Consiglio Nazionale Forense, 30 ottobre 2015, n. 158

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Il CNF in qualità di Giudice del rinvio afferma che la valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati, va compiuta dal COA in modo autonomo e indipendente anche dall’esito del procedimento penale che ha coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta un’automatica inibizione dell’iscrizione.

Come precisato dalle SS.UU. con sentenza n. 17779/13 «Il Giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso […] conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento».


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