Diritto di accesso: le associazioni dei consumatori devono essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale

Diritto di accesso: le associazioni dei consumatori devono essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale

Consiglio di Stato, IV sezione, 06 ottobre 2015, sentenza n. 4644 – Presidente N.Russo; Cons. estensore O.Forlenza

a cura di Mariachiara Gamen

Essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.

Il fatto

Con la sentenza n. 3027 del 11.12.2014, il T.A.R. Lombardia, sez. IV, respingeva il ricorso proposto dal Codacons avverso il rigetto, da parte di Expo 2015 s.p.a., dell’istanza di accesso presentata al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti le procedure per la selezione dei partner e degli sponsor di Expo 2015.

Il Tribunale amministrativo milanese riteneva motivato il diniego di accesso perché risultava insussistente in capo all’associazione Codacons un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti e non vi era, inoltre, un collegamento tra i documenti oggetto della richiesta di accesso e gli interessi di cui l’ente è portatore.

Avverso tale decisione, il Codacons proponeva appello.

La decisione

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia in esame, ha integralmente confermato la sentenza del T.A.R.Lombardia.

Il Supremo Consesso amministrativo, infatti, ha ritenuto motivato il diniego di accesso perché non sussiste in capo all’associazione a tutela dei consumatori l’interesse diretto, concreto ed attuale, necessario per la presentazione dell’istanza. Ai sensi dell’art.22 della Legge n.241/1990, infatti, il diritto di accesso può essere riconosciuto a “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”: nel caso di specie, il Codacons non risulta essere titolare di un concreto ed attuale interesse all’accesso, stante la insussistenza del nesso specifico tra gli atti cui ha richiesto di accedere e gli interessi dei quali l’associazione è portatrice.  Tali atti, infatti, attengono a singole procedure di scelta di uno o più contraenti con un soggetto pubblico e, quindi, non possono considerarsi immediatamente connessi alla più ampia tutela degli interessi dei consumatori di cui l’associazione richiedente è portatrice.

Il Consiglio di Stato richiama quanto affermato dall’Adunanza plenaria con la decisione n.7 del 24.04.2012: “la disposizione di cui all’art. 22, comma I, della Legge n.241/1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a “chiunque vi abbia interesse”, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di situazioni giuridicamente rilevanti”; inoltre “essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi diretto, concreto e attuale, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.”

In buona sostanza, alle associazioni a tutela dei consumatori, quale è il Codacons, l’ordinamento riconosce il diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione o di gestori di pubblici servizi, per la tutela degli interessi dei consumatori e utenti, ma tale diritto non è diverso da quello attribuito in generale dalla Legge n. 241/1990: dunque, anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’accesso e il collegamento tra gli atti di cui si chiede di prendere visione e gli interessi dei consumatori cui si intende approntare tutela.

Pertanto, il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare, ma postula sempre un accertamento dell’esistenza di un interesse concreto e attuale che, seppur diffuso, non giustifica un controllo generalizzato di tutti i documenti riferiti all’attività del gestore del pubblico servizio o della PA.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello proposto, ribadisce che gli atti cui il Codacons ha richiesto di accedere, non sono tali da denotare quel necessario collegamento con gli interessi di cui l’associazione è portatrice, essendo relativi a procedure caratterizzate da una certa specificità che non possono, pertanto, essere direttamente lesive degli interessi sovra-individuali e ampi di cui l’associazione è ente esponenziale.

CONFORMI: Consiglio di Stato, sez.VI, 23.11.2000, n.5930;  sez. IV, 06.10.2001, n. 5291; sez. V, 16.01.2005, n.127; sez. VI, 01.02.2007, n.416.


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Mariachiara Gamen

Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università Federico II di Napoli, ho svolto la pratica forense presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, occupandomi principalmente di questioni inerenti il diritto civile ed amministrativo. Iscritta al secondo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, collaboro attualmente con uno studio legale della mia città. Sono appassionata di diritto amministrativo e, in particolare, della materia degli appalti.

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