbliga il coerede – venditore a procurare l’acquisto al compratore.

Sicché la sorte di tale atto di disposizione del coerede-alienante che disponga della propria quota di eredità su di un bene o sull’intero della stessa è quella di produrre gli effetti tipici della vendita solo allorquando sia intervenuta la divisione e vi sia stata l’effettiva attribuzione del bene all’alienante. Infatti, fin tanto che il coerede-alienante risulta essere titolare della cosiddetta quotona, ovverossia di una quota sull’intero asse ereditario, non è certo che il bene oggetto dell’atto di disposizione ricadrà nella proprietà dell’alienante, pertanto, soltanto al momento della divisone, allorquando il coerede- alienante risulterà assegnatario della quotina allora l’effetto traslativo potrà verificarsi. Ciò perché soltanto in seguito alla divisione l’effetto traslativo tipico della vendita si verificherà, poiché è in tale momento che le quote diventano porzioni materiali del bene.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti