E-commerce e responsabilità

E-commerce e responsabilità

L’e-commerce, o commercio elettronico, è l’insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite internet.

Dieci anni fa, quando se ne cominciò a parlare, e vi furono i primi acquisti online, molti di noi erano scettici nel consegnare al web i propri dati personali, ma con l’avvento della crittografia ed affidabili sistemi di pagamento, la fiducia dei consumatori è aumentata nei confronti delle varie piattaforme, che sono sempre più in grado di soddisfare le esigenze della compravendita elettronica e ciò è avvenuto anche nel periodo del lockdown in cui ci siamo dovuti chiudere in casa in quarantena preventiva per evitare di essere contagiati dal SARS-CoV-2 .

Molti sono i vantaggi portati dall’e-commerce, tra i quali : possibilità di acquistare e vendere ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette; avere una clientela a livello globale e non solo locale o nazionale; marketing mirato agli interessi dei consumatori tramite le ads; possibilità di emergere anche per i piccoli marchi; vendita e acquisto di qualsiasi tipologia di prodotto o merce senza dover uscire di casa, semplicemente connessi ad internet su un dispositivo mobile o su un personal computer.

Tra le tipologie di e-commerce troviamo: B2B (business to business), in cui si effettua una transazione tra due aziende; B2C (business to consumer), con vendita di prodotti tra aziende e consumatori; C2C (consumer to consumer), da consumatore a consumatore; C2B (consumer to business), con un consumatore che vende ad un’azienda; B2A (business to administration), con transazioni effettuate online tra aziende e Pubbliche Amministrazioni; C2A (consumer to administration), con transazioni tra il singolo individuo consumatore e la Pubblica Amministrazione, ad esempio per quanto riguarda le tasse.

In un mondo sempre più connesso alla rete, è sufficiente avere a disposizione  una carta di credito o di debito per pagare online oppure possedere dei contanti in caso di pagamento in contrassegno e si aprono le porte del Paradiso.

Oltre ai vantaggi, tuttavia, ci sono anche degli svantaggi.

Come ci si può tutelare dalla mancata consegna della merce acquistata? E il venditore come si tutela? E se ci fosse una truffa collegata ad un ordine già pagato?

Il legislatore ha stabilito una disciplina ad hoc per i contratti a distanza, tra i quali è ricompreso l’e-commerce. Ai sensi dell’art. 61 del Codice del Consumo (o D. Lgs. n. 206/2005), rubricato “Consegna”: “1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e’ obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. 2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. 3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 4. Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero; b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero; c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. 5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 7. E’ fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile“.

Oltre alla tutela data al consumatore per quanto riguarda la consegna del bene oggetto di compravendita, vi è anche la responsabilità per perdita e avaria della merce durante il trasporto. In tal caso, da una parte sussiste il rapporto contrattuale di compravendita intercorrente tra venditore e compratore e dall’altro il rapporto di trasporto tra venditore e vettore il quale per eseguire il contratto si avvale delle prestazioni di terzi. Secondo l’articolo 1693, comma 1, del codice civile: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario“.

Vi è pertanto la presunzione di responsabilità del vettore derivante dall’obbligo di custodia dal momento della presa in carico delle merci alla consegna al destinatario compratore. Poi, secondo la sentenza del Tribunale di Milano del 21 marzo 2018, versa in colpa grave, ai sensi dell’articolo 1696, comma 4, codice civile, il vettore che non sia in grado di provare come e quando la merce sia stata trafugata mentre era nella sua sfera di controllo.

Altra tutela offerta dal legislatore è quella per la mancata consegna collegata al reato di truffa disciplinato all’articolo 640 del codice penale. Secondo quanto affermato da Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 18 aprile 2017, n. 18821, “deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line“.


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Rosella Gagliardino

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