Diritto di visionare gli atti amministrativi in sede di procedura concorsuale

Diritto di visionare gli atti amministrativi in sede di procedura concorsuale

Diritto di accesso agli atti amministrativi: legge 241/90

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che gli dedica gli articoli da 22 a 28. L’articolo 22, in particolare, specifica tra le altre cose che l’accesso, “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza“.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia. La P.A., nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta, può respingerla se la stessa ha ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Se decorrono inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.

Le tutele del candidato

La prima tutela del diritto di accesso agli atti nei concorsi pubblici è di natura amministrativa. In caso di diniego (espresso o tacito, totale o parziale) o differimento della richiesta di accesso, l’interessato può presentare ricorso entro 30 giorni al difensore civico, se si tratta di atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali. Se si tratta di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato invece il ricorso deve essere presentato alla commissione per l’accesso. Anche nel caso in cui il difensore civico territorialmente competente non sia stato istituito il ricorso è da presentare alla commissione. Il difensore o la commissione si pronunciano entro 30 giorni. Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato.

Se invece il difensore o la commissione ritengono illegittimo il diniego o il differimento informano l’interessato e lo comunicano alla PA disponente. A questo punto questa è tenuta a consentire l’accesso con provvedimento motivato entro 30 giorni. Scaduto questo termine l’accesso si ritiene comunque consentito. Particolare è il caso in cui emerga nell’ambito della tutela amministrativa l’esigenza di tutela dei dati personali: in questo caso, relativamente alla tutela del diritto di accesso agli atti nei concorsi pubblici, è previsto anche l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali.

Per la tutela del diritto di accesso agli atti nei concorsi pubblici la legge prevede anche una strada di natura giurisdizionale.

Nel caso in cui invece l’istante intenda ricorrere alla tutela giurisdizionale, come anticipato, dovrà impugnare l’atto di diniego o differimento dinanzi al TAR territorialmente competente. Il processo segue un iter speciale accelerato ex. art 116 c.p.a. I termini sono dimezzati ed il giudice si pronuncia con sentenza in forma semplificata. Se il giudice ritiene illegittimo il rifiuto o il differimento può ordinare alla PA l’esibizione dei documenti entro un termine non superiore a 30 giorni.

Insieme all’impugnazione l’interessato può chiedere anche il risarcimento dei danni ed in questo caso il giudice può condannare la PA anche al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo diniego/differimento dell’accesso.

Il diritto di accesso  è uno strumento idoneo a conoscere gli atti amministrativi

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) con Sentenza n. 943, pubblicata il 19 febbraio 2019 così si pronuncia: “l’accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività Peraltro, nel caso di specie, appare con evidenza che solo attraverso l’ostensione della richiesta documentazione relativa alla procedura di mobilità alla quale ha partecipato, parte ricorrente potrebbe comprendere le eventuali ragioni che non avrebbero consentito il suo inserimento nella graduatoria finale, con conseguente valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa. Con riferimento a tali atti, destinati per loro natura al confronto con quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale, è da escludere in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza atteso che una volta acquisiti dalla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”.


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