È legittima la condotta di una donna che omette di comunicare al partner l’avvenuto concepimento?

È legittima la condotta di una donna che omette di comunicare al partner l’avvenuto concepimento?

L’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento all’altro genitore da parte della madre consapevole della paternità ha rilievo non solo da un punto di vista morale, ma anche sul piano giuridico.

Infatti, seppur in mancanza di una norma che imponga l’obbligo di tale comunicazione, l’omessa informazione al partner dell’avvenuto concepimento può configurare in capo alla donna una forma di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. allorquando sia provata la lesione del diritto di affermazione dell’identità genitoriale.

Ciò in quanto tale condotta è suscettibile di arrecare un pregiudizio qualificabile in termini di danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha espresso il seguente principio di diritto: “L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione” (Cass. Civ. 8459/2020).

La pronuncia in esame trae origine dal provvedimento reso nel giudizio di secondo grado, con cui la Corte d’Appello, a conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure, accoglieva la domanda di accertamento dello status di figlio naturale.

La Corte d’Appello rigettava, invece, la domanda riconvenzionale, formulata dall’erede subentrato al convenuto deceduto nelle more del giudizio, di condanna della parte attrice al risarcimento del danno conseguente al doloso occultamento del concepimento, con ingiusta privazione per il padre del rapporto di filiazione.

Sul punto, la Corte d’Appello evidenziava come la lesione del diritto alla genitorialità fosse incompatibile con il comportamento processuale tenuto dal defunto convenuto, che ha sempre negato di aver intrattenuto dei rapporti intimi con la madre del figlio naturale, respingendo così qualsiasi possibilità di una sua paternità rispetto al figlio della donna.

Inoltre, la Corte d’Appello evidenziava la carenza di supporto probatorio rispetto alla pretesa avanzata.

All’esito del giudizio di secondo grado, il successore universale del convenuto proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, altresì, la violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 2043 c.c., a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance di svolgere il ruolo genitoriale ad opera del padre.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha evidenziato l’irrilevanza dei doveri esistenti tra i coniugi di cui all’art. 143 comma 2 c.c. o tra i conviventi more uxorio di cui all’art. 1 comma 36 e ss. Legge n. 76 del 2016, posto che dalla ricostruzione del fatto si evince che tra i genitori vi fu un unico incontro sessuale, senza che vi seguisse una relazione sentimentale, un matrimonio o una convivenza.

Nel caso in esame, la condotta omissiva della donna in stato di gravidanza non rientra quindi nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le parti.

Parimenti, non si ravvisa una lesione del prevalente interesse del minore a crescere con entrambi i genitori, considerato che la presente trattazione è volta ad accertare, non l’eventuale lesione dei diritti del minore, quanto la configurabilità di un danno in capo al genitore per non aver avuto notizia della propria paternità.

La violazione di tale diritto può dare luogo ad un’autonoma fattispecie di illecito civile, azionabile in via risarcitoria dal figlio o dal suo rappresentante legale, durante la minore età.

La posizione giuridica che trova riconoscimento in capo al genitore naturale e che deve essere tenuta distinta rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale è il diritto all’identità personale.

Sul punto, preme evidenziare che l’esplicazione della personalità dell’essere umano nelle formazioni sociali in cui opera si manifesta anche attraverso il rapporto di filiazione, sia per quanto concerne la trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia per quanto concerne la scelta volontariamente assunta dal genitore di occuparsi della crescita del minore sin dal momento della nascita, nonché di instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con il figlio, aspirazione che incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore e, superata la maggiore età, della sua previa autorizzazione.

Tuttavia, nel caso di specie, la questione del danno risarcibile non viene posta in riferimento alla lesione del diritto alla identità genitoriale, ma viene ricondotta all’effetto pregiudizievole conseguente al ritardato accertamento dello status di figlio, che ha comportato per il convenuto l’impossibilità di godere della relazione affettiva e di esercitare i compiti genitoriali nei confronti del figlio.

Si tratta, quindi, di verificare se sia riscontrabile in capo alla donna una responsabilità civile da perdita di chance, derivante dall’omessa comunicazione dell’avvenuto concepimento, ipotesi che si configura in termini di danno-lesione.

Quanto all’elemento soggettivo della condotta tenuta dalla madre al tempo del concepimento, il convenuto non ha fornito alcun elemento di prova in merito a circostanze idonee a qualificare come riprovevole il comportamento della donna, posto che nulla è stato dedotto relativamente all’insorgenza e alla durata del rapporto sentimentale intercorso tra i due, alle ragioni dell’allontanamento e alla presenza o meno di successivi contatti.

Parimenti, non è stato chiarito se nel momento di scoperta dell’avvenuto concepimento, la donna fosse certa o dubitasse della paternità del nascituro e se avesse intrattenuto, nel periodo del concepimento, dei rapporti sessuali con altri uomini.

Infine, non vi è alcuna prova circa il momento in cui il figlio ha appreso di non essere il figlio naturale dell’uomo che l’ha cresciuto.

Considerate le incertezze e le lacune  constatabili nella descrizione dei fatti, la mera asserzione del convenuto di aver dovuto rinunciare a godere della relazione con il figlio, a causa del comportamento illecito della madre è scevra di qualsivoglia riscontro probatorio.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione traccia delle linee guida in materia di configurabilità di un danno derivante da perdita di chance a fronte della mancata possibilità di instaurare e sviluppare il rapporto genitoriale, inquadrabile nello schema di cui all’art. 2043 c.c.

La Corte di Cassazione, afferma che il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto in presenza di tre condizioni.

In primo luogo, l’interesse leso deve avere rilievo costituzionale ed è irrilevante il mero pregiudizio. In secondo luogo, l’offesa deve superare la soglia minima di tollerabilità. Infine, il danno non deve essere futile, ossia non può consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Ne discende che il soggetto leso è chiamato in ogni caso a fornire prova delle circostanze fattuali a fondamento della propria pretesa, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.

In conclusione, la pronuncia in esame ha tracciato i confini entro i quali è possibile individuare una responsabilità extracontrattuale nella condotta della madre che, dopo aver scoperto l’avvenuto concepimento, senza che vi sia un pregiudizio rinvenibile per il minore nella comunicazione, ometta di riferire la notizia al padre, determinando in capo a quest’ultimo una lesione del diritto alla genitorialità.

La Corte di Cassazione ha ricondotto tale forma di responsabilità extracontrattuale al paradigma della responsabilità da perdita di chance con lo scopo di fornire un ristoro nei confronti del genitore naturale che viene privato della possibilità di instaurare con il figlio un rapporto affettivo.

Graverà, quindi, sul genitore che ritiene di aver subito la lesione del diritto alla genitorialità, costituzionalmente riconosciuto, l’onere di provare il danno subito, non essendo sufficiente la mera allegazione dello stesso.


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Francesca Fumagalli

Avv. Francesca Fumagalli nata a Lecco nel 1992, dopo il diploma di maturità scientifica, ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca nel luglio 2016. Iscritta all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco. Presta consulenza e assistenza nella fase stragiudiziale e contenziosa su tutto il territorio nazionale nell'ambito del diritto civile, con particolare riguardo alle materie di famiglia, successioni, responsabilità medica, responsabilità civile, diritti reali e condominio, contrattualistica, recupero crediti ed esecuzioni, nonché diritto penale, diritto minorile sia civile che penale e diritto dell'immigrazione.

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