Docenti, concorso a cattedre: esclusione illegittima se causata dal sistema informatico

Docenti, concorso a cattedre: esclusione illegittima se causata dal sistema informatico

In data 23 febbraio 2016 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emanava il bando di concorso DD.DD.GG. n. 106, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, concorso riservato unicamente ai docenti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento.

Il medesimo bando prevedeva che le domande di partecipazione potessero essere presentate tramite POLIS – ISTANZE ON-LINE, il portale del personale scuola, a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016.

Ebbene, pur avendo la ricorrente presentato domanda per via telematica, come richiesto dal bando, e pur avendo la domanda acquisito un numero di protocollo dal sistema, secondo il Ministero la domanda stessa non risulterebbe pervenuta.

A detta dell’Amministrazione, risulterebbe che successivamente all’inoltro della domanda, sarebbero state effettuate operazioni di accesso, che avrebbero prima modificato e poi cancellato la domanda. Pertanto il mancato inoltro sarebbe stato conseguenza dell’attività della docente.

Il Collegio non ha condiviso la tesi dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 27 giugno 2017, n. 1449 – Pres. Di Benedetto Est. Mameli).

Invero, una volta che la domanda di partecipazione abbia acquisito un numero di protocollo, la circostanza di fatto che eventuali ulteriori accessi possano determinare la cancellazione della domanda stessa costituisce un problema di funzionamento della piattaforma informatica, le cui conseguenze non possono ricadere sui partecipanti, dovendosi ritenere che l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 27 giugno 2016, n. 806 e 807; 9 giugno 2016, n. 765).

Nel caso di specie, il bando prevedeva che le domande potessero essere presentate esclusivamente attraverso istanza telematica ai sensi del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale).

Ebbene, l’art. 2, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel fissare i criteri di appropriatezza ed adeguatezza per l’organizzazione e la gestione della modalità digitale, li riferiscono <<al soddisfacimento degli interessi degli utenti>>.

Il successivo art. 9 stabilisce che l’uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l’espresso obiettivo di <<facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili>> e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi.

L’art. 12 prevede poi che <<Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice>>.

Richiamati tali principi, va osservato che la domanda di partecipazione presentata per via telematica deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di “cancellazione”, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate (cfr. DPCM 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 recanti “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”).

Ora, nel caso di specie, a fronte di una domanda di partecipazione – da ritenersi esistente, stante la sua avvenuta protocollazione – il Collegio non ha ritenuto che si potesse considerare “formata” alcuna domanda di cancellazione dell’istanza precedentemente inviata.

In una fattispecie analoga è stato condivisibilmente ritenuta <<la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente un’attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche>> (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-bis, 4 aprile 2017, n. 4195).

Deve, quindi, ritenersi illegittima l’esclusione basata su elementi non sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l’oggettiva tardività della domanda, l’uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l’incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell’istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (esclusivamente) imputabili al richiedente.

Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Toscana-Firenze, sez. I, 5 giugno 2017, n. 758).

Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che i principi e i criteri specifici dettati da norme tecniche, debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l’azione amministrativa dalla L. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell’azione amministrativa; e) strumentalità dell’informatica ad accrescere l’efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell’accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri.

Dunque devono ritenersi non conformi a tali principi sistemi informatici che si risolvano in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico – spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale – per un banale errore, dimenticanza o svista.

Ove non rispondente alle finalità indicate dalla legge la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi.

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