Diritto all’oblio: il favor della Cassazione per il diritto di cronaca

Diritto all’oblio: il favor della Cassazione per il diritto di cronaca

Una nuova pronuncia del giudice di legittimità su uno dei diritti di recente creazione giurisprudenziale: il diritto all’oblio. Un diritto “nuovo” sorto a seguito delle nuove forme di socializzazione e di informazione che coinvolgono i social media.

Il diritto all’oblio può essere definito quale diritto di ciascuno ad essere dimenticato dalla cronaca e di “sparire” dalle ricerche legate all’uso dei social e mass media. Da sempre tale diritto sconta la difficoltà di una tutela efficace ed immediata data l’incapacità, allo stato attuale, di mezzi che garantiscano la rimozione totale e definitiva della notizia di cronaca del passato di cui si chiede “l’oblio”.

Oltre a tale difficoltà  il diritto all’oblio oggi esplicitamente riconosciuto dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla libera circolazione e alla protezione dei dati personali, si scontra spesso con il suo opposto: il diritto di cronaca. Infatti non è questione nuova quella del giusto contemperamento tra i due diritti, tra i più noti casi si ricorda quello all’origine della pronuncia CGUE n. Sentenza 13 maggio 2014, n. 131/12 nella quale i giudici europei, mediante un’opera di interpretazione della Carta di Nizza ( art 7 e 8) riconobbero, a determinate condizioni, il diritto all’oblio: il pregiudizio al quale la notizia esporrebbe la persona interessata e un considerevole lasso di tempo tale da non giustificare la permanenza della notizia in rete.

Sul diritto all’oblio, in data 28 marzo 2018, la nostra Cassazione è intervenuta nuovamente precisando quali siano i limiti del diritto all’oblio nelle ipotesi in cui vi sia il diritto di cronaca.

Per i giudici di legittimità il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. 


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