Divieto di offerte al pubblico di portafogli di investimento e pacchetto di estrazione in criptovalute  Revolutionary Bitcoin

Divieto di offerte al pubblico di portafogli di investimento e pacchetto di estrazione in criptovalute Revolutionary Bitcoin

Sommario: 1. Universo Bitcoin – 2. Delibera del 6 dicembre 2017 nr. 20207 – 3. Delibera 20 aprile 2017 nr. 19968 – 4. Conclusioni

1. L’analisi che segue ha in commento la delibera del 6 dicembre 2017 nr. 20207 e quella del 20 aprile 2017 nr. 19968; delibere che hanno il merito di aver affrontato per la prima volta un nuovo modello di business, fondato su criptovalute. Un mondo che non sfugge all’attento sguardo della Commissione Nazionale della Borsa e dei Mercati e che offre un piccolo punto di partenza per osare soluzione ad un settore privo di regolamentazione giuridica.

Il mondo delle criptovalute ha posto e pone innumerevoli interrogativi, mettendo talvolta in crisi assodati concetti e principi fondanti lo stato di diritto.

Un nuovo approccio, forse, potrebbe osare la corretta chiave di lettura per navigare in questo mare magnum delle cryptocurrencies .

Punto di partenza è la definizione. Il Bitcoin è un file mp4, una sequenza di numeri espressi nel codice binario 0-1, che può essere salvato su un supporto fisico esterno o su un cloud online. Come suggerisce uno degli studiosi più attenti della materia, Bisinelli, occorrerebbe comunque coglierne il significato teleologico, partendo dalle origini della moneta virtuale.

L’ingegnere informato Wei Dai, membro della cd Cypherpunks electronic mailing list, nel 1998 pubblica ”B-money, an Anonymous, Distributed electronic cash system”, nel quale teorizza il concetto di valuta virtuale digitale decentrata, basato su un complesso algoritmo e un sistema di scambi ed esecuzioni di contratti, all’interno del quale il coinvolgimento dei governi sarebbe ‘ ‘costantemente vietato e costantemente inutile’ ‘.

Le idee di Wei Dai sono state rielaborate dal creatore del bitcoin Satoshi Nakamoto, padre del White Paper del 2008, intitolato ”Bitcoin: a peer to peer electronic cash system”, ove definisce il bitcoin come un sistema di pagamento fra pari. Questa nuova moneta presuppone un sistema di pagamenti non più fondato sulla fiducia nell’intermediario istituzionale, bensì sulla prova crittografica.

Ed è proprio sul concetto di fiducia che la Banca dei regolamenti internazionali (BIS), concentra l’analisi sul fenomeno delle criptovalute. La BIS sostiene che la moneta può definire una ”convenzione sociale”, supportata da un’ responsabile all’interno di uno Stato che ha pubblica fiducia. Una struttura che sembrerebbe mancare nell’universo bitcoin. L’uso del condizionale è d’obbligo, se appunto, guardiamo alla materia con occhi diversi. Il concetto di ”trust” qui cambia paradigma, si sposta da un sistema centrale e istituzionale ad un sistema decentralizzato, il cd shared ledger e la blockchain . Il fenomeno Bitcoin deve essere inquadrato non all’interno di categorie di diritto già esistente, ma in una tutta nuova di beni immateriali.

Sistema decentralizzato, anonimato, numero limitato di moneta che può essere prodotta, blockchain, wallet ed operazioni di mining, mixing e trading sono alcune delle caratteristiche delle criptovalute.

– Blockchain: è un data base distribuito fatto di blocchi, un grande registro delle transizioni che memorizza dati tra computer. Ogni dato all’interno di un blocco e ogni blocco, deve essere validato dai c.d. miner ( i.e. addetti alla validazione). È oggi possibile distinguere tre grandi applicazioni di blockchain: 1) blockchain 1.0: applicazioni di carattere finanziario per la gestione di criptovalute; 2) blockchain 2.0: estende la blockchain a settori diversi dal finanziario grazie all’implementazione degli smart contract; 3) blockchain 3.0: diffonde le c.d. Dapp (decentralized applications), una tecnologia blockchain incapsulata nelle cose.

– Wallet: portafogli elettronici in cui vengono memorizzate le criptovalute e che consentono di effettuare transizioni non solo con gli Exchanger, ma anche con tutti coloro che accettano valuta virtuale in cambio di fornitura di beni e servizi.

– Mixing: le transizioni annotate sulla blockchain sono in linea di principio tacciabili. Per operare in anonimato è possibile affidarsi a servizi di mixing. Un utente deposita una somma su un conto in gesso, per poi riappropriarsene su un conto appositamente creato. Il mixing rende tale passaggio talmente complesso da complicarne la ricostruzione delle fasi intermedie.

Quanto sinteticamente detto basta a comprendere le difficoltà di approccio alle criptovalute.

Una moneta virtuale, spesso demonizzata da banche, colossi internazionali ed autorità di emissione, preoccupati dal pericolo cui gli investitori possono incorrere, dalla bolla speculativa che possono creare e dal loro carattere deflativo. Detto timore viene ingenerato dal fatto che il valore dei bitcoin è dettato dalla domanda e dall’offerta; in pratica, un bitcoin ha valore solo perchè gli utenti del sistema sono d’accordo che ce l’abbia. Inoltre, il numero totale delle unità prodotte è prestabilito in 21 milioni fino al 2030: ogni quattro anni il numero dei bitcoin emessi viene dimezzato, cos’ come la quantità di moneta distribuita sulla catena della blockchain.

La lotta donchisciottesca ai Bitcoin è stata di fatto posta nel nulla, quando nel 2018 le banche centrali dei paesi del G7 hanno iniziato a comprare in criptovalute per rafforzare le loro riserve in valuta estera. Inoltre, tutti gli istituti, italiani compresi, sono già da anni in campo per la realizzazione del progetto Corda R3. Corda si inserisce nell’alveo dei distributed ledger e delle piattaforme blockchain ed è una tecnologia sviluppata da R3, azienda che guida un network di 200 tra banche, istituti finanziari, enti regolatori, associazioni e aziende di tecnologia.

Invito alla prudenza da parte di quegli organismi e autori il cui compito è essenzialmente finalizzato alla tutela e alla salvaguarda del sistema economico-finanziario.

2. Riporta la data del 6 dicembre 2017 la delibera nr. 20207 con la quale la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha vietato – ai sensi dell’articolo 99 co. 1 lett. d) T.U.F. – che una società estera, operante in Italia, potesse continuare ad offrire portafogli di investimento in criptovalute.

La società in questione è la Crypt Trade Capital, con sede ad Alicante e Glasgow, che tramite il suo sito web offriva in vendita portafogli di investimento anche a soggetti residenti in Italia, prometteva rendimenti periodici tra il 17.7% e il 29.7%, legava l’offerta ad uno schema di vendita di tipo piramidale, presentando il tutto come un’opportunità di investimento.

La CONSOB, considerando quanto detto sopra ed alla luce della legge nr. 216 del 1974 (recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) e del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 ( T.U.F.), ha ravvisato nelle attività della Cryp un’offerta al publico di prodotti finanziai, in palese violazione della normativa applicabile.

Per offerta a pubblico di prodotti finanziari deve intendersi, ex articolo 1 co. 1 lett. t) del T.U.F. ‘’ogni comunicazione  rivolta  a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo,   che   presenti  sufficienti  informazioni  sulle  condizioni dell’offerta  e  dei  prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore  in  grado  di  decidere di acquistare o di sottoscrivere tali  prodotti  finanziari,  incluso il collocamento tramite soggetti abilitati’’.

E per prodotti finanziari, secondo l’articolo 1 co. 1 lett. u) del T.U.F., ‘’gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)’’.

Impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria, assunzione di un rischio direttamente connesso e legato all’impiego di capitale, sono le tre condizioni per cui la CONSOB ritiene di essere in presenza di investimenti di natura finanziaria.

Le attività poste in essere dalla Cryp sono, dunque, vietate alla luce dell’articolo 94 -bis co. 1 T.U.F., ai sensi del quale ‘’Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b)’’.

3. Stessa sorte tocca alla società Coinspace LTD che tramite piattaforma web svolgeva attività promozionale rivolta a soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto l’offerta al pubblico di pacchetti di estrazione di criptovalute, violando gli obblighi di prospetto (delibera CONSOB 20 aprile 2017 nr. 19968).

Il Business Plan della società maltese, pubblicato online, prevede la possibilità per i soggetti interessati, di acquistare diverse tipologie di pacchetti di estrazione, comprensivo di una quantità di monete e di un servizio di mining. L’offerta segue con la promessa di profitti al 50%, tramite una periodica rivendita alla società stessa. Specificamente ‘’ogni 14 e 28 del mese, ai membri viene pagata una somma fissa (se i membri decidono di vendere le monete indietro alla società per un prezzo fisso garantito di 0,50 € per moneta). […] Vendendo le monete S-Coin indietro alla società entro i termini stabiliti si può guadagnare fino al 50% di profitto nell’ambito di un anno di contratto di estrazione con la Coinspace”.

L’attività pubblicitaria, rivolta ai residenti in Italia, veniva svolta in violazione dell’articolo 101 co. 2 T.U.F, in base al quale ‘’prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari’’.

4. Non sono serviti i continui richiami e provvedimenti di sospensione alla Coinspace LDT, rendendosi necessaria il divieto contenuto nella delibera de qua.

Le delibere in commento non rilevano tanto per i divieti imposti, quanto per gli argomenti trattati e per l’accostamento di istituti ampiamente tipizzati dal legislatore italiano (prodotto e di offerte al pubblico) al mondo quasi inesplorato delle criptovalute.

La lettura dei documenti offre inoltre un ottimo angolo visivo del fenomeno Bitcoin: se un determinato bene o una determinata attività, priva di regolamentazione, rientra in una delle fattispecie legali, allora è quella legge che va applicata.

Non si fa altro che ricorre al meccanismo dell’interpretazione in concreto, cioè alla sussunzione di un caso concreto nell’astratta e generale previa norma previamente identificata.


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