Disdetta del datore di lavoro dall’iscrizione all’associazione nazionale di rappresentanza ed effetti della disapplicazione del contratto integrativo interaziendale

Disdetta del datore di lavoro dall’iscrizione all’associazione nazionale di rappresentanza ed effetti della disapplicazione del contratto integrativo interaziendale

La Corte di Cassazione – con ordinanza n. 42095 del 31.12.2021 – ha avuto modo di ritornare sulla questione relativa agli effetti della disapplicazione del contratto integrativo interaziendale conseguente alla disdetta del datore di lavoro della propria iscrizione all’associazione nazionale di rappresentanza.

L’occasione è sorta nell’ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsti da un contratto integrativo interaziendale, sulla cui applicabilità era sorta controversia tra le parti.

Ebbene, la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 4715/2017) – riformando la pronuncia del Tribunale di Viterbo – dichiarava illegittima la disapplicazione del suddetto contratto integrativo operata dal datore di lavoro e lo condannava al pagamento della suddetta voce economica. In particolare, il Collegio capitolino dava atto che dagli elementi istruttori era emerso che la società – anche successivamente all’atto di disdetta di adesione a Confindustria – aveva comunque continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dallo stesso contratto integrativo interaziendale. Pertanto, il rifiuto di pagare l’ulteriore voce doveva ritenersi illegittimo.

Il datore di lavoro proponeva allora ricorso per cassazione sulla base dei seguenti tre motivi di ricorso:

– “La società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372, 1373, 1375 cod. civ. e 36 Cost. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che i contratti collettivi sono contratti di diritto comune e che la formale disdetta all’iscrizione a Confindustria comportava una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004 che la società non aveva mai sottoscritto; né la continua applicazione di alcune voci retributive (elementi fissi) previste dal suddetto contratto integrativo interaziendale non legittimava il lavoratore ad avere aspettative sull’applicazione di tutte le clausole del contratto. L’erogazione della componente variabile del premio di partecipazione rappresentava esclusivamente un’adesione obbligata quale società iscritta a Confindustria, né può ritenersi che tale componente costituisse la retribuzione minima sufficiente garantita dalla Costituzione.“;

– “La società denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di fornire la motivazione relativamente alla statuizione di accoglimento del motivo di appello del lavoratore in base alla quale la libera recedibilità dal contratto collettivo è configurabile solo se questo è a tempo indeterminato, non anche se è a tempo determinato.“;

– “La società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1322, 1363, 1372, 1373, 1375, 2070 cod. civ., 2 e 36 Cost. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che, nel regime dei contratti di diritto comune (come ampiamente esposto nel primo motivo), era sufficiente – al fine della disapplicazione del contratto integrativo – la disdetta data a Confindustria il 19/11/2008 non essendo intervenuta alcuna adesione tacita o clausola d’uso né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo, con conseguente esplicita volontà di non voler più riconoscere la parte variabile del premio di produzione da giugno 2013. La Corte territoriale, inoltre, ha erroneamente ritenuto di applicare l’art. 2070 cod.civ. considerando la parte variabile del premio di partecipazione un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trascurando che trattasi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione (che non rientra dunque nei minimi retributivi di cui all’art. 36 Cost.).“.

La Corte di Cassazione – richiamando i principi già espressi dalle sentenze nn. 27922 e 27923 del 2021 – ha ritenuto, tuttavia, infondati i suddetti motivi di doglianza.

In sostanza, i giudici di Piazza Cavour sono partiti dal presupposto che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. n. 741/1959, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili:

– esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti;

– in mancanza della precedente condizione, quando le parti abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione senza contestazione delle relative clausole al singolo rapporto.

La conseguenza del superiore ragionamento è che, nell’ambito di un giudizio in cui venga invocata l’applicabilità della clausola di un contratto collettivo non efficace erga omnes, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (cfr., tra le tante, Cass. n. 10213/2000; n. 10375/2001, n. 14944/2014; n. 18408/2015).

Nel caso di specie, la Corte di merito aveva accertato che la società – anche successivamente alla propria formale disdetta – aveva comunque continuato ad erogare un numero significativo e vario di voci retributive, incentivanti e indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale oggetto del giudizio. Pertanto, dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti non poteva che desumersi che il datore di lavoro avesse mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva. Ciò, soprattutto, se si considera che la società ricorrente – al fine di escludere tale adesione – non aveva nemmeno indicato ulteriori istituti contrattuali del contratto integrativo interaziendale che dalla stessa non venivano applicati.

Pertanto, posto che ritenere sussistente l’implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito insindacabile in cassazione (cfr. Cass. n. 24336/2013, n. 10213/2000 e n. 10375/2001), la Corte di legittimità ha statuito che la Corte di Appello di Roma aveva deciso in modo conforme ai superiori principi e, conseguentemente, ha respinto il ricorso della società.


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