Divisibilità della domanda relativa ai crediti da rapporto di lavoro

Divisibilità della domanda relativa ai crediti da rapporto di lavoro

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 4016, anno 2016
(Presidente: Roselli; Relatore: Berrino; data di pubblicazione: 01/03/2016)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione afferma l’indebito frazionamento dei diritti nascenti da un unico rapporto obbligatorio, quando vengono domandati, in separati e successivi giudizi, crediti che discendono dalla cessazione di un unico rapporto di lavoro subordinato, indifferentemente dal fatto che si tratti di crediti di natura contrattuale o di natura legale.

La Corte giunge a questa conclusione dopo aver esaminato il seguente fatto processuale. Un lavoratore adiva il Tribunale di Torino per veder condannare il proprio datore di lavoro al pagamento di una somma di danaro a titolo di mancata erogazione del premio di risultato relativo a due mensilità. Il Tribunale dichiarava, allora, improponibile la domanda per l’indebita parcellizzazione dei crediti derivanti da un unico rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore aveva già instaurato un’altra causa riguardante il medesimo rapporto di lavoro, in cui chiedeva, però, la rideterminazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R), che, com’è noto, consiste nella somma, (disciplinata dall’art. 2120 c.c. anche nei suoi possibili rapporti, ai fini della determinazione, con la contrattazione collettiva), spettante a tutti i lavoratori subordinati che abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. Il lavoratore, quindi, impugnava e la Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello, condannando il datore di lavoro al pagamento dei suddetti premi di risultato, sulla base di una diversa considerazione delle domande. In altre parole, il Giudice del gravame riteneva che le richieste azionate fossero diverse quanto a titolo, regime applicabile e presupposti, di talché, valorizzando siffatta circostanza, era possibile configurare la divisibilità delle pretese.

La Suprema Corte accoglie, invece, il ricorso (ex art. 378 c.p.c.) del datore di lavoro, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda proposta dal lavoratore (lo condanna alle spese del giudizio di legittimità, mentre dichiara compensate le spese dei giudizi di merito). Nel suo argomentare, la Corte di Cassazione accede alla motivazione sviluppata nel ricorso per cassazione dal datore di lavoro, il quale, nel ribadire la tesi della sentenza del Giudice di prime cure, evidenzia, inoltre, come entrambe le ragioni creditorie del lavoratore si siano originate da un unico rapporto di lavoro cessato anteriormente all’instaurazione delle due controversie, “quando cioè il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto era ormai noto e consolidato”. Il ricorrente intende così rimarcare come ambedue i diritti ben potevano e quindi dovevano essere domandati in giudizio sin da subito in via unitaria, secondo correttezza e buona fede.

I Giudici di Piazza Cavour, aderendo a tale interpretazione, riconoscono l’aggravio della posizione difensiva del ricorrente e applicano al caso de quo il principio elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 23726/2007 (cfr. Cass. n. 28719/2008, n. 26961/2009 e n. 11256/2013) sull’abuso del processo per indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto, ritenendo che a ciò non sia di ostacolo la diversa natura, contrattuale o legale, dei crediti sorti comunque dall’unico rapporto di lavoro, “collegabili unitariamente alla decisione originaria delle parti di stipulare un contratto di natura subordinata ex art. 2094 c.c.”.

Il principio in parola, consolidato da una giurisprudenza ormai granitica ed espansiva, trova fondamento nella norma di cui all’art. 111 della Costituzione sul giusto processo, nonché nelle norme sovranazionali dell’art. 6 C.E.D.U. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della U.E. La ratio è duplice: da un lato, evitare alla parte debitrice oneri e costi inutili, conseguenza del frazionamento de quo; dall’altro, asseverare la piena applicazione delle clausole di correttezza e buona fede al processo. A ciò si aggiungano, inoltre, le ragioni, di non poco conto, di interesse pubblico alla razionalizzazione del sistema giudiziario, messo in pericolo da un contenzioso frammentato, disperso e potenzialmente contraddittorio.

Tuttavia, occorre contemperare e scongiurare anche il contrapposto pericolo, ovverosia quello che il suddetto divieto di divisione delle domande, per una eterogenesi dei fini, finisca in alcuni casi col rivelarsi in qualche modo un vulnus esso stesso o comunque una compressione eccessiva al fondamentale diritto ex art 24 Cost. Dalla analisi della sentenza può cogliersi l’occasione, dunque, per una riflessione sull’estensione del principio del divieto. In altri termini, è stato sancito, come principio senza temperamenti, quello per cui, anche quando il rapporto obbligatorio è fonte di plurimi ed eterogenei diritti, il divieto di frazionamento si riferisce comunque al rapporto giuridico, anziché ai singoli diritti. Giova, allora, rammentare come in dottrina, in particolare per queste ipotesi (id est quando le pretese derivanti dall’unico rapporto risultano differenti tra di loro per natura, presupposti e regime) sia stata proposto un altro possibile modus operandi, ragionevole e alternativo alla prospettata radicale improponibilità della domanda (o al rigetto). Tale opzione consiste nel fare salve le ragioni creditorie e orientare l’intervento del giudice alla più efficace ripartizione delle spese ai sensi degli artt. 92, 1 comma e 88 c.p.c. Il creditore che ha frazionato la domanda, indipendentemente dalla soccombenza, sarà così esposto alla condanna delle spese processuali.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Eustachio Tritto

Latest posts by Eustachio Tritto (see all)

Articoli inerenti